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PERIODICO INFORMATIVO - 8 MAGGIO 2020

News 

 

Potete scaricare il Vademecum Appalti cliccando qui

 

LAVORI PUBBLICI

SOSPESA GARA ENASARCO, ACCOLTA ISTANZA DI ANIEM LAZIOLa Fondazione Enasarco ha sospeso la procedura telematica di gara contestata nelle settimane scorse dalla nostra Associazione.

Come segnalato nel numero di Aniem Lazio News del 24 aprile u.s., in tale procedura erano state rilevate diverse anomalie, sia sulla corretta individuazione delle lavorazioni messe in gara che sui requisiti organizzativi e reputazionali fortemente limitativi della concorrenza (obbligo di patentini e certificazioni particolari, rating di legalità, lavori analoghi, ecc). Aniem aveva contestato tali richieste, evidenziando una palese lesione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e concorrenza, in aperto contrasto con le disposizioni normative e con le pronunce giurisprudenziali. L’Associazione aveva, conseguentemente, richiesto un provvedimento urgente per rivedere le previsioni del bando e ripristinare una procedura di gara in grado di garantire la più ampia partecipazione degli operatori. Nelle ultime ore Enasarco ha provveduto a sospendere la procedura oggetto della contestazione.

 ANAC

SEGNALAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO: PAGARE SUBITO LAVORI SOSPESI

Con un atto di segnalazione inviato a Parlamento e Governo, approvato il 29 aprile u.s., l’Anac sollecita il pagamento immediato dei lavori nei cantieri sospesi per l’emergenza coronavirus.

L’Autorità richiama, in particolare, le previsioni normative vigenti, in particolare gli articoli 107 e 113 bis del Codice dei contratti e gli articoli 10, 14 e 23 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”).

Dalle richiamate disposizioni, si ricava che al verificarsi delle circostanze di sospensione dei lavori (commi 1, 2 e 4 del citato articolo 107 del Codice), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione di uno Stato avanzamento lavori interviene in aderenza a quanto previsto dall’articolo 14 del d.m. n. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.

L’Anac, nel valutare l’attuale situazione di emergenza sanitaria, ritiene che “una indicazione di tale portata che consente alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici”.

Conseguentemente, l’Autorità segnala “l’opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività.”

AFFIDAMENTI NELLA FASE EMERGENZIALE: INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI

Un vademecum sulle procedure da espletare nella fase emergenziale, con l’intento di coniugare semplificazione, celerità e pubblicità degli atti, è stato pubblicato dall’Anac nell’intento di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità di affidamento previste dalla vigente normativa.

Tali indicazioni si fondano, sostanzialmente, su quanto previsto dalle disposizioni europee e dal Codice Appalti nelle ipotesi in cui si renda necessaria un’accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara. L’Autorità indica le procedure che possono essere attivate, le relative riduzioni dei termini e le disposizioni sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi.

In allegato si trasmette il vademecum redatto dall’Autorità.

 

MANCATO PAGAMENTO TRIBUTO LOCALE, L’ESCLUSIONE DALLA GARA NON E’ AUTOMATICA.

Su istanza di un Comune, l’Anac ha rilasciato un parere nel quale precisa che il mancato pagamento di un tributo locale (Imu, Tari, Tosap, ecc) non determina l’automatica esclusione dell’impresa dalla procedura di affidamento; a tal fine, occorre infatti che la violazione sia grave, definitivamente accertata e di importo superiore a 5.000 euro. L’Autorità rileva, peraltro, che “la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali”.

La ratio del requisito di cd. regolarità fiscale è quella di tutelare la stazione appaltante, consentendo la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica solo agli operatori economici solvibili e solidi sotto il profilo finanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la capacità di corretta esecuzione delle opere o servizi loro affidati.

In questo contesto, la violazione degli obblighi di pagamento di imposte o tasse locali rileva solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo. “Ove, invece, non sussista detta evidenza documentale, cioè in mancanza di un atto di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. rilasciato da un pubblico ufficiale dell’ente creditore, si ritiene che la stazione appaltante non sia legittimata ad escludere un operatore economico dalla gara. Ciò vale anche nel caso in cui la stazione appaltante dubiti della regolarità fiscale di un’impresa, alla data di scadenza delle offerte, ma, ai sensi degli artt. 81, 86 e 216, comma 13 del Codice, non disponga dei documenti per comprovare detta irregolarità”.

FISCO

AGENZIA ENTRATE: NUVO CIHIARIMENTI SU APPLICAZIONE MISURE DECRETI “CURA ITALIA” E “LIQUIDITA’”

Con la circolare n.11/E del 6 maggio scorso (45 pagine, articolate su risposte a specifici quesiti) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’applicazione di diverse misure contenute nei decreti del Governo di marzo e aprile. La circolare è consultabile nella versione integrale sul sito della stessa Agenzia www.agenziaentrate.gov.it. Di seguito alcuni dei chiarimenti più significativi.

Sulla sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, la Circolare precisa che tra gli adempimenti sospesi, che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano la presentazione della dichiarazione annuale IVA, la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020, la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020, la presentazione dell’”esterometro” del primo trimestre 2020.  “Si ricorda tuttavia che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.”

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall’articolo 83 del Dl Cura Italia, poi estesa fino all’11 maggio dal Dl Liquidità. A questa sospensione, precisa la circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

Diversi i chiarimenti in merito alla determinazione del limite dei 40.000 euro di reddito per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti (100 euro) che hanno lavorato presso la propria sede nel mese di marzo. Ai fini di tale determinazione “deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale di euro 40 mila, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva”. L’Agenzia precisa ulteriormente che ai fini del calcolo dei 40.000 euro, occorre considerare i redditi percepiti dal lavoratore, “indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fruisca di un’agevolazione fiscale che gli consente di far concorrere a tassazione il reddito di lavoro dipendente in misura ridotta”.

In merito alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, la Circolare precisa che tali spese possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi (nella misura del 19% della parte che eccede i 129,11 euro), ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Per farlo si può controllare che nello scontrino o nella fattura di acquisto del dispositivo sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”. In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea. “Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato”.

EDILIZIA SCOLASTICA

PUBBLICATO IL DECRETO CHE SBLOCCA 420 MILIONI PER PROGETTAZIONE E LAVORI

Con la pubblicazione del decreto ministeriale n.175 sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio u.s., gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori di edilizia scolastica.  Il provvedimento sblocca immediatamente l'importo complessivo di 490 milioni assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi di edilizia scolastica ed è suddiviso tra le regioni per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. Ulteriori 90 milioni circa saranno destinati “in favore dei piani di interventi delle regioni non autorizzate con il presente decreto…. al fine di garantire un'ulteriore istruttoria e/o in favore di ulteriori enti locali nell'ambito dello stanziamento complessivo riconosciuto a ciascuna regione”.

La somma destinata al Lazio è di 42.052.127, 67

L’art. 2 del decreto precisa il termine entro il quale devono essere affidati i lavori:

- per gli interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria il termine è di 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione, cioè a partire dal 6 maggio 2020;

- per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in diciotto mesi, decorrenti anch’essi dalla data di pubblicazione cioè a partire dal 6 maggio 2020. 

I termini si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

L’art. 3 prevede che gli enti locali potranno contare su un’anticipazione, fino al 20% del finanziamento, la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e verrà erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% verrà liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

Sostegno al reddito

Previdenza complementare

Formazione

Salute

Sicurezza

Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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