PERIODICO INFORMATIVO - 20 NOVEMBRE 2020
notizia
CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA PIANO PAESISTICO REGIONE LAZIO: LA REAZIONE DI CONFAPI LAZIO
#URBANISTICA
Con una sentenza diffusa in settimana, la Corte Costituzionale ha annullato il Piano paesistico della Regione Lazio per il mancato coinvolgimento del Ministero per i beni e per le attività culturali nella fase di approvazione. Si legge nella sentenza che " l'approvazione del piano da parte della Regione senza un accordo con il Ministero viola, quindi, il principio di leale collaborazione, oltre che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ".
La Regione Lazio ha comunque che “ la Giunta regionale e il Ministero hanno già raggiunto un nuovo accordo sul Ptpr, che è stato sottoscritto lo scorso luglio ed è già stato inviato all'esame del Consiglio: la Regione, quindi, è pronta a completare la procedura di approvazione di un Piano paesaggistico territoriale atteso nel Lazio da oltre 20 anni ”.
Sulla questione, è intervenuta la nostra Associazione con un comunicato stampa nel quale si evidenzia come la bocciatura del piano paesaggistico costituisca un danno gravissimo per le imprese, mettendo a rischio investimenti e progetti già avviati; il Presidente di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera ha sottolineato le possibili ripercussioni di questa decisione: “ il territorio vedrà ancora ritardare i processi di riqualificazione e rigenerazione urbana disperdendo opportunità importanti e risorse messe a disposizione degli enti locali anche da provvedimenti di recente emanazione .Ancora una volta siamo alle prese con aspetti tecnici che ritardano ulteriormente processi decisionali già esasperatamente lunghi: fare impresa significa programmare, investire, valutare scelte, ma tutto ciò che richiede certezze che vengono costantemente disattese ”. Si sollecitano, in tal senso, le Istituzioni coinvolte un ultimare celermente l'iter di approvazione adeguandolo ai rilievi dei Giudici.
E 'possibile scaricare cliccando QUI e QUI una parte degli articoli di stampa che riprendono le dichiarazioni del Presidente di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera.
APPROVATO EMENDAMENTO PER LA PROROGA DEI PERMESSI EDILIZI
#URBANISTICA
Il Senato ha approvato un emendamento al Decreto n.125 / 2020 (proroga stato di emergenza) con il quale si dispone che " tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, grandi e atti abilitativi " scaduti il 1 ° agosto 2020 ei dati di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n.125 (in corso di approvazione) sono prorogati fino alla " dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ", conservando la loro validità per i novanta giorni successivi .
La proroga, che estende la precedente previsione contenuta nel Decreto Cura Italia (DLn18 / 2020) per tutti i permessi edilizi, non ricomprende il Durc che continua ad essere assoggettato alla disciplina ordinaria.
PUBBLICATO IL DECRETO ATTUATIVO “QUALITA 'DELL'ABITARE”: 854 MILIONI PER RIQUALIFICAZIONE E EDILIZIA ABITATIVA
#URBANISTICA
E 'stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre il Decreto del Ministero delle Infrastrutture sulle “ procedure per la presentazione delle proposte, criteri per la valutazione e modalità di erogazione dei finanziamenti " Relativi all'attuazione del Programma nazionale "per la qualità dell'abitare ".Gli Enti Locali Interessati (Regioni, città metropolitane, comuni, comuni con Oltre 60.000 abitanti) possono Registrarsi sul sito del Ministero e Presentare Proposte di Innovazione e sostenibilità di Tessuti ed ambienti urbani degradati e Privi di adeguati servizi e Infrastrutture.Nell'ambito delle proposte inoltrate l'edilizia sociale dovrà avere un ruolo prioritario (art. 2 del Decreto) con interventi che possono essere incentrati, in particolare,
- riqualificazione del patrimonio esistente;
- rifunzionalizzazione di aree e immobili pubblici e privati;
- sicurezza e implementazioni di servizi / infrastrutture;
- rigenerazione di spazi già costruiti;
- utilizzo di modelli innovativi e partecipativi di gestione, anche finalizzati all'autocostruzione.
Dopo la presentazione del primo livello di proposte, gli enti possono trasmettere i progetti definitivi o esecutivi (entro 240 giorni a partire dal 16 novembre, giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta). Un'apposita commissione darà il nulla osta ai progetti e l'ammissione al finanziamento: sono complessivamente 853,81 milioni ed il contributo massimo per ciascuna proposta è di 15 milioni.
ANAC: REGIME DEROGATORIO NON OBBLIGATORIO E DECRETO SEMPLIFICAZIONI NON APPLICABILE RETROATTIVAMENTE
#CONTRATTI PUBBLICI
Il decreto legge n. 76/2020, noto come “ decreto Semplificazioni ” (convertito in legge 11 settembre 2020, n.120) prevede le 2 disposizioni temporanee (applicabili fino al 31 dicembre 2021) che corrono alle stazioni appaltanti di ricorrere, ai fini dell'affidamento , sia alle procedure “ordinarie”, sia alla procedura negoziata senza bando nei casi di estrema urgenza, sia, infine, al regime di deroga esteso (ad eccezione delle norme penale e dei vincoli europei inderogabili) nei casi di urgenza rientranti in specifici settori ( edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche).
L'Autorità Anticorruzione - considera le notevoli criticità derivanti dal regime derogatorio “ e la sua sproporzione rispetto all'obiettivo dell'accelerazione delle procedure, raggiungibile con gli istituti di urgenza previsti dal vigente Codice dei contratti - ha evidenziato la propria netta contrarietà alla norma e ne ha eliminato l'eliminazione ”, ma la disciplina derogatoria è stata confermata ed è tutt'ora vigente.
Con una delibera del 26 Ottobre us, pubblicata nei giorni scorsi, l'Anac, sollecitata a fornire una corretta interpretazione della norma, ha confermato i rilievi critici sulla disposizione, anche in considerazione della mancata coerenza con le direttive comunitarie.
L'Anac ha inoltre precisato che la disposizione sulla deroga generalizzata non deve intendersi come di obbligatoria applicazione e che, comunque, non può essere omessa l'applicazione della disciplina delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti. Alle difficoltà interpretative e applicative della norma – ha aggiunto l’Autorità - “potrebbe ovviarsi con una attenta redazione dei documenti di gara che consenta di includere espressamene nella lex specialis il contenuto di tutte quelle disposizioni derogate che dovessero, invece, ritenersi necessarie alla migliore speditezza del procedimento di aggiudicazione e della esecuzione del contratto”. Nella delibera si preannuncia anche la prossima pubblicazione di uno “schema di un disciplinare tipo per lo svolgimento di procedure aperte da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’affidamento di contratti di servizi e forniture mediante il ricorso a piattaforme informatiche. Tale documento è destinato a sostituire il precedente Bando-tipo n. 1”.
In un altro parere di precontenzioso fornito con delibera del 21 ottobre u.s., l’Anac ha altresì precisato che le disposizioni che consentono di accelerare le gare, contenute nel “decreto Semplificazioni” non possono essere applicate retroattivamente e cioè alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (17 luglio 2020). Il caso specifico riguardava, in particolare, l’applicabilità della forma semplificata del meccanismo di esclusione automatica laddove si prevede, in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, che le stazioni appaltanti procedano all’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (invece di dieci). Tale disposizione – ha precisato l’Autorità - si applica alle procedure di affidamento con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2021 e non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto.
CONSIP: PRONTA LA GUIDA PER L’ABILITAZIONE AL MERCATO MEPA
#MERCATO
Sul sito internet www.acquistinretepa.it Consip ha pubblicato il manuale che descrive la procedura di abilitazione a tutti i Bandi del Mercato Elettronico della P.A. – Bando Beni, Bando Servizi, Bandi Lavori di Manutenzione – per i seguenti operatori economici:
– consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D. Lgs. n. 50/2016, art.45, comma 2, lett. b);
– consorzio stabile (D. Lgs. n. 50/2016, art.45, comma 2, lett.c);
– rete di impresa (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. f);
– GEIE (D. Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. g).
Si segnala, in particolare, che, con riferimento ai LAVORI DI MANUTENZIONE, sul MEPA sono attualmente attivi 7 bandi:
- 1.Lavori di manutenzione – Edili
- Lavori di manutenzione – Impianti
- Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas
- Lavori di manutenzione – Stradali, ferroviari ed aerei
- Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio Culturale
- Lavori di manutenzione – Ambiente e Territorio
- Lavori di manutenzione – Opere Specializzate
ESCLUSIONE AUTOMATICA D.L. SEMPLIFICAZIONI VALIDA ANCHE SE NON PREVISTA NEL BANDO
#GIURISPRUDENZA
Con una sentenza pubblicata questa settimana (n.736 del 17/11/2020), il Tar Piemonte ha precisato che le disposizioni derogatorie previste dall’art. 1, comma 3 del “decreto Semplificazioni” e, in particolare, quelle che prevedono l’esclusione automatica nelle gare sottosoglia con offerte presentate da cinque concorrenti, si applicano automaticamente anche se non previste esplicitamente negli atti del bando.
I Giudici hanno rilevato, infatti, come il tenore della norma richiamata (comma 3, art. 1 D.L. n.76/2020) “non lasci margine di scelta alla stazione appaltante che in questo caso deve procedere all’esclusione automatica”.
L’IMPRESA HA DIRITTO AD ACCEDERE AGLI ATTI PREPARATORI PER PRESENTARE OFFERTA PONDERATA E COMPETITIVA
#GIURISPRUDENZA
Il Tar Toscana, con un’ordinanza del 12 novembre u.s., ha riconosciuto il diritto dell’appaltatore di accedere agli atti preparatori della legge speciale di gara al fine di predisporre un’offerta che possa risultare ponderata e competitiva.
Nel caso oggetto della pronuncia dei Giudici, la stazione appaltanti aveva risposto negativamente ad un’impresa che aveva richiesto “quali dati siano stati presi in considerazione e quali valutazioni siano state compiute dall'amministrazione (…) al fine di determinare le specifiche disposizioni di gara e in relazione alla determinazione di tutte le variabili economiche della procedura”.
Il Tar ha riconosciuto la sussistenza in capo agli operatori economici dell’interesse legittimo “a che l'amministrazione predisponga atti di indizione e disciplina della gara in modo tale da garantire che il gioco competitivo tra gli operatori economici possa dispiegarsi in modo pieno ed effettivo”.
CONSIGLIO DI STATO: I REQUISITI DELLE RETI DI IMPRESE
#GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1736 del 17 Novembre u.s., ha stabilito che la rete di impresa con soggettività giuridica e organo comune, ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto, deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria di un raggruppamento temporaneo.
Ciò vale anche qualora il disciplinare di gara non lo prevedesse esplicitamente, stante la disciplina del Codice dei Contratti che, in tema di requisiti delle reti di imprese, rinvia alle disposizioni sulle aggregazioni (la sentenza richiama, in particolare, gli artt. 45, comma 2, 48, comma 14 e 83, comma 8). “Il che – secondo i Giudici - risponde ad una coerente logica, dal momento che la rete d’imprese costituisce una forma di aggregazione più stabile e meno occasionale del raggruppamento temporaneo”.
CONSIGLIO DI STATO: AVVALIMENTO SOA, NON NECESSARIA ATTESTAZIONE IMPRESA AUSILIATA
#GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (sentenza n.22 del 16 ottobre u.s.) ha sancito che deve considerarsi nulla la clausola del disciplinare di gara secondo cui l’avvalimento dell’attestazione SOA viene subordinato al fatto che la stessa impresa ausiliata sia a sua volta attestata. La nullità (parziale) della clausola, che non si estende all’intero provvedimento, impone all’impresa l’obbligo impugnare nei termini ordinari l’eventuale aggiudicazione od esclusione.
La previsione di una condizione ulteriore rispetto alle previsioni del Codice dei Contratti non può rientrare nella discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Infatti, per il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83, comma 8 del Codice), la discrezionalità, che consente di richiedere requisiti coerenti e proporzionati all’appalto, è ben diversa dalla facoltà, non ammessa dalla legge, di imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara
Resta fermo il principio generale in tema di avvalimento secondo cui è essenziale la messa a disposizione dell’intero complesso di elementi e requisiti riferibili all’organizzazione dell’ausiliaria.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA
#CONVENZIONI
Al fine di potenziare e qualificare le imprese, è stato definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA spa, Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.
Le imprese interessate e approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.