PERIODICO INFORMATIVO - 17 APRILE 2020
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E' possibile scaricare la Circolare Agenzia delle Entrate 13.04.2020_9E
LAVORI PUBBLICI
ANAC: INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI GARA NELLA FASE EMERGENZIALE E ATTO DI SEGNALAZIONE A GOVERNO E PARLAMENTO
Una delibera dell’Anac (n.312 del 9 aprile scorso) fornisce alle stazioni appaltanti “prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica”, anche a seguito di quanto previsto dal “decreto cura Italia” (art.103 d.l. n.18) che ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza. In particolare, vengono fornite indicazioni sia per le procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando che per le procedure di selezione in corso di svolgimento e per la fase di esecuzione dei contratti.
Nel caso di procedure che non hanno ancora avuto pubblicazione del bando, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, la delibera prevede che “le stazioni appaltanti valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate…... In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti.”
Per le procedure di selezione in corso di svolgimento, le stazioni appaltanti devono dare pubblico avviso:
- della sospensione dei termini disposta dal decreto del Governo, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini e, in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali quelli relativi al soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell’anomalia e/o congruità dell’offerta;
- della nuova scadenza dei termini già assegnati ricalcolata con applicazione del periodo di sospensione, specificando che alla conclusione di tale periodo (cioè dal 16 maggio 2020) i termini riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;
- della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano (procedure ristrette o negoziate), di determinare la disapplicazione della sospensione di alcuni termini previsti a favore dei concorrenti.
Le stazioni appaltanti, inoltre:
- concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l’impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all’emergenza sanitaria;
- valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche, anche se non previsto nel bando;
- per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, in video-conferenza;
- valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un’offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l’effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020;
- valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte;
- valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell’imposta di bollo con modalità telematiche.
In merito alla fase di esecuzione del contratto, infine, la delibera dell’Anac precisa che “il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Contestualmente, l’Anac ha inviato al Governo ed al Parlamento un Atto di segnalazione (n.4) con il quale vengono sollecitate misure specifiche per lo svolgimento delle procedure di gara, l’affidamento di appalti pubblici e la loro esecuzione in vista della ripresa delle attività produttive (la cosiddetta “fase 2”).
L’Autorità ha espresso preoccupazioni per le ripercussioni che potrebbero averso sula sospensione dei termini in atto. Il citato d.l. n. 18 del 17 marzo u.s. ed il successivo d.l. n.23 dell’8 aprile hanno disposto che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
“L’Autorità intende richiamare l’attenzione sulle peculiarità delle procedure di gara e sulla loro rilevanza per l’economia del Paese, suggerendo la previsione di specifiche misure volte a contemperare le contrapposte esigenze di agevolare l’adempimento delle attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, in vigenza delle misure restrittive anticontagio, e favorire la celere ripresa delle attività economiche, scongiurando la paralisi generalizzata delle attività produttive”.
In questo contesto, l’Anac ha ritenuto opportuno fornire indicazioni alle stazioni appaltanti con la menzionata delibera n. 312 del 9 aprile; segnala tuttavia a Governo e Parlamento “l’opportunità di prevedere, anche in vista della ripresa delle attività produttive, la cosiddetta “fase 2”, misure ad hoc riferite allo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici e all’esecuzione degli stessi, ritenendo che l’applicazione delle disposizioni adottate in generale per i procedimenti amministrativi possa creare rilevanti problemi applicativi al settore dei contratti pubblici date le sue specificità”.
FISCO
AGENZIA ENTRATE: CHIARIMENTI SU APPLICAZIONE “DECRETO LIQUIDITA’”.
Una lunga circolare dell’Agenzia delle Entrate (n.9/E del 13 aprile u.s.) risponde a diversi quesiti interpretativi sull’ applicazione delle disposizioni di natura fiscale contenute nel recente “decreto liquidità” (d.l. 8 aprile 2020, n. 23), fra le quali la sospensione dei versamenti tributari, delle ritenute sui redditi di lavoro, le modalità di calcolo degli acconti Irpef, Ires e Irap, la proroga dei certificati emessi dall’Agenzia delle Entrate in materia di appalti, il credito d’imposta per le spese di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Sospensione versamenti tributari: l’art. 18 del decreto legge varato dal Governo sospende i versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e assicurativi, prevedendo, in particolare, che per i soggetti, con ricavi o ai compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto. La circolare precisa che i soggetti interessati accedono alla sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, “a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi…….., si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. Per i soggetti che, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, si compie sulla somma dei due elementi”.
Per quanto concerne gli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti:
- risultano sospesi gli obblighi di versamento e, conseguentemente sono sospesi anche i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (come previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), essendo gli stessi strettamente connessi ai versamenti sospesi delle ritenute da parte dell’appaltatore;
- nell’evenienza di cui al punto precedente, nel caso in cui, alla data dei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento;
- i controlli a carico del committente e, quindi, l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi, in caso di inadempimento o non corretto adempimento dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, riprenderanno dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute.
Sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni: la circolare precisa le condizioni necessarie per i beneficiari della sospensione (“i sostituiti”): non devono aver conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite potrà essere effettuato dai beneficiari della predetta sospensione in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi e con “effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione”.
Calcolo acconti Irpef, Ires e Irap: l’Agenzia ricorda che “il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.”
Per agevolare i contribuenti che potrebbero registrare una diminuzione dell’imponibile fiscale ai fini dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, l’art. 20 del decreto consente di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale”, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tale previsione, precisa la Circolare, si applica anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Proroga dei certificati n materia di appalti emessi dall’Agenzia delle Entrate: i certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 beneficiano di una proroga della validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione: Il decreto liquidità ha ampliato l’ambito di applicazione della misura introdotta dal precedente decreto “cura Italia”. A tal riguardo, l’Ageniza delle Entrate chiarisce che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.
LAVORO
MINISTERO AGGIORNA FAQ SU APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nelle ultime ore, risposte alle domande più frequenti sui criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID-19. Le Faq forniscono chiarimenti ulteriori rispetto alla circolare emanata l’8 aprile u.s. dallo stesso Ministero. Di seguito le precisazioni pubblicate.
Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?
Sì. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a tutte le unità produttive interessate?
Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell'istanza. L'accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell'8 aprile 2020.
Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?
Sì. In questo caso - seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata - tuttavia se l'esigenza di attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell'attività produttiva a seguito dell'emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?
Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto.
L'assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?
Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l'assenza dei medesimi è equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.
· SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO · ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA · Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. · Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. · Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici. · |