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PERIODICO INFORMATIVO - 19 FEBBRAIO 2021

notizia

 

CONTRIBUZIONE CASSA EDILE E CONTRATTO DA APPLICARE: PREVALE IL CRITERIO DELL'ATTIVITA 'SVOLTA

#CONTRATTO LAVORO

Una recente ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale, è intervenuta sul ricorso d'urgenza promosso da un'impresa che, in qualità di distaccante nell'ambito di lavorazioni di armamento ferroviario, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, fondando le proprie ragioni sul presupposto che il codice statistico (codice ATECO) ad essa attribuito, non determinava tale adempimento, con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico.

Il Giudice, recependo e conformandosi al più recente orientamento della Corte di Cassazione, ha statuito la prevalenza del criterio dell'attività effettivamente svolta dall'impresa e di conseguenza dai propri dipendenti distaccati, non essendovi alcun automatismo con il codice ATECO.

Si evidenzia, infatti, che “secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche con ord. Cass. n. 9803 del 26.05.2020), in ambito previdenziale, attività svolta prevale sul CCNL applicato dall'impresa ai propri dipendenti: ai fini dell'inquadramento previdenziale, l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti. E che l'appartenenza di un datore ad un determinato settore non possa essere fatta derivare semplicemente dall'applicazione di un certo CCNL dipende dal fatto che, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta, sia pure entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e con il requisito dimensionale dell'azienda, sicché, attesa la libertà che caratterizza la scelta contrattuale da parte del datore, prevale il criterio dell'attività svolta svolta. Inoltre, ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell'ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e attività in concreto svolta dall'azienda: ciò perché il codice Ateco ha la mera funzione di indicare l'attività nella domanda di iscrizione, senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria svolta dall'impresa, tanto vero che viene assegnato sulla base delle autodichiarazioni dell'azienda richiedente, senza gli enti preposti hanno la possibilità di verificare in concreto l'attività svolta dall'impresa ”. prevale il criterio dell'attività effettivamente svolta. Inoltre, ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell'ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e attività in concreto svolta dall'azienda: ciò perché il codice Ateco ha la mera funzione di indicare l'attività nella domanda di iscrizione, senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria svolta dall'impresa, tanto vero che viene assegnato sulla base delle autodichiarazioni dell'azienda richiedente, senza gli enti preposti hanno la possibilità di verificare in concreto l'attività svolta dall'impresa ”. prevale il criterio dell'attività effettivamente svolta. Inoltre, ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell'ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e attività in concreto svolta dall'azienda: ciò perché il codice Ateco ha la mera funzione di indicare l'attività nella domanda di iscrizione, senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria svolta dall'impresa, tanto vero che viene assegnato sulla base delle autodichiarazioni dell'azienda richiedente, senza gli enti preposti hanno la possibilità di verificare in concreto l'attività svolta dall'impresa ”.

Dall'esame della documentazione (soprattutto dei due contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata) è stato ritenuto che le attività svolte dall'impresa rientrassero nell'ambito dell'edilizia con conseguente obbligo all'iscrizione alla cassa edile ed all'applicazione delle disposizioni sul rilascio del durc. 

 

GUIDA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE  SU INTERVENTI UNITARI E AGGREGATI EDILIZI

#RICOSTRUZIONE

Nel tentativo di mettere ordine e fare chiarezza sulle molteplici disposizioni ed ordinanze emanate sulla ricostruzione post sisma del 2016 nel centro Italia, la struttura commissariale presieduta da Giovanni Legnini ha pubblicato una Guida sulla " disciplina degli interventi unitari e aggregati edilizi ".

La Guida, curata da Francesco Perrone dirigente dell'Ufficio della ricostruzione del Lazio, analizza le modalità di riparazione o di demolizione e ricostruzione degli immobili, approfondendo aspetti tecnici, giuridici e fiscali. Il documento contiene, fra l'altro, esempi grafici di aggregati costituiti da più edifici danneggiati ed interventi unitari su due edifici coinvolti.

Un particolare spazio è dedicato al tema dei consorzi costituiti dai proprietari degli immobili interessati all'intervento, la cui costituzione è obbligatoria se il comune ha individuato aggregati edilizi da recuperare.

Per tali interventi è previsto un sistema di incentivi progressivi aggiuntivi (applicabile sia ai consorzi obbligatori che a quelli costituiti volontariamente): tra le premialità si segnala la possibilità di aumento percentuale rispetto al costo parametrico che va dal 10%, se l'aggregato coinvolge tre o quattro edifici, fino al 17%, se l'intervento include almeno 8 edifici o, in alternativa, se l'intervento riguarda un isolato composto da almeno 5 edifici.

Il testo della Guida è disponibile cliccando QUI

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI: LE INIZIATIVE SUI BONUS EDILIZI A SUPPORTO DELLE IMPRESE

#FINANZA

Cassa Depositi e Prestiti ha attivato un progetto di supporto alle imprese che realizzano interventi di ristrutturazione edilizia e efficientamento energetico ammessi ai benefici fiscali, con liquidità a breve termine e acquisto del credito d’imposta maturato.

Per quanto concerne il primo aspetto, che interessa imprese di medie e grandi dimensioni, i finanziamenti saranno concessi per un ammontare superiore o uguale ai 5 milioni di euro con durata massima di 18 mesi. L’impresa potrà rimborsare il finanziamento anche attraverso la cessione del credito d’imposta a Cassa Depositi e Prestiti.

L’acquisizione dei crediti d’imposta maturati è invece rivolta a tutte le imprese operanti nel settore delle costruzioni, energia e affini e mira a supportare le aziende nei casi di pagamento tramite “sconto in fattura”, concedendo liquidità in tempi rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, smobilizzando i crediti d’imposta maturati, sulla base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio (n.34 del 2020).

CDP acquisirà i crediti versando in un’unica soluzione il corrispettivo indicato sulla base dell’importo nominale del credito di imposta.

La cessione del credito potrà essere effettuata mediante un portale dedicato, con il supporto legale, fiscale e tecnico di Advisor esterni.

La piattaforma consente di:

  • effettuare la richiesta di cessione del credito;
  • raccogliere e rilasciare la documentazione necessaria (es. visto di conformità) in modalità digitale per permettere la valutazione dei crediti inseriti;
  • monitorare e ricevere assistenza in tutte le fasi di avanzamento della pratica.

Il trasferimento del credito verrà effettuato nel caso di valutazione positiva e di credito già presente nel proprio cassetto fiscale.

 

CENTRO FORMAZIONE ALBERGHIERO AMATRICE: APPALTO DA 7 MILIONI, OFFERTE ENTRO IL 4 MARZO

#MERCATO

Si segnala il bando di gara pubblicato dall’Ufficio speciale Ricostruzione Lazio per il valore di 6.968.480 euro, relativo ai lavori di realizzazione del nuovo centro di formazione professionale alberghiero e convitto di Amatrice.

La procedura aperta riguarda, in particolare, l’affidamento a corpo dei lavori di realizzazione di un edificio con struttura portante in conglomerato cementizio armato per la costruzione del Centro di Formazione Professionale alberghiero e convitto nel comune di Amatrice, nonché di tutte le opere di finitura e degli impianti tecnologici ad esso funzionali.

La durata dei lavori è fissata in 700 giorni, il termine di presentazione delle offerte il 4 marzo p.v.

 

CORTE DI GIUSITIZIA EUROPEA: DIRITTO AL RAVVEDIMENTO PRIMA DELL’ESCLUSIONE

#GIURISPRUDENZA

L’ultima direttiva europea sugli appalti pubblici (art. 57, par. 6 della direttiva 2014/24/UE) ha introdotto il self cleaning, un meccanismo di ravvedimento operoso che consente agli operatori economici – che si trovino in una delle situazioni ricompresa tra le cause di esclusione – la facoltà di dimostrare che l’avvenuta adozione di particolari misure sono sufficienti a dimostrarne l’affidabilità.

Ebbene, la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 14 gennaio 2021 - causa C-387/19) è intervenuta su questo meccanismo precisando che in caso di esclusione dalla gara per illecito professionale, è comunque diritto dell’impresa attivarsi e fornire la prova del proprio ravvedimento operoso. La Corte di Giustizia ha chiarito che l’articolo 57, par. 6, della direttiva 2014/24/UE è contrario ad una prassi in forza della quale, in presenza di un motivo di esclusione facoltativo (art. 57 par. 4), un operatore economico sia tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, la prova degli atti di “self cleaning” adottati per dimostrare la propria affidabilità, qualora un simile obbligo non risulti dalla normativa nazionale applicabile o dai documenti di gara. 

Secondo la Corte, poiché la norma non chiarisce quando o ad iniziativa di chi è possibile ricorrere al self cleaning, tale possibilità può essere astrattamente esercitata su iniziativa dell’interessato o dell’amministrazione aggiudicatrice, così come può essere esercitata al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta o in una fase successiva della procedura che preceda l’aggiudicazione: l’essenziale è che l’operatore economico possa far valere e far esaminare i provvedimenti che, a suo avviso, consentono di rimediare a un motivo di esclusione che lo riguardi. 

La Corte ha altresì chiarito che l’istituto del self cleaning è ad applicazione diretta e che, quindi, opera a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato trasposto o meno nell’ordinamento nazionale (l’Italia ha comunque previsto l’istituto del Self cleaning all’articolo 80, comma 7 del codice dei contratti pubblici). 

La sentenza evidenzia, in sostanza, che in nessun caso può essere limitato o escluso il diritto dell’operatore economico a provare il proprio ravvedimento operoso.

 

CONSIGLIO DI STATO SBLOCCA LA ROMA-LATINA

#GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (sentenza n.1314, pubblicata il 15 febbraio u,s,) sblocca il tormentato appalto del corridoio intermodale Roma – Latina, intimando ad Autostrade del Lazio di ottemperare alla decisione di due anni fa con cui aveva disposto di rinnovare un segmento - risultato illegittimo - della gara di aggiudicazione.

I Giudici, in particolare, hanno accolto il ricorso del consorzio stabile Sis ed hanno ordinato “ad Autostrade del Lazio s.p.a. di eseguire la sentenza di questa Sezione del 13 settembre 2018, n. 5374” e di assegnare “un termine di 30 giorni dalla comunicazione o, se precedente, notificazione della presente sentenza”.

L’iter si era bloccato dopo che il giudice amministrativo, ad aggiudicazione avvenuta, aveva accolto il rilievo sull'algoritmo errato e, successivamente, l'amministrazione aveva di fatto deciso di non portare avanti il progetto originario. Per la quinta sezione del Consiglio di Stato, la rivalutazione dell'interesse pubblico che aveva portato al cambio di strategia “non può essere svolta al solo scopo di privare il ricorrente vittorioso nel giudizio di cognizione dell'utilità derivante dal giudicato di annullamento”.

In questo senso sono stati ritenuti “irrilevanti i contrari avvisi delle autorità di indirizzo, e cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in primis, e la Regione Lazio” in quanto “l’atto di indirizzo non è infatti inquadrabile nell’ambito dei poteri di amministrazione attiva in generale ed in particolare di autotutela decisoria su atti già adottati, nella forma della revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, rilevante nei rapporti intersoggettivi, ed in particolare in grado di stabilire la regola di azione dell’amministrazione rispetto ai terzi estranei alla sua organizzazione, con la connessa assunzione di responsabilità patrimoniale ai sensi della disposizione di legge ora richiamata”.

 

CONSORZIO STABILE, ESCLUSIONE DALLA GARA SE IMPRESA RISULTA PRIVA DEI REQUISITI ANCHE IN UN SOLO LOTTO

#GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (sentenza n.964 del 2 Febbraio u.s.) ha affermato che, qualora un consorzio stabile partecipi a una procedura di gara suddivisa in più lotti (indicando diverse imprese esecutrici per ciascun lotto), nel caso in cui una o più delle imprese indicate per un singolo lotto si riveli priva dei requisiti generali, deve essere disposta l'esclusione del consorzio dalla procedura in termini generali, cioè relativamente a tutti i lotti.

La sentenza ribadisce che il consorzio stabile deve essere considerato come un soggetto unitario, evidenziando, al riguardo, che “per la giurisprudenza, il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”.

“Il consorzio stabile si presenta nella gara come un operatore economico unitario anche se, come nella vicenda qui in esame, la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun lotto, sono indicate imprese esecutrici diverse”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

#CONVENZIONI

Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure telefonando al numero 334.9767911.

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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