PERIODICO INFORMATIVO - 16 DICEMBRE 2019
News
Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
DECRETO SISMA
IL SENATO APPROVA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SISMA
Dopo il passaggio alla Camera, che aveva apportato diverse modifiche al D.L. n.123 del 24 ottobre u.s., il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto contenente “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.
E’ stato confermato, pertanto, il testo che aveva superato l’iter alla Camera ed, in particolare, le norme sulla ricostruzione privata che prevedono il coinvolgimento dei professionisti: gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, dovranno adottare il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne avrà certificato la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica.
Qualora gli interventi richiedano l’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista dovrà avere richiesto la convocazione della Conferenza regionale, spettante all’Ufficio Speciale per la ricostruzione.
Per Il testo integrale del provvedimento clicca QUI
DISCIPLINA CRISI IMPRESE
SCATTA OBBLIGO MODIFICHE STATUTO CON INDICAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
Alcune norme del testo legislativo approvato sulle crisi d’impresa (Decreto Legislativo n.14 del 12 gennaio 2019) saranno vigenti già dal prossimo 16 dicembre. In particolare, scatta l’obbligo, per le srl e le società cooperative dotate di specifici requisiti patrimoniali, reddituali e di lavoratori dipendenti, di adeguare lo statuto e l’atto costitutivo con l’indicazione relativa alla nomina dell’organo di controllo: sindaco unico o collegio sindacale e revisore legale (così detto Organo di controllo “ODC”) o solo revisore legale secondo i nuovi limiti stabiliti dalla revisione dell’articolo 2477 del Codice Civile.
Proprio in considerazione di tali adempimenti, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito le prime linee guida da seguire, sostenendo un’interpretazione della nuova normativa che consentirebbe di procedere con le nomine anche dopo la scadenza del 16 dicembre.
La gran parte del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza entrerà, invece, in vigore il 15 agosto 2020 e riguarderà, in particolare, le imprese che, nei due esercizi precedenti, cioè nel 2017 e nel 2018, hanno superato anche soltanto uno di questi tre parametri: 4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di fatturato e 20 dipendenti.
La nuova normativa si pone l’obiettivo generale di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento o, come si afferma nel nuovo Codice, ad una “liquidazione giudiziale”. In tale contesto il provvedimento assegna all’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili il compito di elaborare, con cadenza almeno triennale, gli indicatori della crisi. Quegli elementi, cioè, di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, finalizzati ad evidenziare le difficoltà in corso.
FISCO
CESSIONE DEL CREDITO CON SCONTO IN FATTURA SOLO PER LAVORI CONDOMINIALI SOPRA 200.000 EURO
In questi giorni, in Commissione Bilancio del Senato, nell’ambito della discussione in sede referente sul Disegno di Legge di Bilancio avviata lo scorso 13 novembre, si è accesa una forte discussione su un emendamento che prevedeva l'abrogazione all'articolo 10 del Decreto Crescita dei commi 1, 2, 3 e 3-ter, relativi alla cessione del credito per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e di adozione di misure antisismiche (sismabonus).
Si tratta della cessione del credito con sconto in fattura introdotta dal c.d. Decreto Crescita (D.L. n.34/2019 convertito con legge n.58/2019) con la possibilità di convertire la detrazione fiscale prevista per gli interventi di efficienza energetica (c.d. Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) in sconto di pari importo che l'impresa applica in fattura.
Lo sconto in fattura, prima totalmente eliminato, è stato poi confermato per i soli interventi “di ristrutturazione importante di primo livello” (tali sono quelli che incidono sulla superficie disperdente dell’involucro edilizio per oltre il 50% e sulla ristrutturazione dell’impianto termico) relativi a parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200.000 euro.
EDILIZIA SCOLASTICA
FONDO DA 2,5 MILIARDI IN 15 ANNI PER ASILI NIDO E RISORSE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
Un emendamento alla Legge di Bilancio, approvato in Commissione Bilancio del Senato, prevede l’istituzione di un Fondo da 2,5 miliardi di euro in 15 anni per mettere in sicurezza, ristrutturare e costruire asili nido e scuole dell’infanzia.
Il Fondo ‘Asili Nido e Scuole dell’infanzia’ sarà gestito dal Ministero dell’Interno e avrà una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Le risorse dovranno essere destinate a “progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti”, nonché a “progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia oggi inutilizzati, con la finalità di riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrono all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo”.
Per gli interventi di ristrutturazione, saranno i comuni a dover elaborare progetti di ristrutturazione e riqualificazione degli asili nido esistenti nel proprio territorio. Con un decreto, da emanarsi entro giugno 2020, saranno individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti da parte dei comuni e le regole di riparto e di utilizzo delle risorse. Entro i successivi tre mesi, il Ministero dell’Interno individuerà gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
Sono inoltre in attesa di pubblicazione in Gazzetta due decreti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Si tratta del decreto n. 835/2019 del 25 settembre 2019 che prevede l'assegnazione di oltre 64 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici degli enti locali (contenuti negli allegati al decreto) da completare entro 180 giorni, e del decreto n. 1038/2019 dell'8 novembre 2019 che proroga al 31 marzo 2020 l’aggiudicazione per gli interventi finanziati con D.M. n. 607/2017 in favore delle Province e Città metropolitane.
MERCATO
ANAS: BANDO DA 80 MILIONI PER NUOVA SEGNALETICA
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un bando di Anas del valore di 80 milioni di euro per lavori di nuova segnaletica verticale. Gli appalti sono di durata quadriennale, mediante Accordo Quadro; le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2020.
Il bando è suddiviso in 16 lotti, da 5 milioni ciascuno, per l’affidamento di altrettanti accordi quadro di durata quadriennale e ripartiti in tutte le strutture territoriali o regionali di Anas: Piemonte e Valle D’Aosta (lotto 1); Lombardia (lotto 2); Liguria (lotto 3); Veneto e Friuli Venezia Giulia (lotto 4); Emilia Romagna (lotto 5); Toscana (lotto 6); Marche (lotto 7); Umbria (lotto 8); Lazio (lotto 9); Campania (lotto 10); Basilicata (lotto 11); Abruzzo e Molise (lotto 12); Puglia (lotto 13); Calabria (lotto 14); Sardegna (lotto 15); Sicilia (lotto 16).
GIURISPRUDENZA
PRINCIPIO DI ROTAZIONE NON APPLICABILE ALLE PROCEDURE APERTE
L’ambito di applicazione del principio di rotazione negli appalti pubblici è sempre più oggetto di frequenti e, spesso, divergenti interventi della giurisprudenza. Nelle ultime settimane alcuni Tribunali Amministrativi hanno sostenuto la non automatica e generalizzata applicazione del principio, richiamando quanto previsto dal Codice Appalti e dalle linee guida dell’Anac.
In particolare, il Tar Lombardia (Sez. I, n.993 del 20 Novembre 2019) ha ricordato, anzitutto, che sia l’articolo 36 del codice appalti sia le Linee guida n.4 di ANAC limitano il vincolo alla rotazione alle procedure ad inviti ed agli affidamenti diretti, escludendone l’applicazione alle procedure aperte.
La rotazione, pertanto, a giudizio del Tar, “non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti”. In tal senso, il principio di rotazione non può essere trasformato in una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare. Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non favorirlo.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 334.9767911 |