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PERIODICO INFORMATIVO - 25 SETTEMBRE 2020

News

 

CONTRATTI PUBBLICI

ANAC: VIGENTE IL LIMITE DEL 30% PER IL SUBAPPALTO PER LE CATEGORIE SUPERSPECIALISTICHE

L'Anac, esaminando l’incerto quadro normativo e giurisprudenziale in materia di subappalto, ha affermato che “i principi espressi dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 26 settembre 2019 non comportano la disapplicazione dei limiti in materia di subappalto previsti dal Codice dei contratti pubblici per la categoria di opere superspecialistiche”.

Secondo la Corte europea, l'art. 105, comma 2 del Codice dei contratti, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi, sarebbe contrario alla normativa comunitaria: gli Stati membri possono rendere più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee, ma una restrizione come quella dettata dal Codice dei contratti pubblici del 2016 sembrerebbe eccedere quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. I Giudici europei avevano altresì sottolineato come le direttive si basino sul principio secondo cui occorre favorire una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici, e il subappalto è uno dei modi in cui tale obiettivo può essere raggiunto. In questo contesto era stata fortemente criticata la limitazione prevista dal nostro Codice in quanto “vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore

La recente delibera dell’Autorità n.704 si è espressa sulla legittimità di un disciplinare di gara (lavori per la realizzazione di una scuola), pronunciandosi, in particolare, sulla mancata applicazione del divieto di subappalto nella misura superiore al 30% per alcune categorie “superspecialistiche” e sull'eventuale obbligo di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.

La stazione appaltante, proprio sulla base della sentenza della Corte di Giustizia europea, aveva ritenuto di non poter porre alcuna limitazione in termini di subappalto, decidendo di consentire la subappaltabilità anche per le opere “superspecialistiche”.

L’Autorità ha sostenuto il carattere speciale della norma del Codice dei Contratti che tende a tutelare alcune specifiche categorie di lavori limitandone il subappalto, evidenziando che “anche se in relazione al diverso tema del divieto di frazionamento nel subappalto, il Consiglio di Stato (sez. V, 10/06/2020, n. 3702) ha avuto modo di evidenziare la natura speciale della previsione riferita a tale specifica categoria di lavori, considerando che l'art. 105, comma 5, del codice appalti introduce un espresso divieto di suddivisione del subappalto, peraltro suscettibile di deroga in presenza di «ragioni obiettive», applicabile alle sole opere cosiddette superspecialistiche di importo superiore al 10% dell'intero appalto. Si tratta, con tutta evidenza, di una norma di carattere speciale che, a contrario, consente di inferire l'insussistenza di una restrizione analoga per le opere non Sios e/o che per importo non superino la soglia fissata ex lege”.

Secondo l’Anac, quindi, i principi espressi dalla giurisprudenza europea non sono automaticamente applicabili alle opere superspecialistiche soggette a un regime legislativo speciale.

FISCO

SUPERBONUS: IN ARRIVO PUBBLICAZIONE DEI DECRETI ASSEVERAZIONI E REQUISITI

I due decreti “asseverazioni” e “requisiti” (del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con Ministeri Infrastrutture, Economia e Ambiente), necessari per il completamento del quadro normativo relativo al superbonus 110%, hanno superato il controllo della Corte dei Conti e sono stati registrati correttamente; entrambi i decreti, pertanto, sono in procinto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, presumibilmente entro la prossima settimana. I due decreti, che contengono anche un riepilogo dei massimali di spesa consentiti, erano stati firmati a inizio agosto ed erano al vaglio della Corte dei Conti

Il Ministero dell’Economia, attraverso il Sottosegretario Villarosa, ha preannunciato l’avvio di un ciclo di incontri con il sistema di rappresentanza dei tecnici e delle imprese per recepire richieste di semplificazione nel funzionamento applicativo del superbonus. 

SUPERBONUS: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le faq relative all’accesso al superbonus fornendo risposte a specifiche domande che di seguito si riportano in sintesi.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?

No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

E’ possibile accedere al Superbonus anche se non si è proprietari dell’immobile ma lo si  detiene in base ad un contratto di comodato d’uso?

Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Accesso al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico su villetta a schiera risultante prima casa dal 2015.

In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".

MERCATO IMMOBILIARE

ISTAT: I PREZZI DELLE ABITAZIONI NEL SECONDO TRIMESTRE 2020

Il 24 Settembre u.s. l’Istat ha diffuso i dati (stime preliminari) dei prezzi delle abitazioni nel II° trimestre del 2020: l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta del 3,1% rispetto al trimestre precedente e del 3,4% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +1,7% nel primo trimestre 2020). L’aumento tendenziale dei prezzi delle abitazioni, il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’IPAB, è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove (+2,7%) sia a quelli delle esistenti (+3,7%), entrambi in accelerazione rispetto al trimestre precedente (erano rispettivamente +1,0% e +1,9%).

Questi andamenti si registrano in un contesto di netta contrazione dei volumi di compravendita (-27,2% la variazione tendenziale registrata nel secondo trimestre del 2020 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale dopo il -15,5% del primo trimestre) imputabile alle misure adottate per il contenimento del Covid-19 che hanno drasticamente limitato la possibilità di stipulare i rogiti notarili soprattutto nel mese di aprile.

La marcata crescita dei prezzi delle abitazioni consolida il trend che aveva iniziato a manifestarsi nella seconda parte del 2019 e fa riferimento a contratti siglati tra aprile e giugno ma le cui condizioni si sono perfezionate per lo più prima del lockdown. Il drastico calo del numero di compravendite di immobili residenziali ha riguardato la prima parte del trimestre in esame ed è stato in larga parte riassorbito a giugno, senza prefigurare, quindi, per ora, un calo generalizzato e persistente della domanda tale da influenzare l’andamento dei prezzi (di per sé molto vischiosi rispetto ai volumi) nel breve periodo. Anche su base congiunturale l’aumento dell’IPAB (+3,1%) è imputabile sia ai prezzi delle abitazioni nuove sia, in particolare, a quelli delle esistenti (rispettivamente +2,0% e +3,3%). Il tasso di variazione acquisito dell’IPAB per il 2020 è pari a +3,2%.

I prezzi delle abitazioni registrano tassi tendenziali positivi in tutte le ripartizioni geografiche. Il Nord-Ovest e il Nord-Est mostrano aumenti marcati (rispettivamente +5,5% e +4,1%); segue il Sud e Isole (+2,3%) mentre il Centro si attesta su un tasso di crescita più basso (+0,9%). Anche su base congiunturale si registra ovunque un’ampia crescita dei prezzi delle abitazioni.

A Milano accelera ulteriormente la crescita su base annua dei prezzi delle abitazioni (+15,9%). I prezzi aumentano, ma in misura più contenuta, anche a Torino (+1,8%) e a Roma (+1,3%).

GIURISPRUDENZA EUROPA

CORTE DI GIUSTIZIA: OFFERTA CON PREZZO 0 NON PUO’ ESSERE ESCLUSA AUTOMATICAMENTE

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza del 10 settembre u.s. (C-367/19) ha affermato che un’offerta con prezzo pari a 0 non può essere esclusa automaticamente, dovendo l’Amministrazione aggiudicatrice chiedere comunque spiegazioni al concorrente.

Il caso preso in esame riguardava una gara per l’affidamento di un servizio che l’Amministrazione appaltante aveva stimato in circa 40.000 euro, escludendo uno dei concorrenti, che riportava un’offerta prezzo finale pari a 0. Il concorrente escluso aveva però presentato ricorso, generando un contenzioso su cui i giudici interni hanno interpellato la Corte Ue per verificare la compatibilità con la normativa sui contratti pubblici.

I Giudici della Corte di Giustizia Europea hanno concluso ritenendo che, qualora un’Amministrazione abbia il dubbio che un’offerta sia “anormalmente bassa”, deve chiedere al concorrente che ha presentato l’offerta spiegazioni:

- sull’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- sulle soluzioni tecniche prescelte o sulle condizioni eccezionalmente favorevoli in grado di incidere sul prezzo offerto;

- sull’originalità dei lavori, delle forniture o sei servizi;

- sull’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

 
Solo dopo aver valutato tali motivazioni addotte dal concorrente, l’Amministrazione può procedere all’esclusione dell’offerta ritenendo che le stesse non giustificano in modo sufficiente il basso livello dei prezzi o dei costi proposti.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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