Video Confapi Roma

PERIODICO INFORMATIVO - 11 DICEMBRE 2020

notizia

 

ANAC ACCOGLIE ISTANZA DI CONFAPI ANIEM: SUBAPPALTATORI POSSONO ACCORDARSI CON APPALTATORE E RINUNCIARE A PAGAMENTO DIRETTO DELLA PA 

#CONTRATTI PUBBLICI

L'Anac ha accolto un'istanza di Confapi Aniem in relazione alla possibilità per l'appaltatore di liquidare dovuto al subappaltatore in via anticipata e sostitutiva rispetto al pagamento diretto dello stesso, da parte della Stazione appaltante.

Il Comunicato dell'Anac, in particolare, fornisce l'interpretazione dell'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici ove si prevede che “ la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei casi: a) quando il seguente subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente ”.Secondo l'Autorità, le pmi coinvolte in qualità di subappaltatori possono rinunciare al pagamento diretto della Pubblica Amministrazione e prendere accordi con l'impresa principale da cui hanno avuto l'incarico.

L'Anac rileva come sia emerso che la norma del Codice, " se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell'appaltatore, dall'espone ai ritardi della stazione appaltante nell'emissione dei SAL e nell'esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l'efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore ”.

Sulla base di tale considerazione le imprese possono rinunciare al pagamento diretto ma, la suddetta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, deve essere manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. È facoltà delle parti - sostiene l'Anac - " prevede, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l'appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore / fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall'adozione del SAL da parte della stazione appaltante.Tale conclusione si giustifica in considerazione dell'assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati ​​e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l'appaltatore e il subappaltatore / fornitore, da cui si desume l'applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali ".

In allegato la richiesta di parere di Confapi Aniem ed il Comunicato dell'Anac .

 

PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA LAZIO: IL COMUNICATO DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE E LA NOTA DEL MINISTERO BENI CULTURALI

#URBANISTICA

Come anticipato nelle scorse settimane, una sentenza della Corte Costituzionale ha annullato il Piano paesistico della Regione Lazio a causa del mancato coinvolgimento del Ministero per i beni e per le attività culturali nella fase di approvazione. Sulla questione (sul quale Confapi Lazio era già intervenuto con una posizione ripresa dalla stampa) è stato diffuso il seguente comunicato stampa congiunto delle forze produttive regionali.

A seguito del ricorso del MIBACT, con sentenza del 17 novembre, la Corte Costituzionale ha annullato il PTPR approvato dal Consiglio Regionale, riportando il Lazio in quel limbo regolamentare dal quale si era usciti, faticosamente, dopo oltre un decennio. E 'necessario che la Regione, con la massima urgenza e nell'ottica della continuità amministrativa, intervenga con un atto del Consiglio, sia per definire un nuovo termine per l'approvazione del Piano Paesaggistico che per salvaguardarne la sua adozione.E 'altresì, indispensabile che la politica regionale faccia la sua parte, assumendo con il Ministero un ruolo attivo e propositivo, affinché si crei la corretta sintesi dell'indispensabile esigenza di tutela del paesaggio con quella, altrettanto fondamentale, di garantire la crescita dello sviluppo economico nella Regione.

A tal fine, le scriventi Organizzazioni, consapevoli del momento particolarmente difficile,  chiedono alla Giunta e ai gruppi consiliari della Regione Lazio un tempestivo confronto per poter rappresentare quegli elementi minimi senza i quali non solo i diversi settori produttivi, ma anche l'auspicata riqualificazione territoriale , rischiano di rimanere senza un futuro.

ANCE Lazio - Aniem Confapi - FederLazio - Confagricoltura Lazio - Cia Lazio - Copagri Lazio - Federbalneari Lazio - Sib Lazio Sud - TerritorioRoma - Faita Federcamping Lazio - Arel Lazio - Coordinamento architetti e professionisti Lazio.

Sulla questione è altresì intervenuto il Ministero per i beni e le attività culturali e turismo con la nota dell'Ufficio Legislativo .

 

IN ARRIVO LA “DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI” IN SOSTITUZIONE DEL TESTO UNICO EDILIZIA 

               #URBANISTICA

L'apposito tavolo tecnico, istituito presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ha ultimato l'esame del nuovo testo della “disciplina delle costruzioni” destinato a sostituire il Testo Unico dell'Edilizia ( DPR 380/2001 ). L'attuale bozza è costituita da 140 articoli.

Da segnalare che, all'articolo 12 (attività edilizia libera) sono elencati gli interventi, non incidenti sulla trasformazione del territorio, eseguibili senza alcun titolo abilitativo:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive privi di rilevanza strutturale, che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (il nuovo testo prevede, in linea generale, il divieto di realizzare opere che non siano totalmente accessibili, finanziate, anche solo parzialmente, con fondi pubblici,);
  • gli interventi edilizi finalizzati ad installazioni impiantistiche di modesta entità, quali pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw, depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, microgeneratori eolici e pannelli solari, termici e fotovoltaici, posti a servizio di singoli edifici;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi;
  • le attività pertinenti all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
  • gli interventi e le installazioni dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee o stagionali, e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, ivi compresa l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi, ecc;
  • l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, quali roulottes, campers, ecc;
  • la posa e l'istallazione di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nonché la sistemazione di spazi esterni per il gioco e il tempo libero, ivi comprese le aree ludiche senza fini di lucro;
  • la realizzazione di manufatti completamente interrati (intercapedini non accessibili se non per mere esigenze di ispezione, serbatoi, cisterne di raccolta delle acque a fini irrigui, pozzi e manufatti consimili);
  • i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti in assenza di opere edilizie.

IL TESTO DEL NUOVO CCNL PER MATERIALI DA COSTRUZIONE

#SINDACALE

Come già preannunciato nel numero di Aniem Lazio News del 13 novembre us, Confapi Aniem e Organizzazioni Sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) hanno sottoscritto il primo Contratto di Lavoro che si riunisce in un unico accordo nazionale le discipline per i settori lapideo, cemento e laterizi / manufatti. Di seguito è possibile scaricare il verbale di accordo e le tabelle con gli aumenti retributivi.

 

ASSEMBLEE CONDOMINIALI E SUPERBONUS 110%: LE ULTIME INDICAZIONI DEL MEF E DELL'AGENZIA ENTRATE

                                                                                               #FISCO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo a specifici quesiti sul superbonus 110%, ha fornito indicazioni, in particolare, sulla corretta gestione delle assemblee condominiali. In sintesi, alcuni dei pareri più significativi.

  • La spesa per il lavoro di efficienza energetica, deliberata nel rispetto delle maggioranze assembleari, va ripartita tra tutti i condomini in base alla proprietà millesimale di ciascuno di essi oppure in base a diversi criteri eventualmente stabiliti dal rifacimento del cappotto termico dell'intero condominio è un intervento che si esegue sulle parti comuni e sono tenuti a partecipare in proporzione ai millesimi di proprietà di tutti i condomini, compreso chi dissente dall'esecuzione dei lavori.
  • La disposizione relativa al quorum deliberativo si riferisce alla delibera con la quale il condomìnio decide di effettuare i lavori ricadenti nell'agevolazione del Superbonus (art. 119 comma 9 bis del Decreto Rilancio). Rimane invece al singolo condòmino la decisione sulla detrazione, sullo sconto in fattura o sulla cessione del credito.
  • Si ritiene che, conformemente a quanto già previsto per l'Ecobonus ed il Sismabonus, anche ai fini del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l ' edificio oggetto di interventi, il calcolo vada eseguito conto anche delle pertinenze. In concreto, quindi, in un condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa ammissibile è fatto utilizzando come moltiplicatore 8.
  • In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che hanno sostenuto le spese relative a tali interventi. Dal punto di vista tributario, sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C / 2, C / 6 e C / 7, che sono destinate a servizio della casa di abitazione

 

Da segnalare, inoltre, la recente risposta dell'Agenzia delle Entrate (interpello n.572 del 9 dicembre us) con il quale si ritiene possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale di un intervento che coinvolge un solo gruppo di appartamenti. Il quesito dell'amministratore di un condominio riguardava un edificio composto da 10 negozi al pian terreno e 10 appartamenti al 1 ° piano. L'Agenzia ha precisato che “l'assemblea condominiale approverà con "benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti" siti al primo piano dell'edificio condominiale gli interventi di isolamento termico e, pertanto, qualora gli stessi assicurino un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell 'intero edificio, gli stessi potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle unità site al primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati ”.

In un'altra risposta (sempre del 9 dicembre scorso - interpello n.571) l'Agenzia si è occupata dell'attestato di prestazione energetica da presentare nel caso di lavori già avviati al 1 ° luglio, data di entrata in vigore del superbonus.

Per verificare, in tali fattispecie, il doppio salto di classe energetica, l'Ape potrà essere redatto anche successivamente all'inizio dei lavori, ma dovrà riferirsi alla situazione esistente alla data del loro inizio: il tecnico dovrà pertanto attestare la situazione esistente al momento in cui è stato attivato il cantiere.

 

ILLEGITTIMI REQUISITI ECONOMICI SROPORZIONATI ALL'APPALTO

                                                                                                #GIURISPRUDENZA

Il Tar Sicilia (sentenza n.2712 del 2 dicembre us) ha ritenuto illegittima la richiesta di requisiti economici sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto. Il bando, in particolare, richiede il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio ed un fatturato specifico eccedente il limite del doppio dell'importo posto a base di gara. In particolare, secondo il Tribunale, " risulta irragionevole, oltre che in contrasto con i principi di massima partecipazione alla gara, la clausola che prevede tra i requisiti di capacità economica e finanziaria, il possesso del pareggio di bilancio negli ultimi tre esercizi (2016- 2017-2018) atteso che… il pareggio di bilancio di per sé, non può esprimere automaticamente un giudizio negativo sulla solidità patrimoniale e finanziaria di un'impresa ".

Anche " la richiesta di un fatturato specifico realizzato con fornitura di beni di natura identica a quelli di gara è illegittima perché limitando la partecipazione ai soli concorrenti in grado di dichiarare il possesso di un fatturato ad hoc ………… introduce un requisito eccessivamente restrittivo rispetto al fatturato minimo nel settore delle attività oggetto di appalto ”.

Il Tar, quindi, dichiarando illegittimo il bando, ha evidenziato come la previsione di requisiti eccessivamente restrittivi non garantisce un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, ma, anzi, determina l'effetto di escludere dalla gara soggetti in grado di soddisfare gli standard qualitativi e quantitativi necessari alla idonea esecuzione dell'appalto. 

 

AVVALIMENTO DEVE ESSERE CONTROLLABILE DALLA STAZIONE APPALTANTE

#GIURISPRUDENZA

Una sentenza del Tar Piemonte (n.798 del 4 dicembre us) interviene ancora una volta sulla delicata gestione dell'avvalimento e, in particolare, sui corretti rapporti che devono intercorrere tra impresa ausiliaria, ausiliata e stazione appaltante. Nel caso analizzato dal Tribunale, il contratto di avvalimento prevedeva l'impegno dell'ausiliata verso l'ausiliata e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione dell'ausiliata il requisito di fatturato complessivo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, “ nonché tutte le risorse tecniche ed economiche che dovessero essere necessarie per l'effettiva esecuzione dei lavori nel caso di aggiudicazione della gara ”.

 Il Tar ha evidenziato che "in considerazione della responsabilità solidale che il Legislatore nazionale addossa all'Impresa "ausiliaria", le obbligazioni assunte sono subordinate alle seguenti condizioni: in caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, l'impresa "ausiliaria" potrà verificare e monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata ad interloquire con la Stazione appaltante ai fini dei controlli di propria competenza; l'impresa ausiliata dovrà essere richiesta all'impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della Stazione appaltante, fornire le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto dovrà erogare il costo di mercato a favore dell'impresa ausiliaria".

I giudici, verificando il caso specifico, hanno ritenuto " che l'impegno assunto fosse condizionato e meramente eventuale, quindi equivoco e non attuale, l'avvalimento inidoneo determinerà il prestito del requisito mancante dell'impresa concorrente con conseguente sua doverosa esclusione dalla procedura di gara ". In sostanza, il Tar rileva che gli accordi sottoscritti nel contratto di avvalimento non risultano idonei e conformi alla normativa vigente, riguardando solo le due parti e non la stazione appaltante.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

#CONVENZIONI

Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure telefonando al numero 334.9767911.

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter. Sempre informati sulle ultime novità, sulle nostre iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico, sugli eventi e molto altro...

PMI
CESPIM
CONFAPI servizi
EBM
ENFEA
FAPI
FASDAPI
FINCREDIT
FONDAPI
IDI
FONDODIRIGENTI
PREVINDAPI
© Copyright 2024 CONFAPI ROMA. All Rights Reserved.
Credits: DOTIgrafiche -

Cerca