PERIODICO INFORMATIVO - 27 SETTEMBRE 2019
News
Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
MERCATO
ANIEM LAZIO CHIEDE AD ACEA INTERVENTO IMMEDIATO SUL SISTEMA DEGLI APPALTI
Aniem Lazio e Confapi Lazio, unitamente alla associazione territoriale di Agci (associazione delle cooperative), hanno trasmesso ad Acea una lettera nella quale contestano il sistema di appalti e di aggiudicazione dell’Azienda.
In particolare, le Organizzazioni Imprenditoriali rilevano che, nonostante incontri e confronti avviati da tempo su questo tema, emerga la persistente volontà di circoscrivere il mercato utilizzando a tal fine un ampio dimensionamento economico degli appalti messi in gara, un inidoneo sistema di selezione delle offerte, un limitato accesso alle procedure di gara e, soprattutto, criteri scarsamente trasparenti per la valutazione dei livelli di congruità delle offerte pervenute.
Le recenti modalità selettive applicate da ATO 2 Spa, che hanno comportato l’esclusione di imprese le cui offerte sono state valutate non congrue, pur discostandosi di pochi decimali da altre ritenute ammissibili, hanno confermato un comportamento che tende a penalizzare fortemente una corretta e trasparente concorrenza nelle gare indette da Acea. L’effetto degenerativo che ne scaturisce è quello di appalti aggiudicati con ribassi crescenti ad un numero ristretto di soggetti.
Ciò nonostante sia la giurisprudenza che le stesse delibere dell’Anac abbiano concordemente rilevato che il procedimento di verifica dell'anomalia e della congruità dell'offerta non deve mirare ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto
Considerazioni che risultano tanto più determinanti alla luce della posizione di monopolio della quale l’azienda beneficia nei settori specifici in cui opera e che non possono e non devono favorire e alimentare un mercato oligopolistico. Il mercato oligopolistico che oggi caratterizza questo sistema di appalti non ha peraltro favorito né un risparmio economico per Acea, né un miglioramento della qualità dei servizi.
Nella lettera si sottolinea altresì come l’Azienda continui ad essere a prevalente partecipazione di Roma Capitale ed, in quanto tale, abbia il dovere di tenere nelle dovute considerazioni la consistenza e la composizione del tessuto imprenditoriale del territorio.
Le Associazioni chiedono quindi ad Acea di rivedere in via di autotutela la scelta adottata relativamente alla valutazione dell’anomalia dell’offerta nella recente procedura relativa al terzo lotto dell’idrico e di aprire un confronto più generale sul sistema degli appalti banditi dalla stessa Azienda.
CONVENZIONE ATER – INVITALIA SU APPALTI EDILIZIA PUBBLICA
Lo scorso 26 Settembre, ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia pubblica del comune di Roma) e Invitalia (l’Agenzia per lo Sviluppo) hanno sottoscritto una convenzione presso la Regione Lazio per l’ottimizzazione delle gare di appalto.
Tra gli interventi da realizzare, rientranti nella sfera applicativa dell’intesa, è prevista la riqualificazione del complesso Corviale e delle zone del Tiburtino, Laurentino, Cesano e Tor Vergata.
L’accordo, di durata triennale, prevede, in particolare, l’affidamento da parte di ATER a Invitalia - nella sua funzione di centrale di committenza, di cui ha competenza già dal 2012 – delle seguenti attività:
- indire e gestire tutte le procedure per l’aggiudicazione dei contratti di lavori, di prestazioni di servizi, di acquisto di beni e forniture (ad eccezione degli affidamenti diretti) del Codice dei Contratti Pubblici;
- concludere accordi-quadro di lavori, servizi o forniture destinati ad ATER Roma;
- svolgere le “attività di committenza ausiliarie” ossia fornire supporto tecnico e di consulenza alle attività di committenza di ATER Roma.
I rappresentanti degli enti firmatari hanno evidenziato che “L’accordo firmato oggi costituisce un ulteriore importante strumento nel lavoro di efficientamento e trasparenza che stiamo effettuando per migliorare la gestione aziendale. Il supporto di Invitalia sarà fondamentale soprattutto per accelerare il Piano Triennale che porterà alla realizzazione di una prima tranche di 496 nuovi alloggi di edilizia pubblica su un totale di 709 previsti e all’affidamento dei relativi appalti già finanziati con 30,5 milioni dalla Regione Lazio. A ciò si aggiunge l’urgenza di svolgere in tempi brevi le procedure di gara d’appalto per un Piano di interventi di manutenzione straordinaria. La collaborazione con Invitalia assicurerà tempistiche certe ed efficacia a questi progetti nevralgici per il futuro di ATER Roma”.
Obiettivo dichiarato dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, è quello di “contribuire alla realizzazione di un importante piano di edilizia pubblica per la Capitale. Ci impegneremo, come sempre, a garantire una gestione degli appalti trasparente ed efficace attraverso una procedura interamente digitale. I dati ci dimostrano che, nel nostro ruolo di Centrale di committenza, riusciamo a dimezzare i tempi di espletamento delle gare rispetto alla media del mercato”.
EUROPA
SENTENZA DELLA CORTE UE: NO AI LIMITI PER IL SUBAPPALTO
Un’importante sentenza della Corte di giustizia europea del 26 Settembre u.s. stabilisce che limiti generalizzati all’utilizzo del subappalto, come quelli imposti dal Legislatore italiano, sono contrari alla normativa comunitaria.
In particolare viene criticata la norma del Codice dei Contratti (art. 105, comma 2) che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi. La Corte rileva che, per contrastare le infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, gli Stati membri possono rendere più rigidi i paletti previsti dalle direttive europee, ma una restrizione come quella dettata dal Codice dei contratti pubblici del 2016 sembrerebbe eccedere quanto necessario al raggiungimento di tale obiettivo. In sostanza non viene ritenuta compatibile la previsione di una soglia (al di là della quota stabilita) che fissi un limite preventivo all’utilizzo del subappalto.
La sentenza della Corte di giustizia europea scaturisce da una richiesta del TAR Lombardia (19 gennaio 2019, n. 148) con cui i giudici in merito hanno formalizzato una questione pregiudiziale relativa ai limiti per il subappalto, previsti indifferentemente per lavori, servizi e forniture. Il Tar aveva dovuto valutare l’esclusione di un’impresa da una gara indetta dalla Società Autostrade per l’ampliamento dell’A 8 (importo 85 milioni).
La Corte di giustizia europea in un passaggio della sentenza precisa che “la normativa nazionale di cui al procedimento principale vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto che superi una percentuale fissa dell’appalto pubblico in parola, cosicché tale divieto si applica indipendentemente dal settore economico interessato dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori. Inoltre, un siffatto divieto generale non lascia alcuno spazio a una valutazione caso per caso da parte dell’ente aggiudicatore” aggiungendo, anche, che “Ne consegue che, nell’ambito di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, per tutti gli appalti, una parte rilevante dei lavori, delle forniture o dei servizi interessati dev’essere realizzata dall’offerente stesso, sotto pena di vedersi automaticamente escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui l’ente aggiudicatore sia in grado di verificare le identità dei subappaltatori interessati e ove ritenga, in seguito a verifica, che siffatto divieto non sia necessario al fine di contrastare la criminalità organizzata nell’ambito dell’appalto in questione”
ANAC
DELIBERA CONTRO MAXI APPALTI DI FIUMICINO
Con la delibera n. 759 del 4 Settembre u.s., l’Anac, concludendo un’ispezione avviata nel 2016, ha rilevato forti ed evidenti anomalie sull’appalto relativo al Molo C di Fiumicino, i cui costi dai 170 milioni iniziali (base d’asta) sono lievitati a 300 milioni.
Nella lunga delibera sono state evidenziate una serie di criticità, tra le quali emerge, in particolare, l’incidenza di varianti per oltre 130 milioni.
Dopo una minuziosa ed articolata analisi della gestione contrattuale dell’appalto, l’Anac, oltre a contestare le varianti, ha rilevato altresì che:
- “in ordine all’attività di progettazione, lo sviluppo e la consegna del progetto esecutivo sono avvenuti in difformità alla tempistica programmata e contrattualmente prevista, in assenza di circostanze sopravvenute alla stipula del contratto di appalto; peraltro, ingiustificatamente non hanno trovato applicazione le penali contrattuali”.
L’Autorità ha altresì contestato la previsione e il riconoscimento all’ATI di un importo forfettario ed omnicomprensivo di € 14.200.000,00 per anticipata consegna, in aggiunta al corrispettivo d’appalto, per la remunerazione di maggiori oneri per anticipata consegna dei lavori ed il frazionamento in più contratti di subappalto delle ulteriori attività residue impiantistiche, riconducibili alla categoria OG11.
GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO: NON SEMPRE APPLICABILE IL TETTO MASSIMO PUNTEGGIO ECONOMICO DEL 30% NELL’OEPV
Il Consiglio di Stato (Sezione V- sentenza n. 5628 dell’8/8/2019) ha contestato l’automatica applicazione al punteggio economico del tetto massimo del 30% nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, lett. c Codice dei contratti).
La sentenza ha riguardato un pronunciamento del Tar Lazio che aveva respinto il ricorso di un’impresa relativo ad una procedura negoziata indetta dal Ministero Beni Culturali per l’affidamento di un servizio di vigilanza al Colosseo (valore complessivo di euro 1.984.048,66). La stazione appaltante aveva fatto ricorso alla procedura Mepa con l’applicazione di 50 punti all’offerta tecnica e 50 punti a quella economica, mentre l'art. 95, comma 10-bis del Codice, come noto, prevede che il punteggio economico non possa superare il limite del 30% (limite confermato anche dopo le recenti modifiche apportate dalla conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri).
La sentenza del Tar aveva respinto il ricorso, rilevando che la procedura negoziata senza bando tramite il sistema MEPA era stata indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti, stante la necessità di assicurare urgentemente ed indifferibilmente il servizio della vigilanza armata del Parco Archeologico del Colosseo, nelle more della conclusione della procedura CONSIP. Il Consiglio di Stato ha confermato che appare preclusa, e comunque altamente dubbia, sul piano della ratio legis, ed in ragione del generico rinvio all’art. 95, l'applicabilità della disposizione di cui al comma 10-bis alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, caratterizzantesi in termini di urgenza.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 3349767911 |