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PERIODICO INFORMATIVO - 29 NOVEMBRE 2019

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Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte.

Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911

 

SPECIALE BOZZA REGOLAMENTO CODICE CONTRATTI

 

I CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO: APPALTO INTEGRATO,

PROCEDURE SOTTO SOGLIA E SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.

Come già anticipato nel precedente numero di Aniem Lazio News, la bozza del nuovo regolamento appalti (259 articoli) è all’esame della Commissione istituita dalla Ministra De Micheli. Il testo attuale è pertanto da considerarsi assolutamente provvisorio, essendo soggetto, evidentemente, alle correzioni che la stessa Commissione apporterà nelle prossime settimane (il lavoro dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre p.v.) ed ai successivi passaggi istituzionali (pareri commissioni parlamentari, Consiglio di Stato, Consiglio dei Ministri) prima della definitiva pubblicazione in Gazzetta del Decreto.

Ciò premesso, si ritiene utile evidenziare alcuni contenuti che più direttamente possono interessare il nostro sistema di imprese, con particolare riferimento agli appalti sotto soglia ed alle modifiche al sistema di qualificazione, fra le quali si segnala lo sdoppiamento di alcune categorie e l’inserimento di nuove classifiche di importo.

Di seguito un’analisi delle più significative disposizioni regolamentari.

Il regolamento raccoglie la possibilità introdotta dal decreto “sblocca cantieri” che torna a contemplare l’appalto integrato fino al 2020. In particolare l’art. 143 disciplina la possibilità di “affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica”.

L’articolo dispone che “il bando prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l’approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l’affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal RUP, non si procede alla stipula del contratto e si procede all’annullamento dell’aggiudicazione e, ove previsto nel bando, ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.”

Successivamente alla stipula del contratto, sarà il RUP a disporre che l’affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo viene approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro il termine fissato dal contratto.

Passando alle disposizioni per affidamenti sotto soglia, l’ipotesi di nuovo regolamento prevede che per l’affidamento diretto di appalti da 40.000 a 150.000 euro (art. 36, comma 2 lett. b del Codice), la presentazione dei tre preventivi da comparare avvenga in forma scritta ed informale. Si potrà procedere all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto ed, in ogni caso, sarà comunque facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori. La richiesta di preventivi dovrà contenere i requisiti previsti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice. 

Nei contratti sotto soglia, in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti, il contratto prevederà la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del rapporto contrattuale, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto. 

La disciplina regolamentare del principio di rotazione prevede che la “la rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa avente la stessa prestazione principale rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.”

La stazione appaltante potrà altresì ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali.

In casi eccezionali, l’esecutore uscente potrà essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto. L’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento potrà inoltre essere reinvitato in casi motivati dalla particolare struttura del mercato ovvero dalle caratteristiche dei fabbisogni da soddisfare.

Per la compilazione degli elenchi di operatori ai quali chiedere un preventivo, ovvero da consultare nelle procedure di affidamento diretto sotto soglia, la stazione appaltante dovrà pubblicare un avviso pubblico che indichi i requisiti minimi di idoneità e di capacità tecnico organizzativi ed economico finanziari che gli operatori economici devono possedere, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale. Gli elenchi saranno costituiti in base alle caratteristiche delle prestazioni da affidare e in base al valore economico. 

L’art. 12 del regolamento disciplina la procedura negoziata disponendo che per l’affidamento di appalti sottosoglia l’invito debba contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un’offerta, tra cui almeno: 

 

  1. a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; 
  2. b) i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco;
  3. c) le modalità ed il termine di presentazione dell’offerta nonché il periodo di validità della stessa;
  4. d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
  5. e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  6. f) la misura delle penali; 
  7. g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
  8. h) le garanzie richieste; 
  9. i) il nominativo del RUP; 
  10. l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo e di appalto che non presenta interesse transfrontaliero, la previsione dell’applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta nel rispetto delle condizioni previste dal codice;
  11. m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
  12. n) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica.

Per accedere ai lavori di importo inferiore ai 150.000 euro saranno presi in considerazione i lavori analoghi eseguiti direttamente negli ultimi 15 anni che non dovranno essere di valore inferiore al contratto da stipulare. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non dovrà essere inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto risulti inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori sarà figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta.

In via generale, i requisiti di qualificazione ai fini dell’attestazione Soa sono i seguenti:

  1. idonee dichiarazioni bancarie oppure comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  2. cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie utilizzando i migliori cinque anni dei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA;
  3. limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, patrimonio netto di valore positivo, riferito all’esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA;
  4. idonea direzione tecnica;
  5. esecuzione di lavori, realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di importo non inferiore all’80% di quello della classifica richiesta e esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria, di importo non inferiore al 40% o di due lavori di importo complessivo non inferiore al 50%  o di tre lavori di importo complessivo non inferiore al 60%. Per i suddetti requisiti relativi all’esecuzione dei lavori, l’impresa potrà avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni, abbattendo a un decimo l’importo complessivo e fino a un massimo di 2.500.000 euro riferito all’importo complessivo delle categorie e classificazioni e di 1.000.000 di euro riferito alle singole categorie conseguite con l’apporto di uno dei direttori tecnici;
  6. adeguata attrezzatura tecnica nei migliori cinque anni dei quindici antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la Soa, rapportata alla media annua dei migliori cinque anni degli ultimi quindici anni della cifra di affari in lavori per un valore non inferiore al 2 % della cifra d’affari, 1% per le categorie OS3, OS5, OS9, OS10, OS19, OS28, OS30 e 3% per le categorie OG3-A (nuova categoria in attesa di declaratoria), OG3-B (nuova categoria in attesa di declaratoria), OG4, OG5, OG6-A, OG6-B, OG7, OG8;
  7. adeguato organico medio annuo, sempre utilizzando i migliori cinque anni degli ultimi quindici,  dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari, di cui almeno il 40% per personale operaio o, in alternativa, dal costo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10%  della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80%  per personale tecnico titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, la SOA invierà una segnalazione alla direzione provinciale del lavoro.

 

Come già anticipato nel precedente numero, viene prevista, inoltre, una premialità (art. 89 sull’incremento convenzionale premiante) nella qualificazione per le imprese finanziariamente più strutturate con un patrimonio netto pari almeno al 5% della cifra d’affari annuale.

Modifiche previste per le categorie di qualificazione che dovrebbero passare a 55. Alcune categorie verranno suddivise (per la declaratoria occorrerà attendere il nuovo allegato in sostituzione di quello attuale):

 

  • la OG3 (strade, autostrade, ponti viadotto, ferrovie e linee tranviarie) si suddivide in OG3-A e OG3-B;
  • la OS6 (lavorazioni di finiture di opere generali in legno, plastica, metallo e vetro) si sdoppia in OS6-A e OS6-B;
  • anche la OS24 (verde e arredo urbano) si suddivide in OS24-A e Os 24-B.

Aumentano anche le classifiche di importo riportate dall’art. 80 della bozza di regolamento:

I. fino a euro 250.000

V. fino a euro 2.500.000

IX. fino a euro 10.000.000

II. fino a euro 500.000

VI. fino a euro 3.500.000

XI. fino a euro 15.000.000

III. fino a euro 1.000.000

VII. fino a euro 5.000.000

XII. illimitato

IV. fino a euro 1.500.000

VIII. fino a euro 7.500.000

 

 

Ribaditi dal regolamento i tempi utili per stipulare il contratto di nuova attestazione e per la verifica triennale: almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell’attestazione, l’impresa deve stipulare il nuovo contratto con una Soa, mentre per la verifica triennale l’impresa deve sottoscrivere il contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione non prima di novanta giorni dalla scadenza del previsto termine triennale e non oltre sessanta giorni prima di detta scadenza.

La SOA è vincolata a concludere la procedura di rilascio dell’attestazione entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA deve avvisare tempestivamente l’impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell’istruttoria, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. Trascorso il termine di centocinquanta giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o a disporre il diniego di rilascio della stessa.  

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 3349767911

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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