PERIODICO INFORMATIVO - 13 NOVEMBRE 2020
notizia
ANTITRUST E ANAC: ELIMINARE SOGLIA LIMITE SUBAPPALTO
#CONTRATTI PUBBLICI
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento nel quale si richiede di rivedere la normativa che impone limiti del subappalto. Come noto, la soglia limite fissata al 30% è stata temporaneamente innalzata al 40% (fino al 31/12/2020) a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea lo scorso anno.
L'Autorità, dopo aver evidenziato " la valenza pro-concorrenziale dell'istituto del subappalto… al fine di aumentare le possibilità per le piccole e medie imprese di funzionamento sul mercato ", ha offerto che " eventuali limiti del subappalto dovrebbero essere proporzionati all ' Obiettivo di interesse generale che sì intende perseguire e giustificarsi in Relazione al di caso concreto, base sui criteri ben Definiti e Motivati Dalla stazione appaltante in sede di gara ". Non, quindi, un limite generalizzato fissato per legge, ma un'eventuale scelta restrittiva successiva ad una valutazione dell'ente appaltante Ad esempio,in caso di un numero ristretto di imprese partecipanti alla gara o in presenza di particolari prestazioni contrattuali.
Nell'atto di segnalazione si evidenzia, inoltre, che " l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, la quota parte dell'appalto ei lavori che si intendono subappaltare, oltre all'identità degli eventuali subappaltatori, potrebbe consentire alle stazioni appaltanti di individuare preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche circa la loro capacità e affidabilità, al fine di prevenire rischi di corruzione e collusione nelle fasi di affidamento ed esecuzione del! ' appalto ”.
Coerentemente con tali indicazioni, l'Autorità ha richiesto di eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile, prevedere l'obbligo, già in fase di offerta, di comunicare quota, lavori che si intendono subappaltare e elenco dei subappaltatori, consentire alle stazioni appaltanti di introdurre eventuali limiti del subappalto.
Posizione analoga è stata assunta in settimana anche dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Nel corso dell'audizione parlamentare presso la Commissione politiche europee della Camera sulle ipotesi di modifica della disciplina in materia di subappalto, il Presidente dell'Anac Giuseppe Busia, infatti, ha sostenuto la necessità di eliminare il tetto generale sul subappalto alle stazioni appaltanti il potere di decidere eventuali limiti in base alle caratteristiche degli affidamenti: indicatori, in tal senso, potrebbe essere il tipo di contratto, le condizioni del mercato, la presenza di categorie superspecialistiche, l'evidenza di attività a particolare rischio di infiltrazione criminale
In questo contesto, il Presidente dell'Anac ha ribadito l'urgenza di razionalizzare i centri di spesa e qualificare le stazioni appaltanti, ma anche di estendere sui subappaltatori la responsabilità che oggi si concentra sull'impresa principale.
Per agevolare i controlli delle stazioni appaltanti, infine, è stato proposto di consentire alle imprese, in sede di gara, di anticipare i nomi dei subappaltatori e le parti del contratto che si intendono subappaltare, ma senza ripristinare l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori.
FIRMATO CCNL UNICO PER I SETTORI LAPIDEO-CEMENTO-LATERIZI / MANUFATTI
#SINDACALE
Confapi Aniem e Organizzazioni Sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil) hanno sottoscritto il primo Contratto di Lavoro che riunisce in un unico contratto nazionale le discipline per i settori lapideo, cemento e laterizi / manufatti.
Gli aumenti restano ancora separati per i tre comparti e l'essenziale, un parametro medio, per il lapideo un aumento di 94,50 euro, per il cemento di 88,90 e per i laterizi e manufatti di 72,50 euro; tali aumenti saranno suddivisi in tre tranche, con decorrenze 1 ° settembre 2020, 1 ° febbraio 2021 e 1 ° gennaio 2022.
IN GAZZETTA DECRETO CORRETTIVO CRISI D'IMPRESA
#DIRITTO FALLIMENTARE
E 'stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 5 Novembre us il Decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Di seguito le modifiche più significative:
- Viene modificata la nozione di "crisi" , considerata non più come lo stato di "difficoltà economico-finanziario" ma come lo stato di "squilibrio economico-finanziario" che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
- Sono riformulati gli indicatori ed indici della crisi: costituire indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività," rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per attività in corso o, quando la durata residua risiede nel momento della valutazione e 'inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare el ' inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
- In merito all'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, viene previsto che "gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata ”.
- In relazione all'obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati, il debitoria è considerato di importo rilevante per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto è superiore a euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; a euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; a euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.
- Viene modificata la disciplina dell'albo dei gestori della crisi con la previsione, tra l'altro, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro della partecipazione a corsi di formazione della durata di quaranta ore.
- Ulteriori modifiche riguardano gli assetti organizzativi societari nell'ambito dei quali si prevede una competenza in via esclusiva agli amministratori.
Il Decreto correttivo entrerà in vigore il 1 ° settembre 2021, ad eccezione delle norme sull'albo dei gestori della crisi e sugli assetti organizzativi societari che entrano in vigore dal 20 novembre p.v.
AGENZIA ENTRATE: COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO
#FISCO
Con due risposte fornite il 6 novembre noi l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di compensare crediti Iva a seguito di operazioni eseguite in split payment with debiti fiscali, entrambi i sorti dopo la domanda di concordato preventivo, mentre tale possibilità non è esercitabile per debiti risalenti a prima della domanda.
In particolare, con la Risposta n.535 / E / 2020 viene evidenziato che:
- "Alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti prima della domanda" . L'Agenzia delle Entrate deve, quindi, dare seguito alla richiesta di rimborso, e non è possibile effettuare la compensazione con i debiti pregressi;
- nel caso di specie, a seguito della richiesta di rimborso, non sono applicabili né il cd. " Pagamento mediante compensazione volontaria con i crediti d'imposta " nell'ipotesi di debiti tributari iscritti a ruolo d'importo superiore a 1.500 euro, sorti prima della domanda di concordato, né la compensazione con i debiti derivanti da accertamento oggetto di ricorso ancora pendente ;
- ai fini del rimborso del medesimo credito IVA, di importo superiore a 30.000 euro, l'istante deve prestare l'idonea garanzia prescritta dall'art.38- bis , co.4, del DPR 633/1972.
Con la Risposta n.536 / E / 2020, l'Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contributo in concordato preventivo, che eseguendo operazioni in split payment , ed essendo una fisiologica situazione di credito IVA, chiede se sia possibile effettuare la compensazione fra il credito medesimo ed i debiti fiscali, nell'ipotesi in cui questi siano sorti entrambi dopo la domanda di concordato. L'Amministrazione finanziaria risponde positivamente, chiarendo che:
- è ammessa la compensazione del credito IVA, maturato dopo la domanda di concordato preventivo, con debiti fiscali e contributivi, non iscritti a ruolo, sorti anch'essi successivamente;
- la compensazione del medesimo credito IVA è riconosciuta, altresì, in presenza di debiti tributari pregressi, maturati prima della domanda di concordato, iscritti a ruolo e di ammontare superiore a 1.500 euro;
- invece, in presenza di debiti iscritti un ruolo di importo superiore a 1.500 euro, sorti dopo la presentazione della domanda di concordato, si applica il divieto di compensazione di cui all'art. 31 del DL 78/2010, fino alla concorrenza dell'importo medesimo iscritto a ruolo.
CONSIGLIO DI STATO: BANDO NON PUO 'IMPORRE APPLICAZIONE SPECIFICO CCNL
#GIURISPRUDENZA
Una sentenza del 3 novembre us (n.6786) del Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sulla libertà di applicazione dei contratti collettivi di lavoro negli appalti pubblici e nelle procedure di gara. Secondo i giudici, che riprendono le precedenti frasi sulla stessa materia, l'applicazione di un contratto collettivo determinato non può essere imposta dalla lex speciale alle imprese partecipanti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta ".tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possono anche solo essere astratti alle prestazioni oggetto del servizio da affidare ".incontra il limite logico, ancor prima che giuridico in senso stretto, della necessaria coerenza tra il contratto che in concreto si intende applicare (e in riferimento al quale si formula l'offerta di gara) e l'oggetto dell'appalto; la scelta del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente, che diverge insanabilmente, per coerenza e adeguatezza, da quanto richiesto dalla stazione appaltante in relazione ai profili professionali ritenuti necessari, è idonea per sé a determinare una ipotesi di anomalia, riflettendosi sulla possibilità di formulare adeguate offerte sotto il profilo economico incoerenti o incompatibili essendo i profili professionali di riferimento ".
LIQUIDAZIONE PER MANCATA AGGIUDICAZIONE: NECESSARIA PROVA DEI DANNI SUBITI
#GIURISPRUDENZA
Con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi (n.934 del 16.10.2020) il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, riformando la pronuncia di primo grado, ha espresso che, in caso di risarcimento danni per mancata aggiudicazione, mancato utile spetta nella misura integrale solo se l'impresa dimostra di non aver utilizzato o altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di racconto la dimostrazione può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato o potuto riutilizzare mezzi e manodopera per altri lavori. Nel caso preso in esame, il mancato aggiudicatario aveva richiesto di essere risarcito in base all'utile d'impresa calcolato dal Piano economico-finanziario, laddove erano indicati “i presunti ricavi e costi annui di gestione, unitamente al ricavo netto del primo anno e all'utile annuale degli anni successivi ”; non è stata tuttavia fornita la dimostrazione sul mancato utilizzo di maestranze e mezzi, l'incidenza del danno è stata determinata equamente in via forfetaria, in concreto, nella misura del 25% della somma riconosciuta a titolo di lucro cessante.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA
#CONVENZIONI
Al fine di potenziare e qualificare le imprese, è stato definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA spa, Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.
Le imprese interessate e approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.