PERIODICO INFORMATIVO - 6 DICEMBRE 2019
News
Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
FISCO-PREVIDENZA
RITENUTE APPALTI PER COMMESSE SOPRA 200.000 EURO.
LA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA.
Nella discussione sulla conversione del D.L. fiscale è stata individuata dalla maggioranza una nuova formulazione dell’art. 4 che limita l’obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti e subappalti sopra i 200 mila euro e a prevalente utilizzo di manodopera. Di seguito il nuovo testo.
1.“I soggetti….. che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute…… trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”
- Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Come noto, Aniem e altre Associazioni di categoria stanno insistentemente richiedendo la soppressione di una norma che rappresenta un ulteriore ed inammissibile drenaggio di risorse per le imprese ed un complesso appesantimento burocratico.
LE INDICAZIONI INPS PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%
Con la Circolare n. 145 del 28 Novembre u.s. l'Inps fornito le indicazioni operative per accedere alla riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile, confermata anche per l’anno 2019.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020 e i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.
Le istanze per il 2019 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende (sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”).
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.
Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
CODICE APPALTI
AVVIATE LE CONSULTAZIONI SUL NUOVO REGOLAMENTO, SI ALLUNGANO I TEMPI
Sono state avviate le consultazioni con gli operatori del settore sullo schema di nuovo regolamento, in attuazione, esecuzione ed integrazione del Codice degli Appalti (bozza esaminata nel precedente numero di Aniem Lazio News). In questi giorni sono invitate in audizione ministeriale le rappresentanze delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese alle quali è stato chiesto di presentare proposte entro la fine della prossima settimana. Ciò fa ritenere, evidentemente, che il termine del 15 dicembre per la conclusione dell’iter di elaborazione definitiva del testo non sarà rispettato.
Confapi Aniem, nella propria nota predisposta per il Ministero, ha evidenziato le anomalie e le disfunzioni che penalizzano la disciplina di settore, con particolari ricadute negative sul sistema delle pmi. In tale contesto, è stata sottolineata l’esigenza di apportare maggiori garanzie di trasparenza negli appalti sotto soglia, limitando la discrezionalità delle stazioni appaltanti (anche sulla scelta del subappalto), garantendo un’effettiva applicazione de principio di rotazione e privilegiando le procedure ordinarie con il criterio del massimo ribasso ad esclusione automatica.
Fra gli interventi specifici, è stata segnalata la mancata applicazione dell’art. 51 del Codice Appalti: la norma prevede che, al fine di favorire l’accesso agli appalti delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti procedano a suddividere in lotti i grandi appalti, evitando il coinvolgimento di tali imprese solo attraverso il sistema del subappalto concesso dalla grande impresa a condizioni generalmente meno vantaggiose. Tale disposizione appare tuttavia sostanzialmente disattesa, grazie anche alla facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito, secondo un giudizio eccessivamente discrezionale.
Ribadita altresì la necessità di interventi che consentano di alleggerire gli oneri documentali a carico delle imprese in sede di attestazione e di partecipazione alle gare, eliminando inutili duplicazioni cartacee.
EUROPA
CORTE U.E.: NO A LIMITE DI RIBASSI NEL SUBAPPALTO
Con una sentenza del 27 novembre u.s. (causa C – 412/18), la Corte dell’Unione Europea ha dichiarato non conforme al diritto comunitario la norma nazionale che prevede di limitare al 20% il ribasso praticabile nei confronti dei subappaltatori.
Si tratta dell’attuale art. 105, comma 14 del Codice Appalti nel quale si dispone che l’affidatario debba praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto di appalto.
I Giudici europei hanno contestato la genericità della norma che, così formulata, disincentiva al ricorso al subappalto, penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese che, viceversa, dovrebbero essere favorite nell’accesso al mercato.
Nella sentenza di sottolinea, infatti che “detto limite è definito in modo generale e astratto, indipendentemente da qualsiasi verifica della sua effettiva necessità……. Il medesimo limite si applica altresì a prescindere dal settore economico o dall’attività interessata e indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione delle leggi, dei regolamenti o dei contratti collettivi, tanto nazionali quanto dell’Unione europea, in vigore in materia di condizioni di lavoro, che sarebbero normalmente applicabili a detti lavoratori. Ne consegue che il limite del 20% è idoneo a rendere meno allettante la possibilità offerta dalla direttiva 2004/18 di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, dal momento che tale normativa limita l’eventuale vantaggio concorrenziale in termini di costi che i lavoratori impiegati nel contesto di un subappalto presentano per le imprese che intendono avvalersi di detta possibilità. Orbene, un tale effetto dissuasivo contrasta con l’obiettivo, ricordato al punto 39 della presente sentenza e perseguito dalle direttive in materia, dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile e, in particolare, dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici”.
GIURISPRUDENZA
QUANDO LA VIOLAZIONE TRIBUTARIA DEVE RITENERSI DEFINITIVAMENTE ACCERTATA AI FINI DELL’ESCLUSIONE DALLA GARA
In merito all’accertamento della regolarità fiscale ai fini della verifica dei motivi di esclusione dalla gara, il Tar Ancona (sentenza n.726 del 25/11/2019) ha precisato che la violazione tributaria “definitivamente accertata” consegue alla sentenza passata in giudicato, con la quale sia respinto il ricorso del contribuente, ovvero alla definitività dell’accertamento in sede amministrativa, per la mancata impugnazione dell’atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
Tale ultima precisazione è consequenziale alla necessità che la violazione tributaria, che sia stata resa nota al contribuente, sia tuttora sussistente e non (più) contestabile (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2013, n. 261 e, di recente, id., 23 febbraio 2017, n. 849). La sentenza prosegue evidenziando che “……L’ammissione al beneficio della rateizzazione prima della scadenza del termine per l’impugnazione della cartella di pagamento ha comportato che …..….. non abbia affatto perso il possesso del requisito della regolarità fiscale in corso di procedura, perché la pendenza debitoria in contestazione non ha acquisito il carattere della definitività prima di detta ammissione; (…). Le conclusioni a cui è pervenuta la Sez. V sono applicabili anche al caso di specie, poiché vi è stata in corso di gara soluzione di continuità nel possesso, in capo alla mandante A., del requisito della regolarità fiscale, il che, per giurisprudenza consolidata, costituisce motivo di esclusione obbligatoria del concorrente. (…)”.
L’operatore che intenda comunque partecipare alla gara ha sempre la possibilità di eliminare l’irregolarità provvedendo al pagamento integrale delle somme accertate dall’Agenzia delle Entrate, senza attendere l’esito dell’istanza di rateizzazione.
FISCO-PREVIDENZA
RITENUTE APPALTI PER COMMESSE SOPRA 200.000 EURO.
LA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA.
Nella discussione sulla conversione del D.L. fiscale è stata individuata dalla maggioranza una nuova formulazione dell’art. 4 che limita l’obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali per i lavoratori impiegati negli appalti e subappalti sopra i 200 mila euro e a prevalente utilizzo di manodopera. Di seguito il nuovo testo.
1.“I soggetti….. che affidano il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute…… trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”
- Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Come noto, Aniem e altre Associazioni di categoria stanno insistentemente richiedendo la soppressione di una norma che rappresenta un ulteriore ed inammissibile drenaggio di risorse per le imprese ed un complesso appesantimento burocratico.
LE INDICAZIONI INPS PER ACCEDERE ALLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%
Con la Circolare n. 145 del 28 Novembre u.s. l'Inps fornito le indicazioni operative per accedere alla riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile, confermata anche per l’anno 2019.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020 e i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.
Le istanze per il 2019 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende (sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”).
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2019.
Per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
CODICE APPALTI
AVVIATE LE CONSULTAZIONI SUL NUOVO REGOLAMENTO, SI ALLUNGANO I TEMPI
Sono state avviate le consultazioni con gli operatori del settore sullo schema di nuovo regolamento, in attuazione, esecuzione ed integrazione del Codice degli Appalti (bozza esaminata nel precedente numero di Aniem Lazio News). In questi giorni sono invitate in audizione ministeriale le rappresentanze delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese alle quali è stato chiesto di presentare proposte entro la fine della prossima settimana. Ciò fa ritenere, evidentemente, che il termine del 15 dicembre per la conclusione dell’iter di elaborazione definitiva del testo non sarà rispettato.
Confapi Aniem, nella propria nota predisposta per il Ministero, ha evidenziato le anomalie e le disfunzioni che penalizzano la disciplina di settore, con particolari ricadute negative sul sistema delle pmi. In tale contesto, è stata sottolineata l’esigenza di apportare maggiori garanzie di trasparenza negli appalti sotto soglia, limitando la discrezionalità delle stazioni appaltanti (anche sulla scelta del subappalto), garantendo un’effettiva applicazione de principio di rotazione e privilegiando le procedure ordinarie con il criterio del massimo ribasso ad esclusione automatica.
Fra gli interventi specifici, è stata segnalata la mancata applicazione dell’art. 51 del Codice Appalti: la norma prevede che, al fine di favorire l’accesso agli appalti delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti procedano a suddividere in lotti i grandi appalti, evitando il coinvolgimento di tali imprese solo attraverso il sistema del subappalto concesso dalla grande impresa a condizioni generalmente meno vantaggiose. Tale disposizione appare tuttavia sostanzialmente disattesa, grazie anche alla facoltà riconosciuta alle stazioni appaltanti di motivare la mancata suddivisione in lotti nel bando di gara o nella lettera d’invito, secondo un giudizio eccessivamente discrezionale.
Ribadita altresì la necessità di interventi che consentano di alleggerire gli oneri documentali a carico delle imprese in sede di attestazione e di partecipazione alle gare, eliminando inutili duplicazioni cartacee.
EUROPA
CORTE U.E.: NO A LIMITE DI RIBASSI NEL SUBAPPALTO
Con una sentenza del 27 novembre u.s. (causa C – 412/18), la Corte dell’Unione Europea ha dichiarato non conforme al diritto comunitario la norma nazionale che prevede di limitare al 20% il ribasso praticabile nei confronti dei subappaltatori.
Si tratta dell’attuale art. 105, comma 14 del Codice Appalti nel quale si dispone che l’affidatario debba praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi previsti nel contratto di appalto.
I Giudici europei hanno contestato la genericità della norma che, così formulata, disincentiva al ricorso al subappalto, penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese che, viceversa, dovrebbero essere favorite nell’accesso al mercato.
Nella sentenza di sottolinea, infatti che “detto limite è definito in modo generale e astratto, indipendentemente da qualsiasi verifica della sua effettiva necessità……. Il medesimo limite si applica altresì a prescindere dal settore economico o dall’attività interessata e indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione delle leggi, dei regolamenti o dei contratti collettivi, tanto nazionali quanto dell’Unione europea, in vigore in materia di condizioni di lavoro, che sarebbero normalmente applicabili a detti lavoratori. Ne consegue che il limite del 20% è idoneo a rendere meno allettante la possibilità offerta dalla direttiva 2004/18 di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, dal momento che tale normativa limita l’eventuale vantaggio concorrenziale in termini di costi che i lavoratori impiegati nel contesto di un subappalto presentano per le imprese che intendono avvalersi di detta possibilità. Orbene, un tale effetto dissuasivo contrasta con l’obiettivo, ricordato al punto 39 della presente sentenza e perseguito dalle direttive in materia, dell’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile e, in particolare, dell’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici”.
GIURISPRUDENZA
QUANDO LA VIOLAZIONE TRIBUTARIA DEVE RITENERSI DEFINITIVAMENTE ACCERTATA AI FINI DELL’ESCLUSIONE DALLA GARA
In merito all’accertamento della regolarità fiscale ai fini della verifica dei motivi di esclusione dalla gara, il Tar Ancona (sentenza n.726 del 25/11/2019) ha precisato che la violazione tributaria “definitivamente accertata” consegue alla sentenza passata in giudicato, con la quale sia respinto il ricorso del contribuente, ovvero alla definitività dell’accertamento in sede amministrativa, per la mancata impugnazione dell’atto impositivo nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza (o legale conoscibilità) da parte del contribuente, senza che, nello stesso termine, questi abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, soddisfacendo la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
Tale ultima precisazione è consequenziale alla necessità che la violazione tributaria, che sia stata resa nota al contribuente, sia tuttora sussistente e non (più) contestabile (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2013, n. 261 e, di recente, id., 23 febbraio 2017, n. 849). La sentenza prosegue evidenziando che “……L’ammissione al beneficio della rateizzazione prima della scadenza del termine per l’impugnazione della cartella di pagamento ha comportato che …..….. non abbia affatto perso il possesso del requisito della regolarità fiscale in corso di procedura, perché la pendenza debitoria in contestazione non ha acquisito il carattere della definitività prima di detta ammissione; (…). Le conclusioni a cui è pervenuta la Sez. V sono applicabili anche al caso di specie, poiché vi è stata in corso di gara soluzione di continuità nel possesso, in capo alla mandante A., del requisito della regolarità fiscale, il che, per giurisprudenza consolidata, costituisce motivo di esclusione obbligatoria del concorrente. (…)”.
L’operatore che intenda comunque partecipare alla gara ha sempre la possibilità di eliminare l’irregolarità provvedendo al pagamento integrale delle somme accertate dall’Agenzia delle Entrate, senza attendere l’esito dell’istanza di rateizzazione.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 3349767911 |