Video Confapi Roma

PERIODICO INFORMATIVO - 02 OTTOBRE 2020

News

 

LAVORO

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG

Il “decreto agosto” (D.L. n. 104/2020) ha introdotto, come noto, un esonero dal versamento dei contributi per le aziende che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di ammortizzatori sociali legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • non richiedano le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali introdotte dal “decreto agosto”.

 

L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Con la Circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’Inps ha fornito indicazioni sull’incentivo che, tuttavia, non è ancora operativo in quanto la sua applicabilità è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. L’Inps emanerà ulteriori istruzioni operative solo dopo l’arrivo di tale autorizzazione.

Nella richiamata circolare emanata nei giorni scorsi, l’Istituto ricorda che sono beneficiari dell’incentivo i datori di lavoro privati che:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (CIGO, FIS, CIGD);
  • abbiano fruito dei suddetti ammortizzatori sociali in periodi collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 e che abbiamo inoltrato domanda all’INPS in data antecedente al 15 agosto 2020;

e

  • non richiedano le ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali introdotte dal “decreto agosto”.

 

In relazione all’esonero contributivo, l’Inps precisa che:

  • l’importo può essere fruito fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile;
  • la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nel mese di riferimento;
  • nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore, che diviene dunque invalicabile.

 

Si precisa, inoltre, che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto l’esclusivo parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale è costituito dalla contribuzione non versata nelle mensilità di maggio e giugno 2020.

Ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo attualmente vigente, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale per le 18 settimane. In proposito si ricorda che il divieto di licenziamento opera, per il singolo datore di lavoro, fino all’intera fruizione delle 18 settimane di ammortizzatori sociali o, in alternativa per tutto il periodo di fruizione dell’esonero contributivo. 

FISCO

AGENZIA ENTRATE: NEL DURC ANCHE I VERSAMENTI DELLO SPLIT PAYMENT E DEL REVERSE CHARGE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/2020, ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi (come previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs n. 241/1997), debbano essere considerati anche i versamenti IVA relativi alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, alla PA e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo split payment ed al reverse charge.

I chiarimenti si rendono utili ai fini della determinazione del Durf, certificato di regolarità fiscale indispensabile per evitare i nuovi obblighi in materia di appalti e subappalti. Per ottenere tale certificazione, infatti, le imprese devono rispettare alcuni obblighi che vengono meno se le imprese dimostrano la sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali quello di aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni.

L’Agenzia ha precisato anche che l’Iva pagata dal committente in regime di inversione contabile può essere ricompresa nei versamenti per il calcolo della soglia del 10%.

E’ possibile includere, tra i versamenti, anche le imposte teoriche corrispondenti al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci e l’“imposta sul valore aggiunto teorica” risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo. In analogia con quanto avviene per il regime del consolidato fiscale, “anche i regimi della trasparenza fiscale e della liquidazione IVA di gruppo si caratterizzano per il fatto che il debito tributario matura, in via autonoma, in capo a ciascuna delle società aderenti, che provvedono alla liquidazione della relativa imposta”. Il solo assolvimento del debito tributario, invece, è eseguito da un altro soggetto, legato al primo da rapporti di partecipazione e controllo.

AGENZIA ENTRATE: SI’ AL BONUS FACCIATE PER RIFACIMENTO BALCONI, NO PER FACCIATE INTERNE

Con una risposta ad un quesito di un contribuente (n.411del 25 Settembre u.s.), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus facciate (detrazione 90%) spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini.

Dopo aver ricordato che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto la detrazione del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del DM 1444/1968), l’Agenzia ha precisato che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) ed, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

In questo contesto, relativamente agli interventi sui balconi, la detrazione spetta anche per i lavori di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi, rimozione e impermeabilizzazione, rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura. La detrazione, inoltre, spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Con altra nota (risposta n.418 del 28 Settembre), l’Agenzia ha affermato che la detrazione non spetta, invece, "per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, infatti, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico".

NORMATIVA

IN GAZZETTA TESTO COORDINATO DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Sul supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta ufficiale n, 241 del 29 settembre 2020 è stato ripubblicato il decreto semplificazioni (D.L.n.76/2020) coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, corredato delle relative note.

Il provvedimento, composto da 65 articoli ed entrato in vigore il 15 settembre u.s., contiene modifiche al codice dei contratti pubblici, semplificazioni procedurali, misure in tema di ambiente e green economy.

MERCATO

AL VIA BANDO DEL GOVERNO PER RIGENERAZIONE URBANA E PERIFERIE

In attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2020, è stato pubblicato il decreto interministeriale (Ministeri delle Infrastrutture, dell’Economia e dei Beni Culturali) rivolto a Regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di città metropolitane e di provincia, comuni di oltre 60mila abitanti che potranno presentare fino a tre proposte ciascuno entro 120 giorni. Il decreto, che è sostanzialmente un bando e che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta, è finalizzato all’acquisizione di progetti in aree periferiche o comunque “espressione di disagio abitativo e socioeconomico e non dotate di adeguato equipaggiamento urbano-locale”.

I progetti (853 milioni disponibili nella prima fase) dovranno riguardare, in particolare, la riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale, la rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano, il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali, la rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, l’individuazione ed utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

A ROMA RIQUALIFICAZIONE DA 1,2 MILIONI PER IMMOBILE POLIGRAFICO

Al via la gara (importo di 1.270.919 euro) di affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione dell'intero complesso dell’Istituto Poligrafico di Roma, in via Salaria.

La procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda, in particolare, “il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.”

La gara, pubblicata il 30 Settembre, scade il 26 Ottobre.

GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO: QUANDO SI CONFIGURA LA FALSA DICHIARAZIONE

Il Consiglio di Stato (Sez. V. sentenza del 25 Settembre u.s. n.5627) ha precisato gli elementi che configurano la falsa dichiarazione in relazione alle cause di esclusione previste dal Codice Contratti.

Nel respingere l’ipotesi che tale fattispecie riguardasse un raggruppamento di imprese censurato per la non veridicità della dichiarazione resa dal RTI sull’importo economico del progetto, il Consiglio ha dichiarato che:

  • non si tratta di falsa dichiarazione (ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice) in quanto non suscettibile di influenzare le decisioni sull’esclusione o sulla selezione in quanto non riguardante un requisito di partecipazione (ma un elemento valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio): l’asserita “falsità” non ha avuto alcuna incidenza favorevole sull’attribuzione del punteggio nei confronti del RTI aggiudicatario;
  • la valutazione sull’importo della fattura contestata non avrebbe mai potuto comportare l’espulsione “automatica” invocata dalle appellanti, dovendo essere comunque apprezzata dalla stazione appaltante.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, per configurarsi l’ipotesi di “falsa dichiarazione”, deve sussistere una dichiarazione riferibile ad un dato reale per la quale si possa riscontrare immediatamente l’alternativa vera/falsa e deve essere comunque tale da incidere sulla determinazione del punteggio.

SI’ AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Con una sentenza del 15 settembre u.s., il Tar Calabria ha stabilito che la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio se la disciplina di gara non prevede in modo espresso l’esclusione per il mancato versamento del contributo Anac.

A supporto di tale convinzione, i Giudici hanno richiamato una sentenza della Corte di giustizia europea nella quale si afferma che “i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell'ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l'operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara” (sentenza 2 giugno 2016, C 27/15 Ue).

Il Tar ha anche aggiunto che, secondo l'orientamento maggioritario della giustizia amministrativa, l'omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l'estromissione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2386 del 19 febbraio 2018).

ESENTI DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE I PRIVATI CHE REALIZZANO OPERE PUBBLICHE

Il Tar Toscana (sentenza n. 987 del 28 luglio 2020) ha precisato che l'esenzione dal contributo di costruzione (art. 17, comma 3, lett. c), del testo unico dell'edilizia) sussiste non solo nel caso in cui l'opera sia realizzata direttamente da un ente pubblico, ma anche nel caso in cui l'opera venga realizzata da un soggetto privato, purché per conto di un ente pubblico.

La sentenza conferma l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione richiede il concorso di due requisiti:

  • l'ascrivibilità del manufatto oggetto del titolo edilizio alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale;
  • l'esecuzione delle opere da parte di enti istituzionalmente competenti ovvero da parte di privati per conto di un ente pubblico a condizione che lo strumento contrattuale utilizzato consenta di imputare la realizzazione del bene direttamente all'ente per conto del quale i privati abbiano operato.

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra Newsletter. Sempre informati sulle ultime novità, sulle nostre iniziative e programmi per favorire lo sviluppo economico, sugli eventi e molto altro...

PMI
CESPIM
CONFAPI servizi
EBM
ENFEA
FAPI
FASDAPI
FINCREDIT
FONDAPI
IDI
FONDODIRIGENTI
PREVINDAPI
© Copyright 2024 CONFAPI ROMA. All Rights Reserved.
Credits: DOTIgrafiche -

Cerca

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.