PERIODICO INFORMATIVO - 12 FEBBRAIO 2021
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IN GAZZETTA DECRETO CHE DESTINA 855 MILIONI A MANUTENZIONE SCUOLE
#EDILIZIA SCOLASTICA
E 'stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio us il Decreto del Ministero dell'istruzione (Decreto del 1 ° Ottobre 2020) relativo al “ riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di provincia, città metropolitane e enti di decentramento regionale ”.
Le risorse vengono così ripartite:
- 90 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;
- 225 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024.
La ripartizione viene determinata sulla base dei seguenti criteri, riportati per ciascuna provincia nell'allegato al decreto:
- a) numero degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado presenti in ciascuna provincia, città metropolitana ed ente di decentramento regionale;
- b) numero edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presenti nelle province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale.
Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, gli enti interessati presentare al Ministero dell'istruzione degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse di ciascuna spettante, individuando prioritariamente:
- interventi nell'ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
- interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
- interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
- ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.
L'elenco degli interventi sarà individuato con decreto del Ministro dell'istruzione che definirà, altresì, i termini di aggiudicazione, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi.
LE NUOVE ORDINANZE SULLA RICOSTRUZIONE POST SISMA
#RICOSTRUZIONE
Sulle Gazzette Ufficiali n.33 e 34 del 9 e del 10 Febbraio us sono state inserite otto ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 Agosto 2016.
Si segnalano, in particolare:
- l'Ordinanza n.111 sulle “ norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata ” nella quale si prevede che il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, possa autorizzare la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità. L'Ordinanza contiene, inoltre, misure di semplificazione, indicazioni sulla modalità di calcolo dei contributi, coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali.
- l'Ordinanza n.109 contenente " l'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ". L'Allegato all'Ordinanza indica, in particolare, l'elenco delle opere di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi già approvati in passato. Relativamente alle modalità di affidamento dei lavori, l'Ordinanza prevede norme di semplificazione, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e “di tutela effettiva della possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ”.
- L'Ordinanza n. 105 relativa alla “ semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto ”. Per quanto concerne l'affidamento dei lavori, gli enti appaltanti selezionano l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'anagrafe prevista dall'art. 30 del decreto Sisma secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 13, dello stesso decreto Sisma. " In tal caso il contratto dovrà contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al contributo concesso per gli stessi ".
ENEA: FORTE ACCELERAZIONE DEI LAVORI SUPERBONUS 110%
#EDILIZIA PRIVATA
Nel periodo 3 dicembre 2020 - 8 febbraio 2021 è registrata una significativa impennata dei lavori relativi ammessi al superbonus 110%: il valore dei lavori è passato da 72 a 338 milioni ed il numero dei cantieri aperti è cresciuto di 6 volte. I dati sono forniti dall'Enea ed evidenziano, inoltre, come la maggior parte degli interventi è stato realizzato sugli edifici unifamiliari per i quali, evidentemente, i processi decisionali sono più semplificati e veloci rispetto ai condomini.
In termini economici, sono naturalmente gli edifici condominiali ad incidere maggiormente con una media di 541.000 euro un intervento rispetto agli 81.000 euro degli edifici uninominali.
Il Lazio è attualmente al sesto posto con 230 interventi e una spesa di 20,1 milioni.
AGENZIA ENTRATE: SI 'AL SISMABONUS PER AMPLIAMENTI VOLUMETRICI DOPO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
#FISCO
Con una risposta dell'11 Febbraio us, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la fruibilità del sismabonus (75% in caso di passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e 85% nel caso di due) per gli interventi realizzati dall'impresa di costruzione “ mediante demolizione e ricostruzione di interni edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente ”.
Il sismabonus è fruibile a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) (ristrutturazione edilizia) oe) (nuova costruzione), del dPRn 380/2001 (cd Testo Unico Edilizia), nel presupposto che sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti.
AGENZIA ENTRATA: APPROVATI GLI INDICI DI AFFIDABILITA 'FISCALE
#FISCO
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 Febbraio us i nuovi modelli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi) approvati dall'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio us
I modelli, che hanno preso in considerazione l'aspetto della pandemia sulle diverse attività economiche, vanno compilati e presentati in sede di dichiarazione dei redditi contribuenti che nel periodo d'imposta 2020 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell 'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e che sono tenuti all'applicazione degli stessi.
Tra queste sono ricomprese le attività di costruzione di edifici, strade, linee ferroviarie, ponti e gallerie, opere idrauliche, intonacatura e stuccatura, rivestimento pavimenti, muratura, tinteggiatura, ecc.
I professionisti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente attività professionale, devono compilare i modelli e presentarli con il modello Redditi 2021 utilizzando i canali Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi di un intermediario.
Il provvedimento individua anche i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per il periodo di imposta 2021 e il programma delle elaborazioni applicabili dal periodo di imposta 2021.
TAR LAZIO: LIBERALIZZAZIONE SUBAPPALTO SOLO OLTRE LA SOGLIA EUROPEA
#GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (sentenza n.1575 depositata l'8 febbraio us) cerca di fare chiarezza sull'applicazione delle sue al subappalto (tetto del 30%, esteso al 40% fino al 30 giugno 2021) previste dalla normativa nazionale, ma bocciate dalla Corte di Giustizia Europea. Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, intervenuto su un ricorso presentato da un'impresa su un appalto di Invitalia, i limiti restano validi ed applicabili agli appalti per l'affidamento dei lavori pubblici di valore inferiore alla soglia Ue (5,35 milioni).
La sentenza precisa che “ le norme della direttiva 2014/24, rispetto alle quali la Corte Ue ha aggiunto il contrasto dell'art. 105 d.lgs. 50/2016, trovano infatti applicazione, come stabilito dall'art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che hanno un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), pari o superiore alle soglie ”europee.
Nel caso esaminato, peraltro, l'ente appaltante ha disapplicato la normativa italiana senza alcuna motivazione. Si evidenzia nella sentenza come " Invitalia non solo ha espressamente disposto la diretta applicazione della direttiva 2014/24, nel luogo della norma nazionale, ad una procedura di gara sotto soglia ma neppure ha speso alcuna motivazione a sostegno della sussistenza, con riferimento all'appalto bandito, di un interesse transfrontaliero, così che, sotto tale dirimente profilo deve essere ritenuta fondata la censura di violazione dell'art. 105 comma 5 d.lgs. 50/2016, alla quale consegue l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla domanda caducatoria, e così l'annullamento dei provvedimenti impugnati ”.
TAR TOSCANA: MODIFICA DEL RAGGRUPPAMENTO A SEDE DI GARA PER PERDITA DEI REQUISITI
#GIURISPRUDENZA
Interessante sentenza del Tar Toscana (10/2/2021, n.213) che ritiene ammissibile la modifica soggettiva dei raggruppamenti, anche in sede di gara, in caso di vicende sopraggiunte che colpiscono un componente e determinano la perdita di alcuno dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti.
Il Tribunale, dopo un'articolata interpretazione delle norme del Codice, ha ritenuto che non v'è ragione di operare alcuna distinzione fra le varie sopraggiunte cause di esclusione.
E ciò fermo restando che la modifica soggettiva non può avere finalità elusive della mancanza di un requisito di partecipazione alla gara, dovendosi distinguere fra "mancanza" originaria e "perdita" sopravvenuta di un requisito già sussistente alla domanda di partecipazione.
In questo senso deve essere letto anche il comma 19 dell'art. 48 del Codice che riguarda il recesso di una delle imprese raggruppate, laddove si tratta di una modifica soggettiva " non è ammessa se finalizzata ed eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara ".
I Giudici, richiamando anche quanto già detto dal Consiglio di Stato, sostengono che la norma “ amplia espressamente la possibilità di modifica soggettiva ……… .. anche in corso di gara ”.
Se si deve guardare alla reale intenzione del legislatore, appare più logico ritenere che il d.lgs. correttivo al Codice dei Contratti abbia inteso concedere la possibilità di modifica soggettiva dei raggruppamenti, sia in fase di esecuzione, sia in fase di gara, " in caso di vicende patologiche sopraggiunte che colpiscono un componente e che ne determinano la perdita di alcuno dei requisiti di ordine generale ”.
RASSEGNA STAMPA DELL'EDILCASSA SUL SETTORE DELL'EDILIZIA SULLO STATO DI SALUTE DELLE AZIENDE EDILI
https://www.romatoday.it/politica/lavoro-settore-edilizia-lazio-2020.html
https://montiprenestini.info/boom-per-il-settore-edile-nel-lazio-ma-e-allarme-manodopera/
Il tempo_10 febbraio edilcassa lazio
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
#CONVENZIONI
Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.