PERIODICO INFORMATIVO - 23 MARZO 2020
News - EMERGENZA CORONOVIRUS
Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
EMERGENZA CORONAVIRUS
LE NUOVE MISURE DI RESTRIZIONE DEL GOVERNO: LE RIPERCUSSIONI SULL’EDILIZIA
Con Il Dpcm del 22 Marzo u.s., in vigore dal 23 marzo, il Governo ha deciso di adottare ulteriori misure per il contenimento del contagio sospendendo “tutte le attività produttive industriali e commerciali” ad eccezione di quelle contenute nell’allegato al decreto, fra le quali sono incluse quelle identificate con i Codici Ateco 42 (Ingegneria civile) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni).
Nel Codice 42, in particolare, sono ricomprese la costruzione di strade e ferrovie (42.1), la costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e la costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).
Per quanto concerne il settore impiantistico, sono ricomprese l’installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, condizionamento ed altri lavori di costruzione e installazione.
Si bloccano, invece, tutte le attività ricomprese nel Codice Ateco 41 relativo alla costruzione di edifici: secondo l’elencazione Istat, vengono ricompresi i lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo, inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea.
Possono inoltre continuare ad operare le attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, le attività professionali, scientifiche e tecniche, le attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.
Si segnala, altresì, che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento prevede il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
DECRETO “CURA ITALIA”: LE MODIFICHE ALLE REGOLE DEL CODICE APPALTI
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), per il quale è iniziato l’iter di conversione in legge, contiene alcune disposizioni modificative della disciplina prevista dal Codice Appalti (Dlgs n.50/2016): di seguito si evidenziano tali interventi.
- Con una modifica all’art. 35, comma 18 del Codice, si prevede la possibilità di erogare l’anticipazione anche nel caso di lavori di somma urgenza;
- Fino al 31 dicembre 2020 potrà essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione del bando di gara per i contratti di forniture, lavori e servizi che utilizzano il “Fondo per la promozione integrata” (dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020). Si tratta del Fondo per la realizzazione di misure a sostegno dell’internazionalizzazione (es. campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza, potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti, cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche…);
- Possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o una “piccola e media impresa innovativa” anche per acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, sempre entro il 31 dicembre 2020;
- Per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari, fino al 31 dicembre 2020, è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del Codice (che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e protezione civile), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. In sostanza, potrà essere utilizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti penitenziari danneggiati, disponendo che nella redazione del verbale siano indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, l’immediata esecuzione dei lavori anche al di fuori del limite di 200.000 euro previsto dal Codice;
- Nel disciplinare le erogazioni liberali per finanziare attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, fino al 31 luglio p.v., l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite tali donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori;
- Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi necessari (piattaforme e strumenti digitali), anche in deroga alle disposizioni del Codice Appalti, nel caso in cui non sia possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
ANAC: SOSPENSIONI DEI TERMINI E RILASCIO DEL CERTIFICATO LAVORI A 90 GIORNI
Con una delibera del 20 marzo u.s, l’Anac ha comunicato la sospensione dei termini per i procedimenti in corso, stabilendo, in particolare che:
- ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti di vigilanza, sanzionatori, di precontenzioso e, in generale, consultivi di competenza dell’Autorità, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020;
- sono prorogati di 60 giorni i termini di risposta relativi a dati, documenti, informazioni richiesti dall’Anac a soggetti esterni;
- nuovi, eventuali procedimenti sanzionatori avranno decorrenza dal 16 aprile 2020;
- il termine per il perfezionamento del Cig (codice identificativo gara è esteso a 150 giorni);
- l’obbligo per le stazioni appaltanti di emettere il certificato lavori passa da 30 a 90 giorni.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |