PERIODICO INFORMATIVO - 25 GIUGNO 2021
News
ANAC: L’IMPATTO DELLE SEMPLIFICAZIONI NELLE GARE D’APPALTO
CONTRATTI PUBBLICI
Nella Relazione annuale presentata a Montecitorio nei giorni scorsi, l’Anac ha evidenziato l’impatto avuto sulle gare d’appalto dal decreto semplificazioni entrato in vigore nell’estate 2020. I dati, riferiti al secondo semestre 2020, palesano una contrazione significativa della concorrenza e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici.
In particolare, nell’ambito dei lavori, emerge che:
- l’affidamento diretto è stato scelto nel 64,6% delle gare fino a 150.000 euro, per un controvalore triplo sul 1° semestre 2019 e doppio sul 2° semestre 2019 in termini di importo complessivo delle gare;
- la procedura negoziata senza bando è utilizzata in più di 3 gare su 4 di importo compreso tra 150.000 euro e 1 milione, per un controvalore doppio sul 1° semestre 2019 in termini di importo complessivo delle gare;
- nelle gare di importo compreso tra 1 milione e la soglia comunitaria, dove la semplificazione normativa è più incisiva, si è fatto ricorso alla procedura negoziata senza bando in poco più della metà dei bandi, per un controvalore 7 volte maggiore di quello del 1° semestre 2019 e doppio rispetto al 2° semestre 2019.
Tale tendenza potrebbe essere addirittura accentuata a seguito dell'emanazione del recente decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021.
L’importanza di dotarsi di un sistema efficiente e meritocratico è stata più volte sottolineata dall’Anac, anche alla luce della valenza economica del settore, nel quale, è stato ricordato, “per ogni miliardo di euro di lavori pubblici si creano tra i 12.000 e i 16.000 posti di lavoro”.
Il Presidente dell’Anac, Busia, ha altresì rinnovato l’intenzione di investire sulla trasparenza, come principale antidoto alla lotta a corruzione e disfunzioni; in tale contesto ha proposto “di creare una Piattaforma unica della trasparenza: un punto di accesso unificato, gestito dall'Anac e basato sull’interconnessione con altre banche dati pubbliche”.
BANDI PER APPALTO INTEGRATO ATAC E SERVZIO MANUTENZIONE IMPIANTI CITTA’ DI ROMA
MERCATO
L’Atac ha pubblicato un bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di rinnovo dell'armamento ferroviario nella tratta Anagnina-Ottaviano della linea A della metropolitana per un importo complessivo di circa 28,3 milioni di euro e scadenza 26 luglio 2021. L’aggiudicazione è prevista con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (30 punti per l’offerta economica e 70 per l’offerta tecnica).
Roma Capitale ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio integrato energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici del patrimonio della città metropolitana di Roma capitale per un importo complessivo di 9,35 milioni e scadenza 13 luglio 2021. L’appalto misto (servizi e lavori), con durata di 7 anni, ricomprende servizi energia, manutenzione Impianti di climatizzazione invernale, estiva e di raffrescamento, manutenzione Impianti Elettrici e speciali, manutenzione impianti idrico-sanitari, manutenzione Impianti Antincendio e manutenzione Impianti Elevatori. Costituiscono, inoltre, oggetto dell’affidamento una serie di attività di tipo gestionale ed organizzativo finalizzati a garantire la costante e piena fruibilità degli impianti e delle attività che vi hanno sede.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (25 punti per l’offerta economica e 75 per l’offerta tecnica).
AGENZIA ENTRATE: POSSIBILE CUMULO DETRAZIONI SU FABBRICATO IN COSTRUZIONE E VENDITA
FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di una società di costruzioni sulle modalità di accesso al cumulo delle detrazioni da applicarsi su un fabbricato in corso di realizzazione destinato alla vendita.
Nello specifico, la società svolge attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e sta effettuando, su di un intero fabbricato a destinazione abitativa, interventi di ristrutturazione edilizia, aventi le caratteristiche per fruire delle detrazioni ai fini IRES in materia di risparmio energetico (cd. "ecobonus") e di misure antisismiche (cd. "sisma-bonus"). Ultimati i lavori, la medesima società ha intenzione di procedere con la vendita delle unità abitative facenti parte del suddetto immobile. A tale riguardo manifesta dubbi interpretativi in merito alla circostanza per cui l'acquirente potrebbe beneficiare della detrazione ai fini IRPEF da calcolarsi sul 25% del prezzo della compravendita (così come previsto dall'articolo 16-bis, comma 3 del TUIR), trattandosi della compravendita che interverrebbe entro 18 mesi dal termine dei lavori, di un immobile appartenente ad un edificio interamente assoggettato ad opere di ristrutturazione da parte di una società di costruzione.
Viene pertanto chiesto se l'acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF, laddove sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici già della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche (di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013).
L’Agenzia delle Entrate (risposta n.437/2021 del 24 giugno u.s.) precisa, anzitutto, che, “a prescindere dal valore degli interventi eseguiti, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, come risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo”.
Con riferimento al caso oggetto dell’istanza, l’Agenzia ricorda che già in passato (risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020) ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (c.d. eco-bonus), spettano ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".
Analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. "sisma bonus").
L’Agenzia delle Entrate conclude, pertanto, con riferimento al quesito posto, “che l'acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF di cui all'articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l'intero edificio di cui fa parte l'unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli Pagina 6 di 7articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013”.
APPROVATA RIORGANIZZAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Lo scorso 24 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato la nuova riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture, a seguito del cambio di denominazione (Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili) e ampliamento funzionale deliberato dall’attuale Governo.
Il Decreto approvato (Dpcm), contenente il nuovo Regolamento, adegua la struttura del Ministero ai compiti ad esso affidati, evidenziando, in particolare, la centralità delle iniziative riguardanti le infrastrutture, la mobilità e le politiche abitative e urbane.
Nell’ambito di tale processo riorganizzativo, il "Dipartimento per opere pubbliche, le risorse umane e strumentali" viene rinominato "Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali".
“Coerentemente con tale indirizzo – precisa una nota del Ministero - nasce la "Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali".
TERMINI PER PRESENTARE OFFERTE DEVONO ESSERE SUFFICIENTI E PERTINENTI
GIURISPRUDENZA
Con una sentenza del 14 giugno u.s., il Tar Sicilia (Sez. Catania n.1930) ha evidenziato che “i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta” (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02).
Lo stesso art. 79 del decreto legislativo n.50/2016 (Codice dei Contratti) dispone che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte; la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione.
CONSIGLIO DI STATO: COME CALCOLARE LE SANZIONI PER ABUSI EDILIZI
GIURISPRUDENZA
Con una sentenza pubblicata il 10 giugno u.s. (n.4463/2021), il Consiglio di Stato è intervenuto sulla corretta determinazione delle sanzioni da applicare nel caso di abusi edilizi non ripristinabili (art.34 comma 2 del Dpr 380/2001).
La questione, affrontata in primo grado dal Tar Marche, riguarda l’applicazione di sanzioni riparametrate al costo di costruzione per metro quadrato deliberato in consiglio comunale, con la conseguenza di determinare somme ingentissime anche per abusi realizzati decenni prima. Nel caso specifico, il proprietario di un immobile aveva fatto ricorso sostenendo che il Comune dovesse calcolare la multa sulla base del costo di produzione vigente al momento dell’abuso (1975) e non al tempo della sanzione (2015) come se si trattasse di una nuova costruzione. Il Comune, viceversa, ha evidenziato la natura permanente dell’illecito, che ne consente la repressione in ogni tempo con la sanzione vigente al tempo in cui l’illecito è sanzionato.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il criterio da adottare sia quello dei parametri previsti dalla legge sull’equo canone (artt. 14 – 22 Legge n.392/1978) riferiti al costo di produzione vigente al momento dell’abuso. Il criterio di calcolo non è rimesso pertanto alla valutazione discrezionale del Comune; precisano peraltro i Giudici che “il Comune ha sì la facoltà d’aggiornare le tariffe del costo di costruzione, ma, come tutte le tariffe che s’incorporano in sanzioni amministrative, esse valgono per l’avvenire e non retroagiscono al tempo del commesso abuso”.
La sanzione – conclude il Consiglio di Stato - “va graduata, secondo ragionevole proporzionalità, in base alle regole vigenti del commesso abuso”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni So (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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