PERIODICO INFORMATIVO - 2 LUGLIO 2021
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APPROVATA LEGGE DELEGA PER LA REVISIONE DEL CODICE APPALTI
CONTRATTI PUBBLICI
Lo scorso 30 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega di riordino del Codice Appalti.
Il provvedimento trae origine dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza nel quale è contenuto un paragrafo relativo alla “Semplificazione in materia di contratti pubblici”; il Governo ha deciso di anticipare i tempi rispetto al Piano che prevedeva il disegno di legge entro la fine dell'anno e i decreti entro il 2022.
L’articolo unico del testo approvato dal Cdm dispone che, entro sei mesi, siano approvati uno o più decreti legislativi, finalizzati “a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate”.
I principi e le direttive che dovranno ispirare i nuovi decreti del Governo dovranno essere funzionali ai seguenti obiettivi:
- maggiore aderenza alle direttive europee, anche attraverso una “drastica riduzione delle norme”;
- rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti;
- semplificazione degli affidamenti sotto soglia nel rispetto della trasparenza e concorrenzialità;
- riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara;
- revisione e semplificazione del sistema di qualificazione degli operatori;
- riduzione degli automatismi nella valutazione delle offerte anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’aggiudicazione con il prezzo più basso;
- forte incentivo a ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, partenariato pubblico privato e procedure negoziate con bando;
- individuazione dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice;
- individuazione dei casi di possibile ricorso all’appalto integrato;
- divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i casi ammessi nelle direttive per l’affidamento in house.
Al fine di abbreviare i tempi delle gare è prevista altresì la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed economici a carico dei partecipanti e l’adozione di strumenti per diminuire il contenzioso sull’affidamento ed esecuzione degli appalti.
Rispetto alle leggi deleghe precedenti, si segnala, infine, che nella formazione dei decreti, oltre al Ministero delle Infrastrutture ed al Presidente del Consiglio, è previsto l’intervento elaborativo anche del Consiglio di Stato che non si limiterà pertanto alla sola formulazione di un parere.
FIRMATO IL DURC DI CONGRUITA’ PER CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI
CONTRATTI PUBBLICI
E’ stato firmato dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando il decreto ministeriale sul durc di congruità, che si applicherà a tutti i cantieri pubblici e a quelli privati per lavori di importo superiore a 70.000 euro.
Nella nota ministeriale si precisa che la verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nel decreto viene ricordato che rientrano nel settore edile tutte le attività per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mentre con riferimento ai lavori privati le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a euro settantamila. In fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL realizzano, entro dodici mesi dall'adozione del decreto, il sistema di interscambio delle informazioni, finalizzata anche all'alimentazione della banca dati. Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente il termine, l'esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa procede all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto da Sindacati e Associazioni imprenditoriali. In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online.
ANAC: NO AD ESCLUSIONE PER ERRORE MATERIALE NELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
CONTRATTI PUBBLICI
Una delibera dell’Anac (n.402/2021) precisa che “l’offerta economica del concorrente può essere modificata, anche ex officio, allorché la stessa rechi un mero errore materiale, la cui correzione non alteri l’effettiva volontà dell’offerente, risultante chiaramente dagli altri elementi dell’offerta economica stessa”.
La questione sottoposta all’Autorità dalla quale è scaturita la delibera riguardava il caso di una gara nella quale il concorrente avrebbe dovuto indicare in lettere la cifra del ribasso, mentre si è limitato, invece, ad indicare il prezzo offerto al netto del ribasso. L’Anac ha ritenuto legittimo l’operato della commissione che ha rilevato l'errore materiale ed ha ricalcolato il ribasso ammettendo il concorrente.
La commissione – secondo l’Anac - può correggere l’offerta a condizione che sia possibile giungere ad una rettifica degli elementi della dichiarazione e che l'interpretazione non faccia ricorso a fonti di conoscenza esterne alla dichiarazione di offerta né a dichiarazioni integrative dell'offerente.
COMMISSARIO LEGNINI SOLLECITA NORMA PER ADEGUAMENTO PREZZZI ANCHE NEI CANTIERI PRIVATI
EDILIZIA PRIVATA
Nei giorni scorsi la nostra Associazione ha sollecitato le istituzioni ad intervenire urgentemente sugli effetti del rincaro dei prezzi relativi ai materiali utilizzati nel settore delle costruzioni, non solo nel settore degli appalti pubblici, ma anche in quello dell’edilizia privata che rischia di essere fortemente penalizzata sia nei cantieri coinvolti nel superbonus che in quelli della ricostruzione post sisma.
Tale esigenza è stata condivisa dal Commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini che ha dichiarato: “La soluzione per i cantieri futuri sta nella revisione del prezzario del cratere, cui stiamo lavorando. Il problema è nei cantieri in corso, che rischiano il rallentamento. Ci aspettiamo presto questa norma che il governo ci ha preannunciato per gli appalti pubblici, inclusi ovviamente quelli della ricostruzione; ma noi abbiamo chiesto l'adeguamento prezzi anche ai cantieri della ricostruzione privata, che sono coperti al 100% da risorse pubbliche. Se non venissero inclusi a causa del meccanismo del credito di imposta, si rischierebbe la fuga delle imprese verso altre tipologie di cantieri e quindi un rallentamento».
Il Commissario ha altresì invitato il sistema delle imprese a non diffidare di tempi e modalità che caratterizzeranno la gestione dei lavori, garantendo ulteriori interventi finalizzati “per esempio su una maggiore certezza sui tempi di pagamento dei Sal o sulla modifica delle disposizioni sulle Soa che, come oggi sono congegnate, rischiano di essere restrittive per la partecipazione delle imprese”.
Nel frattempo, tuttavia, è slittata (potrebbe andare in approvazione a fine luglio) l’approvazione del decreto che avrebbe dovuto introdurre la norma per la compensazione dei prezzi, almeno nel settore dei lavori pubblici.
CORTE DI GIUSTIZIA U.E.: SI’ ALLA SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA CHE HA RESO DICHIARAZIONI NON VERITIERE
GIURISPRUDENZA
Per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in caso di avvalimento deve essere consentita la sostituzione dell’impresa ausiliaria che abbia reso dichiarazioni non veritiere.
La IX Sezione della Corte di Giustizia (sentenza 3 giugno 2021 Causa C-210/20), in particolare, ha ritenuto incompatibile con il diritto eurounitario una normativa nazionale che preveda l’esclusione automatica del concorrente qualora l’impresa ausiliaria abbia reso dichiarazioni non veritiere, senza consentire la sostituzione della stessa impresa ausiliaria.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto”.
L’avvalimento è, come noto, un istituto di derivazione comunitaria, attualmente disciplinato dal citato art. 63 della Direttiva 2014/24/UE, che prevede il diritto per un operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine di soddisfare sia i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria sia i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali.
Nel nostro ordinamento, l’art. 89 del Codice appalti prevede l’esclusione dalla gara nel caso in cui l’impresa ausiliaria renda dichiarazioni mendaci.
Tale circostanza, lo si ricorda, era stata confermata anche dalla giurisprudenza, secondo cui ai sensi del combinato disposto dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione mendace presentata dall’operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell’impresa ausiliaria, comporta sempre l’esclusione dalla gara (Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n.6529). Per la giurisprudenza, infatti, la dichiarazione mendace rilevava di per sé, incidendo sull’affidabilità del futuro contraente, a prescindere dalla gravità, fondatezza e pertinenza degli episodi non dichiarati, nonché a prescindere dal fatto che il precedente penale non influisca sulla moralità professionale dell’impresa concorrente o dell’impresa ausiliaria.
La Corte di Giustizia ha ritenuto tale disciplina incompatibile con quella eurounitaria e con il principio di proporzionalità che la ispira. Infatti, ai sensi dell’art. 63, par. 1, Direttiva 2014/24/UE, l’amministrazione aggiudicatrice può liberamente imporre (o essere obbligata a ciò dallo Stato membro) che l’operatore economico interessato sostituisca l’impresa ausiliaria nei cui confronti sussistano motivi di esclusione non obbligatori. Dalla lettura di tale norma, la Corte di Giustizia ricava che gli Stati membri possano unicamente prevedere l’obbligo della sostituzione ma certo non privare le stazioni appaltanti della facoltà di esigere siffatta sostituzione.
Deve rimanere ferma, quindi, la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere, nella lex specialis di gara, l’obbligo di sostituire l’impresa ausiliaria che abbia reso dichiarazioni mendaci.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni So (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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