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PERIODICO INFORMATIVO - 11 SETTEMBRE 2020

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CONTRATTI PUBBLICI

OK DELLA CAMERA ALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI: L’IMPATTO SUL CODICE APPALTI

Con l’approvazione alla questione di fiducia posta dal Governo, la Camera ha confermato, senza alcuna modifica, il testo del “Decreto Semplificazioni” (Decreto n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”) nella versione modificata dal Senato.

Come già anticipato nei precedenti numeri di Aniem Lazio News, le deroghe al codice dei contratti pubblici sono state estese di ulteriori sei mesi; fino al 31 dicembre 2021 sarà pertanto consentito l’affidamento di appalti con procedure semplificate: in via diretta a imprese di fiducia fino all'importo di 150.000 euro (invece che 40.000) per i lavori e di 75.000 euro per servizi e forniture, con procedura negoziata a inviti per i lavori di importo fino alla soglia europea (5,5 milioni). Il Senato ha previsto che, anche per la procedura negoziata senza bando, l'individuazione degli operatori economici dovrà avvenire previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento.

Il Decreto impatta fortemente anche sugli appalti di importo superiore alla soglia europea: sempre fino al 31 dicembre 2021 gli appalti di settori significativi (edilizia scolastica, sanitaria e giudiziaria/penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, trasporti e infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, dighe, edifici pubblici con attività istituzionali) potranno essere affidati in deroga al Codice Appalti ed alle altre normative, con il solo limite delle norme penali, del codice antimafia e dei principi europei. Anche in questo caso la stazione appaltante dovrà pubblicare un avviso idoneo e garantire la rotazione degli inviti. Per appalti particolarmente complessi, o nel caso in cui insorgano delle difficoltà operative, saranno nominati dei commissari. Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti dovranno inoltre costituire un collegio consultivo tecnico (da tre componenti o cinque in base alla complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale a seconda della tipologia dell’opera) con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie.

Confermate, sempre con il limite temporale del 31 dicembre 2021, le altre disposizioni già vigenti sui tempi per l'assegnazione degli appalti, sulle garanzie provvisorie (non richieste o di importo dimezzato), sulle verifiche antimafia semplificate (liberatoria attraverso la consultazione di banche dati), sull’appalto integrato (viene sospesa la norma del Codice che lo vieta), sulla possibilità (nel caso di procedure aperte) di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti, sull’accelerazione dei pagamenti per i lavori in corso.

Il provvedimento contiene altresì una disposizione che consente alle stazioni appaltanti di decretare l’esclusione dalla gara anche per irregolarità fiscali non definitive e di lieve entità. Sarà sufficiente, infatti che la stazione appaltante dimostri che l'impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi previdenziali per un importo superiore a 5.000 euro.

La nuova legge, inoltre, rafforza ed ampia l’utilizzo del durc di congruità: l'obbligo di presentazione del documento viene generalizzato (non è più limitato ai contratti di subappalto) e la verifica viene affidata alle casse edili. Per l’applicazione della norma sarà necessario attendere l'emanazione di un decreto del ministero del Lavoro, previsto entro sessanta giorni, che definirà i contenuti del documento (ambito di applicazione, parametri per compiere la verifica di congruità, soggetti competenti a effettuare le verifiche, ecc).

Cambia anche la disciplina nel caso di opere bloccate per crisi d’impresa: in particolare, viene previsto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa proseguire con il soggetto designato - né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, previo parere del collegio consultivo tecnico. La risoluzione opera di diritto.

La disposizione in esame prevede tuttavia ciò avvenga "salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere" del collegio consuntivo 'possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto”.

La stazione appaltante provvede secondo una delle seguenti modalità:

  • procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche;
  • interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle medesime condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
  • indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera;
  • propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera (in base al decreto sblocca cantieri).

Da segnalare, infine, la norma che impone la pubblicazione degli atti di gara alle stazioni appaltanti sui rispettivi siti internet istituzionali: con una modifica apportata dal Senato, si prevede che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento, non obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro, debba contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI: COME CAMBIA IL TESTO UNICO EDILIZIA

Come noto, il Decreto Semplificazioni prevede anche significative modifiche al Testo Unico Edilizia.

Evidenziamo, di seguito, le modifiche apportate dalla legge di conversione (in corsivo, le modifiche introdotte nel corso del passaggio parlamentare).

Demolizione e ricostruzione: la ricostruzione è comunque consentita “nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”; un ulteriore importante condizionamento è stato introdotto assimilando alle zone omogenee A (D.M. n.1444/1968) ulteriori aree determinate dalla normativa regionale e dai piani urbanistici comunali nell’ambito delle quali “gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei pani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati comunali, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela”.

Documentazione amministrativa immobili: lo stato di legittimità dell’immobile è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o “che ne ha legittimato la stessa”. Per gli immobili costruiti in epoca nella quale non era previsto il possesso di alcun titolo abilitativo, lo stato è quello desumibile dalle informazioni catastali, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, ecc,) “e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici: per gli interventi di ristrutturazione, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico “limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento”.

Riduzione o esonero contributo di costruzione: il contributo di costruzione viene ridotto in misura non inferiore al 20% per agevolare interventi di rigenerazione urbana, “di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo”, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

Usi temporanei: un nuovo articolo prevede che “allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico”. Lo stesso articolo prevede che un’apposita convenzione dovrà regolare tempi, modalità e garanzie dell’uso temporaneo delle aree.

Autorizzazione inizio lavori: Si abbassa a 30 giorni (rispetto ai precedenti 60) il termine per il rilascio dell’autorizzazione decorso il quale scatta il silenzio assenso. “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso…lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”. E’ ammesso, anche “nei confronti del mancato rilascio entro il termine” fissato, il ricorso al presidente della giunta regionale.

ANAC: POSSIBILE ILLECITO PROFESSIONALE, OCCORRE MOTIVARE ANCHE LA MANCATA ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

Anche se la normativa non lo prevede esplicitamente, nell’ipotesi “in cui la stazione appaltante ritenga non rilevanti le dichiarazioni acquisite dall’operatore economico al fine di configurare un illecito professionale grave ... si ritiene che risponda a principi di trasparenza e di par condicio che, a fronte di una pluralità di dichiarazioni rese da un operatore economico concernenti circostanze che potrebbero rilevare ai fini della causa di esclusione dell’illecito professionale grave, l’amministrazione aggiudicatrice motivi sulla ritenuta inidoneità delle circostanze dichiarate dal concorrente a compromettere l’affidabilità ed integrità del concorrente, per quanto l’onere motivazionale non sarebbe stringente e puntuale come quello espressamente richiesto per il provvedimento di esclusione”.

Con queste conclusioni, l’Anac (Delibera n.669/2020) si è espressa a seguito di un precontenzioso attivato da un’impresa classificatasi seconda nella gara una gara lanciata da Roma Capitale (gara per realizzare la Piazza e Giardino della Rambla, valore 3,8 milioni). L’impresa, sulla base delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, lamentava la mancata esclusione di quest’ultimo; l'Anac ha ritenuto comunque che le dichiarazioni “non erano dovute in quanto concernenti soggetti estranei alla procedura di gara e circostanze non imputabili, sotto il profilo della affidabilità e integrità professionale, poiché risalenti nel tempo e non più rilevabili ai fini della valutazione dell'illecito professionale grave”.

Ma l’Autorità rileva la mancanza di una motivazione per quanto sintetica sulle ragioni per le quali le dichiarazioni rese non siano state ritenute rilevanti ai fini di un illecito professionale grave.

FISCO

SUPERBONUS 110%: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it), l’Agenzia delle Entrate ha dedicato un ampio spazio al superbonus 110%, riportando, in particolare, una guida operativa, la documentazione (norme e circolari), le risposte alle domande più frequenti (faq) sull’argomento.

Una fra queste ha riguardato l’applicabilità dell’agevolazione in caso di cappotto termico all’interno delle singole unità abitative.

Dopo aver ricordato che il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporta il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio, l’Agenzia ha precisato che la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti. Nel caso in cui ciò avvenga, potrà accedere al superbonus 110% indipendentemente dalle decisioni del resto del condominio.

Diversamente, in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi, il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).

In merito all’applicazione del superbonus su immobili locati o in comodato, l’Agenzia ha anzitutto ricordato che esso spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.

Un altro chiarimento è stato fornito nel caso di un edificio composto di più unità immobiliari possedute da comproprietario, coniuge e figli minori, al di fuori dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

Per l’Agenzia delle Entrate, tale fattispecie non rientra nel Superbonus in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio e l’agevolazione “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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