PERIODICO INFORMATIVO - 10 GENNAIO 2020
News
LAVORI PUBBLICI
LEGGE DI BILANCIO 2020: IL SISTEMA CONSIP SI ESTENDE AI LAVORI
Nell’ambito della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) si segnala una disposizione (art. 1, comma 582) che consente l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip all’affidamento di lavori pubblici. In particolare, la disposizione prevede che “all’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo dopo la parola: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «e lavori pubblici»”. Si tratta, in sostanza, della legge nella quale si sancisce l’oggetto degli strumenti messi di negoziazione di Consip, che ora di fatto vengono estesi ai lavori.
Il successivo comma 583 obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche (compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali) ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione dalla stessa realizzato e gestito.
Ulteriori disposizioni stabiliscono che le convenzioni Consip per l’approvvigionamento di beni e servizi possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni oppure per specifici ambiti territoriali e che le convenzioni e gli accordi quadro possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati sul sistema dinamico di acquisizione.
DECRETO FISCO INTERVIENE SU CRITERI REPUTAZIONALI E RATING D’IMPRESA
Modifiche al Codice dei Contratti sono state introdotte dal Decreto Fiscale (legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) relativamente ai criteri reputazionali costituenti il rating d’impresa che dovrà essere definito dall’Anac. Nell’ambito di tali criteri sarà contemplato per le imprese partecipanti alle gare d’appalto l’impatto generato dai parametri che vengono applicati alle “società benefit” (legge 208/2015).
Oltre allo scopo di lucro, pertanto, verranno valutate le finalità di beneficio comune, l’operatività sostenibile nei confronti dell’ambiente, la trasparenza delle informazioni relativamente anche all’identità degli amministratori ed alla gestione delle fonti di sostegno finanziario dell’ente, anche per escludere eventuali conflitti di interesse.
ANTITRUST: REVISIONE REGOLAMENTO SU RATING DI LEGALITA’
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha posto in consultazione pubblica uno schema di revisione del Regolamento che disciplina il rating di legalità (attualmente disciplinato dal Regolamento del maggio 2018). Il rating, come noto, è lo strumento premiale con cui l’Antitrust attribuisce un punteggio (da una a tre “stellette”) alle imprese virtuose in termini di rispetto delle leggi, delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali
L’intento del nuovo Regolamento è quello di valorizzare ulteriormente la natura premiale dell’istituto, estendendo l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo, eliminare alcuni dubbi interpretativi del Regolamento e adeguarlo alla giurisprudenza.
AGENZIA ENTRATE: CONTROLLI RITENUTE D’APPALTO ANCHE SUI CONTRATTI ESISTENTI… MA PER I CONSULENTI DEL LAVORO APPLICAZIONE MARGINALE PER I CANTIERI
Come già anticipato, dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore, per effetto del “Decreto Fisco”, il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti di importo superiore a 200.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, con una risoluzione del 23 dicembre scorso (n.108) ha chiarito che i controlli riguarderanno anche i contratti stipulati prima dell’avvento del Decreto. In particolare, il nuovo meccanismo di controllo è operativo per le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.
L’Agenzia ha inoltre sottolineato che la quantificazione dei versamenti, distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa.
Da segnalare, tuttavia, l’interpretazione fornita dai consulenti del lavoro.
In un documento di approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro del 7 gennaio u.s. (il testo integrale è disponibile QUI), dopo aver confermato quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ossia che i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020, si evidenzia che la disciplina sulle ritenute avrebbe un’applicazione residuale nel settore delle costruzioni, che sarebbe limitata alle ipotesi di manutenzioni con valore annuale di almeno 200.000 euro, eseguite in aree di proprietà dei committenti. L’interpretazione dei Consulenti del lavoro viene motivata dall’analisi della norma secondo la quale devono ricorrere contemporaneamente diverse condizioni:
1) appalto, subappalto o rapporto negoziale di importo annuo superiore a 200.000 euro;
2) utilizzo prevalente di manodopera;
3) svolgimento presso la sede del committente;
4) utilizzo di beni strumentali di proprietà o messi a disposizione da quest'ultimo.
Sulla determinazione del valore della manodopera, il documento ritiene che “i servizi ad alta intensità di manodopera individuati sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto. Si potrebbe dunque ritenere che l’incidenza della manodopera in misura prevalente prevista dall’art. 4 del D.L. n. 124/2019 possa essere misurata facendo riferimento all’importo totale del contratto. Appare dunque consigliabile, al fine di evitare possibili contenziosi, che committente e appaltatore inseriscano nei contratti l’importo del costo della manodopera occupata nell’appalto e la relativa incidenza rispetto all’importo totale del contratto.”
Oltre all’incidenza della manodopera, l’articolo 4 del D.L. n. 124/2019 prevede che assumano rilevanza anche il luogo di svolgimento ed i beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera o del servizio. Rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove regole le attività eseguite presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
AGGIORNATE LE SOGLIE EUROPEE PER GLI APPALTI
L’Unione Europea ha provveduto ad aggiornare le nuove soglie di rilevanza (in vigore dal 1° gennaio 2020 e valide per il biennio 2020-2021) oltre le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Di seguito gli importi applicabili ai settori ordinari:
- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni (valido anche per i settori speciali);
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.
INAIL
SCADE IL 22 GENNAIO IL TERMINE DI ACCESSO AL CONCORSO “BUONE PRATICHE IN EDILIZIA”
È stata fissata al 22 gennaio 2020 la scadenza per partecipare alla prima edizione del concorso ‘Buone pratiche in edilizia’ indetto da INAIL. Con l’iniziativa, l’Istituto intende sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione, per migliorare la sicurezza nei cantieri edili temporanei o mobili, riducendo il rischio di infortuni e malattie professionali.
Per accedere e procedere all’scrizione è disponibile una procedura on line sul sito web dell’Inail. Gli elaborati, unitamente alla scheda d’iscrizione, alla documentazione indicata nel bando e a una scheda tecnica del progetto, devono essere trasmessi in un’unica sessione, utilizzando il link ‘Invio telematico della domanda’. Entro 120 giorni dalla chiusura della procedura sarà pubblicato l’elenco delle buone pratiche finaliste.
Le prime tre buone pratiche selezionate per ogni categoria di partecipanti (imprese, coordinatori sicurezza, enti pubblici) saranno premiate con targhe di merito e veranno presentate nel corso delle giornate della sicurezza in edilizia organizzate da Inail e Regioni, oltre ad essere pubblicate su riviste di settore. Gli elaborati premiati potranno, inoltre, essere trasmessi alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come “Buone Prassi”.
GIURISPRUDENZA
LEGITTIMO IL RIFIUTO DELL’IMPRESA A ESEGUIRE I LAVORI IN CASO DI DIFFORMITA’ DEL LUOGO RISPETTO AL PROGETTO, DIRITTO A RISARCIMENTO.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/12/2019, n. 8731) si è espresso sulla presunta strutturale difformità tra quanto riportato nel progetto esecutivo dell’opera – predisposto dall’amministrazione e posto a fondamento sia della lettera di invito che della corrispondente offerta dell’Impresa - ed il reale stato dei luoghi.
L’impresa aggiudicataria, in particolare, aveva contestato come lo stato del manufatto interessato dall’intervento non corrispondeva a quello riportato a livello progettuale, rappresentando altresì come, in ragione di tale significativo difetto, non risultassero eseguibili i lavori secondo le indicazioni progettuali riportate. Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, rilevava come lo stesso verbale di consegna dei lavori richiamava l’art. 154 del d.P.R. n. 207 del 2010 il quale, al termine del comma primo, significativamente prevede che la consegna avvenga ove “lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori”.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto fondate le motivazioni dell’impresa.
In primo luogo ha rilevato come il Comune non abbia in realtà contestato la denunziata difformità dello stato di fatto rispetto alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo, ribadendo anzi (…) “la fattibilità del progetto approvato e si smentisce che gravi perturbazioni abbiano generato una modifica delle condizioni di stato attuale nonché che ci sia un pericolo di crollo nell’esecuzione”.
In ogni caso, l’amministrazione si limitava a presumere “che il progetto esecutivo […] sia stato valutato, sia dal punto di vista della fattibilità che della congruità economica, in sede di offerta economica e pertanto non si capisce quale sia l’intenzione dell’Impresa”.
I Giudici hanno rilevato che, seppure le imprese avevano la facoltà (non obbligo) di verificare lo stato dei luoghi prima della presentazione delle offerte, ciò non può giustificare l’utilizzo di dati scorretti da parte della stazione appaltante nella predisposizione degli atti di gara.
Il Consiglio di Stato ha altresì riconosciuto il diritto al risarcimento per l’impresa, ravvisando
la responsabilità dell’amministrazione - riconducendola nella fattispecie della responsabilità precontrattuale nei limiti quindi dell’interesse negativo o da inutile partecipazione alla gara – per avere la stazione appaltante determinato (con una condotta qualificabile perlomeno come gravemente colposa) la revoca in autotutela dell’aggiudicazione precedentemente disposta, in ragione del rifiuto dell’aggiudicataria di realizzare i lavori secondo le modalità originariamente pattuite, rifiuto poi rivelatosi legittimo. E’stata pertanto riconosciuta la risarcibilità delle somme inutilmente sborsate dall’impresa: garanzia provvisoria, costo dell’impegno lavorativo prestato dal direttore tecnico della società per la preparazione dell’offerta, costo dell’impegno lavorativo prestato dall’addetto amministrativo della società per la presentazione dell’offerta, costo per cauzione assicurativa provvisoria, rimborso spese vive (notifiche postali, consulenze tecniche, spese legali, ecc).
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |