PERIODICO INFORMATIVO - 07 SETTEMBRE 2020
News
CONTRATTI PUBBLICI
CONVERSIONE DL SEMPLIFICAZIONI: LE MODIFICHE APPROVATE IN SENATO
Un emendamento approvato dalle Commissioni parlamentari, in sede di conversione del “decreto semplificazioni”, tende ad alleggerire la forte deregulation prevista, in particolare, per gli appalti sottosoglia. La vigente versione del Codice Contratti (art. 36 comma 2 lett. b), come noto, consente di applicare la procedura negoziata, anche senza pubblicazione di alcun avviso, per gli appalti sottosoglia.
Il testo dell’emendamento, approvato nelle Commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato, dispone che tale procedura negoziata, senza bando, deve svolgersi “previa consultazione (…) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, previa pubblicazione di un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento (..)”. Come già anticipato nel precedente numero di Aniem Lazio News, le procedure semplificate e accelerate, come in genere tutte le deroghe e semplificazioni al Codice Contratti, sono prorogate al 31 dicembre 2021.
Un altro emendamento approvato riguarda l’art. 10 sulla semplificazione delle procedure per il recupero e per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente: l’accelerazione sui progetti di rigenerazione urbana e di demolizioni/ricostruzione (con una semplice Scia) viene bloccata non solo per i centri storici (“zone A”), ma anche in ulteriori aree classificate, come “zone omogenee A”, depotenziando fortemente l’impatto della norma soprattutto nelle grandi città. Una nuova disposizione consentirà, inoltre, di accelerare gli interventi di modifica o rifacimento ex novo degli stadi, superando alcune prescrizioni paesaggistiche e culturali che richiedono l'assenso della sovrintendenza; semplificazioni anche per le aree colpite dal sisma dove nelle aree soggette a vincolo gli interventi di ricostruzione potranno essere realizzati con Scia edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti, senza obbligo di speciali autorizzazioni.
Le commissioni del Senato hanno approvato complessivamente 200 emendamenti che saranno trasformati in un maxi emendamento sottoposto al voto di fiducia nell'Aula di Palazzo Madama.
Dopo l’approvazione del Senato, avvenuta venerdì 4 settembre, il provvedimento passa all’esame della Camera dove dovrà essere definitivamente approvato, presumibilmente senza ulteriori modifiche, entro il 14 settembre p.v.
ANAC: SI’ AL CONTRADDITTORIO CON LE IMPRESE IN CASO DI ANNOTAZIONI SUL CASELLARIO
L’Anac ha reso note, sul proprio sito, alcune modifiche apportate al regolamento sulla gestione del casellario informatico dell’Autorità. In particolare, una prima integrazione prevede che tutte “le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all'applicazione di misure cautelari nell'ambito di procedimenti per l'accertamento di reati correlati allo svolgimento dell'attività di impresa, comunque rientranti nell'elenco” delle cause di esclusione previsto dal Codice Contratti nei confronti di persone fisiche che rivestono ruoli rilevanti all'interno delle imprese.
Ma la novità più rilevante riguarda la possibilità per le imprese, entro 15 giorni dall'avvio del procedimento, di presentare una memoria scritta che viene valutata dall'Ufficio preposto dell’Autorità. Successivamente, a seguito di tale intervento, “il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell'annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall'iscrizione nel Casellario all'esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore economico”.
Viene previsto, infine, che l'annotazione venga cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante da più di un anno.
FISCO
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE: BONUS FACCIATE PER INTERVENTI SU ELEMENTI DEL BALCONE E LIBERTA’ DI SCELTA TRA I DIVERSI BONUS
Con una risposta fornita il 31 agosto u.s., l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione relativa al c.d. bonus facciate (detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B) è applicabile anche alle spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, in quanto elementi costitutivi del balcone stesso.
Richiamando anche una precedente circolare (n.2/E del 2020), l’Agenzia dichiara, inoltre, che “la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi”. La nota aggiunge altresì che il bonus spetta anche “per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”.
Nell’ambito di altre risposte fornite il 1° Settembre scorso, l’Agenzia ha precisato, richiamando il quadro della normativa sulle agevolazioni, che, in caso di sovrapposizione del “bonus facciate” e dell’“ecobonus”, il contribuente potrà optare per una sola di esse, rispettando tutti gli adempimenti ed i requisiti prescritti per la singola agevolazione.
L’Agenzia, infine, ha ricordato che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro “esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.
LAVORO
LE ISTRUZIONI INPS PER L’ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE
A seguito delle novità introdotte dal “decreto agosto”, l’Inps (messaggio 3131/2020) ha precisato che “le aziende che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.” Per i due periodi in questione, di nove settimane ciascuno, è quindi necessario presentare due domande distinte (l’azienda non può chiedere 18 settimane di CIG tutte assieme).
Il primo periodo di nove settimane non prevede condizioni, mentre il ricorso alle ulteriori nove settimane è collegato alla verifica del fatturato. Un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, come accennato, può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo di versamento di un contributo addizionale determinato nel seguente modo:
- niente cali di fatturato: il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- riduzione fatturato fino al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all’analogo periodo 2019: aliquota del 9%;
- calo di fatturato pari o superiore al 20%: nessun contributo addizionale;
- avvio attività dal primo gennaio 2019: nessun contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato.
La riduzione di fatturato viene autocertificata dal datore di lavoro in sede di presentazione della domanda. In assenza di autocertificazione, viene applicato automaticamente il contributo addizionale massimo, ovvero pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In ogni caso, l’INPS annuncia che verranno fornite istruzioni operative specifiche per l’invio delle domande relative al secondo periodo di nove settimane.
GIURISPRUDENZA
PROROGA PRESENTAZIONE OFFERTE SOLO IN CASO DI MODIFICHE DEGLI ATTI DI GARA
Il Tar Toscana (Sez. I -Sentenza n. 1007 del 19 Agosto 2020) è intervenuto sulla corretta interpretazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 del Codice, relativamente ai casi di possibile proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il Tribunale, sulla base di un’accurata analisi anche delle disposizioni europee, ha precisato che il differimento dei termini non può avvenire in modo discrezionale, né per una decisione del Rup, né in accoglimento della richiesta di un appaltatore, ma deve essere fondata su modifiche degli atti di gara tali da rendere necessario un tempo supplementare.
Il Tar precisa che “la fissazione di un termine per la presentazione delle offerte risponde infatti al fondamentale principio della parità di trattamento che costituisce la base della disciplina concorrenziale.”
“L’ottantunesimo considerando della Direttiva 14/2014 (da cui l’art. 79 del codice dei contratti trae le mosse) configura la proroga quale strumento finalizzato ad assicurare agli operatori economici un termine sufficiente per la elaborazione delle offerte qualora siano state apportate modifiche significative agli atti di gara. Tale norma ……… non configura un obbligo parallelo ad una presunta facoltà di prorogare il termine in discorso per motivi discrezionalmente individuati dalla p.a., ma postula invece proprio l’assenza di una siffatta non regolamentata facoltà, stabilendo i presupposti obiettivi ricorrendo i quali la posticipazione della presentazione delle proposte può ritenersi ammissibile”.
TAR MARCHE: LEGITTIMO RICHIEDERE DICHIARAZIONI PIU’ STRINGENTI
Il Tar Marche, con sentenza n. 512 del 27 agosto u.s., ha affermato che le stazioni appaltanti possono richiedere dichiarazioni più stringenti rispetto a quanto stabilito dall’art. 80 (motivi di esclusione) del Codice dei Contratti.
In particolare, anche se il nuovo comma 10 bis prevede il limite temporale di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza per la rilevanza delle condanne, non può essere esclusa la possibilità della stazione appaltante di prevedere nella disciplina di gara obblighi di maggiore portata; nel caso esaminato dal Tar, il disciplinare prevedeva l’obbligo di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, senza limiti temporali, per reati anche diversi da quelli contemplati dall’art. 80 del Codice.
L’aggiudicataria era stata esclusa dopo aver accertato nel Casellario giudiziale una sentenza non dichiarata (divenuta irrevocabile nel 2015) a carico del legale rappresentante per il reato attività di gestione dei rifiuti non autorizzata.
Secondo il Tar “la vicenda non dichiarata meritava di essere sottoposta al vaglio della stazione appaltante per consentirle un’adeguata valutazione dell’integrità e dell’affidabilità del concorrente, anche in ragione dell’esplicita scelta operata dal disciplinare di gara”.
Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali, il Tribunale rileva che “la disposizione del disciplinare di gara ……… non appare quindi irragionevole o in contrasto con la disciplina interna o comunitaria, in quanto esplicitamente impone la dichiarazione ai fini di valutazione, senza sancire la rilevanza espulsiva del reato accertato oltre il triennio previsto dalla norma……..Peraltro…... non si può neanche sostenere che il concorrente ritenga in buona fede di non dichiarare fatti professionali ritenuti non rilevanti, dato che detta rilevanza era stabilita dalla legge di gara. In conclusione l’omissione dichiarativa imputabile alla ditta esclusa è coerente con il citato orientamento che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato V – 22 luglio 2019, n. 1571).”
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
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