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PERIODICO INFORMATIVO - 15 MAGGIO 2020

News 

 

ECONOMIA

APPROVATO IL DECRETO “RILANCIO”:

LE MISURE A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO

Lo scorso 13 maggio, il Governo ha approvato il c.d. decreto rilancio, contenente, fra l’altro, misure di sostegno per imprese, lavoratori, disposizioni in materia fiscale e semplificazione amministrativa.

Anticipiamo, di seguito, un’illustrazione delle misure di impatto più diretto per il sistema imprenditoriale, precisando che il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e che l’esame delle disposizioni è riferito alla bozza di testo esaminato in Consiglio dei Ministri (256 articoli ed oltre 460 pagine).

Irap: l’art. 27 del decreto dispone che “non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”. Resta l’obbligo di versamento per i soggetti che alla fine dello scorso anno non hanno pagato la prima rata di acconto per l’anno 2019.

Contributi a fondo perduto: l’art. 28 dispone un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi”.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

 

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

Rafforzamento patrimoniale imprese medie dimensioni (art.29): Beneficiano di una detrazione d’imposta e dell’istituzione di un “Fondo patrimonio PMI” finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi le società che versano nelle suddette situazioni:

  • ricavi superiori ai cinque milioni di euro e fino ai 50 milioni;
  • riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
  • con un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore dell’attuale decreto ed entro il 31 dicembre 2020.

Viene prevista la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di euro 2.000.000.

L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.

Credito d’imposta locazioni (art.31): per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Riduzione oneri bollette elettriche (art.33): per il periodo ricompreso tra maggio e luglio 2020, l’Autorità per l’Energia dispone “la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema”.

Ulteriori aiuti e garanzie sui prestiti alle imprese: l’art. 59 prevede “aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”; le camere di commercio potranno erogare fino a un importo di 800.000 euro per impresa. Il successivo art. 60 prevede “aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese” con la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID. Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Aiuti sotto forma di garanzie e tassi d’interesse agevolati (questi ultimi, unicamente per contratti di finanziamento firmati entro il 31 dicembre 2020 e limitati ad un massimo di sei anni) per i prestiti alle imprese sono inoltre disciplinati dai successivi articoli 60 e 61.

Cassa integrazione (artt. 70bis-73): ulteriori 9 settimane per la cassa integrazione, anche in deroga, gestita direttamente dall’Inps con erogazione entro 15 giorni del 40% del contributo. I datori di lavoro, pertanto, potranno usufruire della cig per complessive 18 settimane, delle quali 14 per i periodi dal 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 dal 1° settembre al 31 ottobre 2020. Sospesi i licenziamenti per 5 mesi.

Congedi straordinari (art.75): vengono prorogati fino a 30 giorni i congedi parentali per i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato, con figli di età non superiore a 12 anni, che riceveranno un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Lavoro agile (art.96): Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti  di  sostegno  al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fondo liquidità e pagamento debiti enti territoriali: vengono sbloccati 12 miliardi per pagare crediti al 31 dicembre 2019. L’art. 124, in particolare, prevede un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. la gestione delle due Sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

Il successivo art. 125 consente di attivare anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali, destinate ad accelerare il pagamento dello stock di debiti, maturati sino al 31 dicembre 2019 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi; gli enti locali potranno chiedere, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Il pagamento è previsto entro il 24 luglio 2020.

Superbonus edilizia: l’art. 128 prevede “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”. Le agevolazioni riguardano i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa; in particolare, viene fissata la detrazione al 110% per le spese di efficientamento energetico e sicurezza antisismica, vincolato al “miglioramento di due classi energetiche dell’edificio”, ove possibile per le caratteristiche dell’immobile, o, comunque, al conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (ape).

La nuova detrazione si applicherà sulle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in alternativa alla detrazione, il contribuente potrà optare per uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (comprese le banche). Per l’operatività delle agevolazioni sarà comunque necessario attendere (entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto) i decreti del Ministero per lo Sviluppo Economico che stabiliranno i requisiti tecnici dei progetti ed i massimali di spesa per i singoli interventi ed il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità relative alla trasmissione del visto di conformità, necessario per il trasferimento del credito a banche o intermediari. La detrazione ricomprenderà:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • altri interventi di efficientamento energetico (previsti dall’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, infissi, schermature solari, ..) a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra citati;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

Il sismabonus viene esteso alla zona sismica 3.

Contributi e crediti imposta per spese di sanificazione: un contributo di 403 milioni viene destinato dall’Inail alle imprese per le spese di sanificazione (acquisto di dispositivi, sistemi di strumentazione e controllo), importo che si aggiunge ai 50 milioni già stanziati dal d.l. “Cura Italia”. L’importo massimo erogabile a ciascuna impresa è di 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 per quelle da 10 a 50 dipendenti e 100.000 euro per le aziende con oltre 50 dipendenti. L’art. 128 bis prevede altresì che “Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa ………. è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.”

Rinvio tasse (art.131): il decreto proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020. I predetti versamenti verranno effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Fondo salva opere: l’art. 204 prevede un incremento del c.d. fondo salva opere. La norma dispone che “ il Fondo salvaopere di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020”. Il sostegno è destinato, in particolare, a imprese subappaltatrici e subfornitrici vittima del fallimento di main contractor di appalti pubblici che, per difficoltà sopravvenute, hanno interrotto i lavori e i pagamenti ai propri fornitori e mandanti. La relazione di accompagnamento al testo spiega che a fronte di una disponibilità iniziale di 45 milioni, sono state presentate domande per 82 milioni.

Edilizia scolastica: l’art. 223 semplifica le procedure di pagamento a cura degli enti locali per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale, consentendo, fra l’altro, di procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati nell’ambito dei contratti di appalto. L’obiettivo della norma – si legge nella relazione illustrativa – “è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l’iter di adozione degli atti e dei decreti per l’assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l’acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.”

Misure di semplificazione: l’art. 242 introduce una serie di misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi fino al 31 dicembre 2022. Si segnalano l’ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive con incremento dei controlli ex post ed innalzamento della sanzione penale in caso di dichiarazioni mendaci, la riduzione dei tempi dell’autotutela dell’Amministrazione di annullamento d’ufficio da un termine massimo ragionevole di 18 mesi a 3 mesi, l’applicazione estensiva della norma sulla concertazione interistituzionale tra pubbliche amministrazioni.

Esonero contributi Anac: Fino al 31 dicembre 2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo all’Anac. Lo prevede l’art. 251 “per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020 “.

 

ANAC

SEGNALAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO: PREVEDERE SAL IN DEROGA

Con la segnalazione 5/2020, inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità ha suggerito di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.

Secondo la normativa vigente, infatti, non è prevista in corrispondenza della sospensione di un cantiere l’emissione di uno Stato avanzamento lavori. Una previsione come quella suggerita dall’Autorità, al contrario, potrebbe rappresentare per gli operatori economici uno strumento di aiuto particolarmente efficace per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività.

FISCO

AGENZIA ENTRATE: POSSIBILE CESSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CREDITO ECOBONUS-SISMABONUS

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta dell’8 maggio u.s., ha precisato che l’acquirente del credito d’imposta da Ecobonus ed Eco+Sismabonus può cedere tale credito sia interamente che parzialmente, anche a più soggetti diversi e in tempi diversi dopo averne già utilizzato in compensazione alcune rate. Nel caso specifico oggetto della risposta, il corrispettivo dei lavori effettuati dalla società istante è versato dai condomini, in parte con l’integrale cessione della detrazione loro spettante e, per la restante parte, tramite bonifico bancario.

 

Nella sua risposta, l’Agenzia sostiene che “è possibile cedere il credito anche parzialmente in favore di soggetti diversi (eventualmente mantenendone per sé una parte), anche in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito (o parte di esse), che naturalmente non saranno cedibili. Inoltre, è possibile anche cedere le rate del credito che non sono ancora utilizzabili in compensazione (es. nel 2020 possono essere cedute anche le rate compensabili negli anni 2021 e successivi), fermo restando che il cessionario (ovvero i cessionari, in caso di cessioni parziali in favore di soggetti diversi) utilizzeranno in compensazione i crediti ricevuti secondo l'originaria dislocazione temporale delle rate maturate in capo al cedente. Resta fermo, infine, che il cessionario della società istante (ovvero i diversi cessionari, in caso di cessione parziale del credito a soggetti diversi) non potrà ulteriormente cedere il credito a soggetti terzi”.

 

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE: LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DELLA CAPOGRUPPO CHE SI TROVA IN CONCORDATO

Con una sentenza depositata lo scorso 8 maggio (n.85/2020), la Corte Costituzionale ha respinto le motivazioni di incostituzionalità (sollevati dal Tar Lazio e Consiglio di Stato) delle norme che prevedono l’esclusione dell’impresa capogruppo in concordato di continuità aziendale.

In particolare era stata sollevata la lesione del principio di uguaglianza per la irragionevole disparità di trattamento fra l’impresa mandataria di un RTI, esclusa dalla partecipazione alle gare, e l’impresa che concorra individualmente o che rivesta la qualità di mandante, che invece può parteciparvi.

La Corte Costituzionale evidenzia come “la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale si caratterizza per la previsione di stabilità dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni, ex art. 186-bis, terzo comma, della legge fallimentare, e, al contempo, per la possibilità che l’impresa partecipi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. La deroga al divieto di partecipare a gare pubbliche mira dunque a consentire eccezionalmente alle imprese che si trovino in questa condizione di acquisire commesse pubbliche e garantire così una migliore soddisfazione dei creditori.  In questo contesto la norma censurata, escludendo dal beneficio la mandataria di un RTI, introduce un’eccezione all’eccezione, e quindi ripristina, per il caso da essa considerato, la ricordata regola generale in base alla quale chi è soggetto a procedure concorsuali non può partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici”. 

Inoltre, la Corte precisa che “pur non dando vita a un autonomo soggetto giuridico, nondimeno un RTI presenta infatti una struttura complessa, che va al di là delle singole individualità delle imprese raggruppate e rispetto alla quale l’impresa mandataria rappresenta il punto di riferimento della stazione appaltante per tutta la durata del rapporto contrattuale. Dell’amministrazione appaltante essa costituisce infatti il diretto interlocutore per conto di tutte le imprese riunite, quale loro rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell’appalto”.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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