PERIODICO INFORMATIVO - 05 FEBBRAIO 2021
notizia
PARERE ANAC SU ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE
#APPALTI PUBBLICI
Con un parere reso noto nei giorni scorsi ed oggetto di una delibera (n.31 del 20 gennaio 2021), l'Anac è intervenuto sull'applicazione delle disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale, come modificate dal Decreto Semplificazioni. La delibera ha chiarito che in materia di contratti pubblici sottosoglia , la previsione di carattere temporaneo, prevista dall'art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni, si applica agli affidamenti diretti e / o alle procedure negoziate la cui determina un contrarre o atto equivalente è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Tale disposizione non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
La norma in questione prevede che " nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara ……… .. anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque " (in luogo di dieci).
IN GAZZETTA I PROTOCOLLI DI LEGALITA '
#APPALTI PUBBLICI
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio us i protocolli di legalità per gli appalti destinati all'appaltatore generale ed all'appaltatore approvati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
I bandi di gara per l’affidamento di lavori di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (pubblicati successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta) dovranno prevedere, a carico del contraente generale, del concessionario o dell’appaltatore che risulterà aggiudicatario, l’obbligo di stipulare con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) competente e con la stazione appaltante i suddetti Protocolli di legalità.
Si tratta, in sostanza, dell’adeguamento degli accordi di legalità alla rinnovata disciplina dei contratti pubblici, intervenuta con le modifiche al Codice dei Contratti e al Codice Antimafia.
SUPERBONUS: CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE SU MURI CONTENIMENTO CONDOMINIALI, B & B E CESSIONE CREDITO
#FISCO
Con una risposta del 1° febbraio u.s. (interpello n.68/2021) l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la messa in sicurezza di un muro di contenimento di pertinenza di un condominio accede al superbonus 110% essendo considerata come parte comune. L’istanza sottoposta all’Agenzia riguardava, in particolare, “un muro di confine che attualmente versa in pessime condizioni statiche e che verrà ricostruito in condizioni sismiche e con struttura in grado di sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui è pertinenza”. Tale tipologia di interventi “sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell’edificio condominiale” possono essere, secondo l’Agenzia, annoverati tra gli interventi sulle parti comuni e, conseguentemente, hanno accesso al superbonus, a condizione che i lavori siano effettuati adottando criteri antisismici.
Con un’ulteriore risposta del 28 gennaio u.s., aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, L’Agenzia ha inoltre chiarito che in caso di interventi su unità immobiliari residenziali ad uso promiscuo la detrazione spettante viene ridotta al 50 per cento. L’istanza riguardava, nello specifico, il titolare di un immobile di natura residenziale e in cui risiede utilizzato occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare. Richiamando la normativa attuale nonché precedenti circolari e risoluzioni della stessa Agenzia delle Entrate, il parere precisa che la riduzione del bonus si applica anche nel caso del superbonus 100%. La legge prevede (comma 9, lettera b del citato articolo 119) che sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. La circolare dell’Agenzia n. 24/E del 2020 ha chiarito che con la locuzione “al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni” il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai cd. "beni relativi all'impresa" o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni. Sulla base di tale documento di prassi, il Superbonus spetta, pertanto, alle persone fisiche che svolgono attività di impresa qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito "privatistico".
Aggiunge l’Agenzia che già “la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, ha precisato che ………….. se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute”.
Infine, con la risposta n.76/2021, l’Agenzia torna sul delicato tema della cessione del credito precisando che il fornitore dei materiali, utilizzati per un intervento di efficientamento energetico in condominio, può ricevere il credito di imposta corrispondente all’ecobonus dall’impresa di costruzione che lo ha a sua volta ricevuto dal condominio. L’Agenzia ha ricordato che il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito (oltre alla cessione originaria ne è ammessa un’altra) solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile.
Tra i diversi soggetti ai quali può essere ceduto il credito, l’Agenzia ha citato, per fare degli esempi, gli altri condòmini, le imprese che realizzano l’intervento, i fornitori dei materiali necessari alla realizzazione dell’intervento agevolato.
L’Agenzia ha concluso che l’impresa che ha realizzato i lavori, quindi, può cedere tutto il credito alla società che le ha fornito i materiali. Quest’ultima può sfruttare le rate residue solo in compensazione. La differenza tra valore del credito e costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è acquisito.
160 MILIONI AI COMUNI FINO A 1.000 ABITANTI
#FINANZA e TERRITORIO
È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso (in attuazione a Decreto Ministero Interno del 29 gennaio u.s.) che prevede l’attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi complessivi pari a 160 milioni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021.
Il contributo è stato suddiviso tra i 1.968 comuni interessati che hanno avuto, quindi, assegnato lo stesso importo di 81.300 euro.
Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2021.
I contributi vengono erogati ai comuni beneficiari:
- per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2021, dell’esecuzione dei lavori;
- per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
PUBBLICATI IN GAZZETTA INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI
#ECONOMIA
Il Ministero Economia e Finanze ha reso noti gli interessi legali di mora da applicare nel primo semestre 2021per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Il Comunicato del Ministero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2021, determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (8 punti percentuali), ai sensi della vigente normativa (art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192).
Il saggio d'interesse per il semestre 1° gennaio - 30 giugno 2021 è stato fissato allo 0,00% e, quindi, identico a quello del semestre precedente. Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.
Sostanzialmente il tasso resta invariato dal secondo semestre del 2016.
CONSIGLIO DI STATO CONTRARIO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CAUZIONE MANCANTE
#GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza 27/01/2021, n.804) ha modificato una sentenza del Tar Veneto che aveva ritenuto legittima l’assegnazione di un termine ulteriore per la produzione della cauzione provvisoria.
Pur respingendo l’appello contro la sentenza, il Consiglio di Stato ha precisato le condizioni per l’accesso al soccorso istruttorio. Viene anzitutto ricordato quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti laddove è disposto che la procedura di soccorso istruttorio può essere attivata per le “carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” con esclusione di quelli “afferenti all’offerta”.
La garanzia provvisoria non costituisce un elemento formale, ma deve ritenersi “afferente” all’offerta e pertanto sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio. Finalità della norma del Codice – evidenziano i Giudici – è quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara dai concorrenti, ma incompleta o irregolare sotto il profilo formale. Al riguardo, va escluso che tale procedura possa avere anche la funzione di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte: diversamente, si violerebbero i principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI SOLO PER PRESTAZIONI ANALOGHE
#GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.8030/2020) ha precisato che il rispetto del principio di rotazione negli appalti pubblici deve essere relazionato alla tipologia delle prestazioni richieste.
Richiamando anche le linee guida n.4 dell’Anac, i Giudici ritengono che vi sia una violazione del richiamato criterio della rotazione solo se tra gli affidamenti con procedure semplificate non aperte sia presente una continuità qualitativa delle prestazioni. In tal senso, si legge nella sentenza “non vale osservare …. che ai fini dell’operatività del principio di rotazione è sufficiente che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (Linee guida ANAC n. 4, punto 3.6.), in quanto “ciò che conta è l’identità (e continuità), nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
#CONVENZIONI
Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.