PERIODICO INFORMATIVO - 13 MARZO 2020
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Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
EMERGENZA CORONAVIRUS
LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE
In merito all’emergenza sanitaria Covid-19 ed ai relativi provvedimenti emanati dal Governo negli ultimi giorni, in un contesto, evidentemente, in continua evoluzione e sul quale cercheremo di tenervi tempestivamente aggiornati, si ritiene utile riepilogare alcune indicazioni operative per le imprese.
Segnaliamo, al riguardo, che, ad oggi, non sono previste disposizioni che sanciscono il blocco dell’attività lavorativa nel settore delle costruzioni e non sono pertanto necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività lavorative; in caso di controllo, sarà sufficiente procedere con un’autodichiarazione.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato:
- il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l’incentivo di ferie e di congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Il DPCM dell’11 Marzo u.s., che detta disposizioni restrittive valide fino al 25 marzo p.v., ha precisato che “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi”, così come “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”.
Il precedente DPCM 9 marzo 2020 ha previsto, al comma 1, l’estensione sull'intero territorio nazionale delle disposizioni contenute all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020: nel provvedimento, in particolare, si sono già invitati i datori di lavoro pubblici e privati a promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto in materia di “smart working” dall'articolo 2, comma 1, lettera r), estesa a tutto il territorio nazionale.
Si sottolinea, pertanto, che il DPCM individua il congedo e le ferie quali strumenti atti ad affrontare l’attuale situazione emergenziale.
Per quanto concerne i lavori pubblici, cantieri potrebbero essere sospesi dalle stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 1, lettere n) e o) del DL n. 6 del 2020. Laddove, comunque, le misure di emergenza adottate dalle stazioni appaltanti dovessero influire negativamente sulla regolare esecuzione dei lavori, l’impresa, al fine di evitare l’addebito di eventuali penali per la maggiore durata dell’esecuzione dei lavori, può sollecitare l’adozione di un provvedimento di sospensione, anche parziale, da parte della stazione appaltante, ex art. 107 del Codice dei Contratti. Verosimilmente, dovrebbe trattarsi di una sospensione di competenza del RUP, per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
In caso di mancata sospensione dei lavori e di comprovato danno, l’impresa avrà cura di iscrivere tempestivamente riserva nel primo atto contabile utile.
Ove vi siano delle procedure di gara ancora pendenti, i cui termini per la presentazione dell’offerta non siano ancora scaduti, e nell’ipotesi in cui si ritenesse che, dall’eventuale continuazione della gara in simili circostanze, possa aversi una lesione ai principi di massima concorrenza, l’impresa interessata potrebbe chiedere alla stazione appaltante di adottare formalmente la sospensione della procedura in itinere invocando la facoltà consentita dall’art. 2 del decreto 6/2020, ovvero, una proroga del termini di gara (relativi, ad esempio, alla presa visione dei luoghi, alla presentazione delle offerte o al procedimento di “soccorso istruttorio”, ecc...)
Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie in corso si suggerisce di:
- presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
- rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione), evidenziando i motivi della richiesta (impossibilità per le maestranze o per la mancata fornitura dei materiali);
- chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
Con riferimento a lavori commissionati da privati:
- comunicare la sospensione dei lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori ove esistente;
- nel caso di subappalto, la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente, indicando il periodo di sospensione e la motivazione;
- nella comunicazione deve essere precisato il periodo e la motivazione della sospensione lavori (es. difficoltà nell’accesso al cantiere, difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, ecc);
- relativamente al pagamento dei lavori eseguiti, in assenza di clausole contrattuali, si suggerisce di attivare una procedura di accordo tra le parti.
Si segnala, altresì, che il DL 9/2020 rinvia dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, per tutto il territorio nazionale, gli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta stabilite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), da effettuare:
- a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
- a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI3.
Di fatto, la misura coinvolge indirettamente anche l’applicabilità degli indici di crisi, come strumento di valutazione del possibile stato di insolvenza dell’impresa, precedente alla segnalazione d’allerta.
Ai sensi del Dpcm 9 marzo 2020, infine, l’accesso in forma gratuita al Fondo di garanzia per le PMI, fino al 2 marzo 2021, viene esteso a tutte le piccole e medie imprese italiane.
LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI DELLE COSTRUZIONI
In questa situazione di grave emergenza e con pieno spirito di responsabilità e sacrificio, le organizzazioni datoriali del settore (Ance, Alleanza delle cooperative, Anaepa Confartigianato, Casartigiani, Claai, Cna costruzioni e Confapi Aniem) hanno sollecitato alcuni interventi ritenuti prioritari per garantire la sopravvivenza del settore.
Quattro le prime azioni immediate richieste:
- Ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore di tutto il territorio nazionale per l’anno in corso;
- Sospensione di tutti gli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali in scadenza;
- Garantire liquidità alle imprese con una moratoria effettiva di tutti i debiti a sostegno della liquidità delle imprese, ma anche con l’attivazione immediata, entro marzo, e ampliamento del raggio di azione della sezione edilizia del Fondo di garanzia Pmi, bloccata da quasi un anno;
- Ove sia possibile proseguire le attività in piena sicurezza e comunque assicurando l’ordinato svolgimento dei lavori, garantire pagamenti immediati, per gli appalti pubblici in corso di esecuzione, fino alla cessazione dello stato di emergenza con obbligo di adozione mensile di Stato di Avanzamento Lavori (Sal), e immediata partenza dei lavori già aggiudicati.
LE PROSSIME DISPOSIZIONI DEL GOVERNO: MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO E SEMPLIFICAZIONE CODICE APPALTI
Nel Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi in giornata, il Governo licenzierà un nuovo decreto legge contenente interventi economici per le imprese, fra i quali, misure a sostegno del lavoro con l’incremento delle risorse per la cassa integrazione, la previsione che il sussidio potrà durare nove settimane, l’estensione dello stesso anche alle micro imprese (fino a 5 dipendenti) ed il potenziamento del Fondo Integrazione Salariale.
Il provvedimento dovrebbe contenere anche lo slittamento dei versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps per coloro che registrano un calo di fatturato (probabilmente nella misura minima del 25%).
Come preannunciato nei giorni scorsi dal Ministro dell’Economia, Gualtieri, il Governo sta lavorando anche per “alleggerire le norme del Codice Appalti con l’obiettivo di arrivare a procedure più snelle come consentito dalle normative europee”.
Verranno incrementati, inoltre, da uno a sette miliardi le risorse di Sace e Cdp a sostegno delle imprese. In particolare, 4 miliardi “saranno destinati ad aiuti per l'export” e 3 miliardi per finanziare “tassi calmierati per le Pmi”.
Il Ministro ha aggiunto che “ci sarà un potenziamento della Cassa integrazione straordinaria in tutti i settori, anche per le imprese con meno di cinque dipendenti e anche con riferimento ai lavoratori a tempo determinato”. Sarà altresì potenziato il Fondo centrale di garanzia a sostegno delle Pmi, che costituirà “il più grande strumento di agevolazione che garantisce ad oggi finanziamenti bancari per 40 miliardi in favore del sistema delle imprese. Il Fondo sarà esteso con accesso gratuito su tutto il territorio nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate e sarà possibile aumentare le percentuali di garanzia in specifiche aree e filiere”.
Interventi a sostegno delle imprese anche in materia fiscale. Il Ministro ha preannunciato l’intenzione di “posticipare una serie di adempimenti per venire incontro alle oggettive difficoltà di contribuenti e operatori. D'altro lato, per assicurare un adeguato sostegno alle aziende e ai lavoratori autonomi colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidità, potranno essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un futuro parziale ristoro”.
LAVORI PUBBLICI
ANAC CHIEDE SEMPLIFICAZIONI PER MICRO APPALTI
Con un atto di segnalazione trasmesso al Governo ed al Parlamento, l’Anac sollecita una profonda semplificazione dei micro appalti, sotto la soglia dei 40.000 euro (articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e gli articoli 36, comma 2, lettera a) e 98 del medesimo decreto).
In particolare, l’Autorità evidenzia come l’articolo 93, comma 1, del Codice prevede, al primo comma, che le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), nella misura del 2% del prezzo a base di gara. L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 93 riconosce tuttavia alla stazione appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ovvero nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000.
“Trattandosi di una disposizione derogatoria, la stessa non può essere applicata a fattispecie analoghe, quali, ad esempio, le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori, comprendenti lotti di importi minimali. Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. L’entità della cauzione, anche in forza delle possibili riduzioni previste dalla norma, potrebbe infatti ammontare a poche decine di euro. Per quanto esposto, si segnala l’opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata.”
L’Anac richiede, inoltre, di prevedere “che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall’articolo 98 del Codice”.
ANTITRUST: NO A CRITERI DI VALUTAZIONI CHE FAVORISCONO IMPRESE TERRITORIALI
Con un recente provvedimento (AS1649 – avente ad oggetto una gara per il completamento degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e ex strada provinciale gola di Frasassi – Comune di Genga - AN), l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha precisato che gli enti appaltanti non possono prevedere nelle procedure selettive criteri di valutazione delle offerte che privilegino le imprese del territorio, in quanto ciò viola il principio di concorrenza.
In particolare il provvedimento dell’Autorità è intervenuto su una determinazione del Comune relativa ad un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici interessati a partecipare ad una procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio del maggior ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base di gara. Il punto 9 della Determinazione, nel definire i punteggi da assegnare, prevedeva di assegnare punteggi particolari in caso di:
- appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese operanti sul territorio (punti 10);
- esecuzione di lavori analoghi eseguiti per conto di Enti Pubblici della Regione Marche Punti 5 per ogni lavoro).
L’Autorità, al riguardo, ha evidenziato come “la Determinazione del 3 ottobre 2019, nella misura in cui riconosce il maggior punteggio attribuibile a imprese operanti nel territorio di esecuzione dei lavori oggetto di affidamento appare idonea, come più volte rilevato, a limitare indebitamente la platea dei soggetti che potranno essere ammessi a partecipare, in applicazione di criteri discriminatori su base territoriale espressamente vietati, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/2010, e in violazione degli artt. 3, 41 e 117 Cost.”
Ciò vale, evidentemente, per qualsiasi procedura selettiva venga adottata.
EDILIZIA SCOLASTICA
IN GAZZETTA LA DELIBERA CIPE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo scorso, la Delibera Cipe per la "Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” .
Nella delibera vengono riprogrammati 48.371.002,38 euro disponibili a seguito di definanziamenti motivati dal mancato avvio di interventi per i quali non sono stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti.
Per il Lazio la risorsa ammonta a 1.697.218,67 Euro.
GIURISPRUDENZA
FATTURE FALSE NON IMPUTABILI ALL’IMPRESA: ATTESTAZIONE SOA DEVE ESSERE COMUNQUE ANNULLATA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1644 pubblicata il 6 marzo scorso, ha affermato che “l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione”.
I Giudici hanno accolto il ricorso dell’Anac contro una sentenza del Tar Lazio che, nel valutare la falsità di alcune fatture a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza, aveva ritenuto che ciò non costituisse prova della carenza dei requisiti dell’impresa.
La sentenza ribadisce, al riguardo, “il consolidato principio secondo cui l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2010, n. 7646), al fine di consentire al sistema SOA di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili”.
FRESATO D’ASFALTO PUO’ ESSERE UTILIZZATO IN ALCUNI CASI COME SOTTOPRODOTTO
Il Tar Veneto (Sentenza n.37/2020) ha precisato che il fresato d’asfalto non deve essere sempre ritenuto un rifiuto, ma, in determinati casi, può essere considerato come “sottoprodotto” ed essere riutilizzato.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato che, in base all’articolo 184-bis delle norme in materia ambientale, deve considerarsi un sottoprodotto qualsiasi sostanza che rispetta le seguenti condizioni:
- è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza;
- sarà utilizzata, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |