PERIODICO INFORMATIVO - 20 SETTEMBRE 2019
News
Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
LAVORI PUBBLICI
CORTE EUROPEA BOCCIA PROROGA CONCESSIONE AUTOSTRADA A12
La proroga di 18 anni della concessione relativa al tratto autostradale della A12 Livorno-Cecina è stata dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea per essere stata attuata senza adeguata procedura concorsuale. La pronuncia scaturisce dal deferimento per violazione della direttiva europea sugli appalti pubblici promossa dall’Unione Europea nei confronti del nostro Paese.
Nel maggio 2017, infatti, l’Unione Europea aveva contestato all’Italia la mancata conformazione alla normativa europea in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al disposto della Direttiva 2004/18/CE14. La questione contesa riguardava prorpio la proroga di 18 anni di un contratto di concessione di cui è titolare la Società Autostrada Tirrenica S.p.A., già titolare di concessione per la costruzione e la gestione dell’autostrada A12 Civitavecchia-Livorno. L’originaria concessione del 1969 aveva ad oggetto la costruzione dell’autostrada Livorno-Civitavecchia e prevedeva una durata di trent’anni. Nonostante il mancato adempimento agli obblighi assunti con la concessione originaria – chiaramente rappresentato dalla realizzazione di solo 56 km dei 242 km di manto stradale previsti – con due atti suppletivi la concessione è stata prorogata fino al 2028 e poi sino al 2046. La rilevata infrazione del diritto dell’Unione Europea consiste nella mancata indizione di procedure ad evidenza pubblica.
La Corte di Giustizia Europea ha ora sancito che “La Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno‑Cecina dell’autostrada A12 Livorno‑Civitavecchia senza pubblicare alcun bando di gara - si legge-, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti" relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi”.
FISCO
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI RIENTRANO NELLE SPESE DETRAIBILI
Una risposta dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre u.s. ammette la sostituzione di serramenti esterni tra gli interventi rientranti nella detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
La questione era stata sollevata a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo 20 novembre 2016 n. 222, che aveva previsto un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come, proprio in attuazione del citato decreto legislativo, il Ministero delle Infrastrutture abbia emanato un decreto ministeriale (2 marzo 2018) al quale è allegato il “Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera. In particolare, il predetto Glossario Unico contiene un’apposita colonna denominata categoria di intervento e colloca nella “manutenzione ordinaria”, tra le altre, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti di esso, ecc.”.
ISTAT
AGGIORNAMENTO SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE: RALLENTA LA CRESCITA
Il Bilancio 2019 sull’andamento delle costruzioni resta di segno positivo (+3,2%) rispetto all’anno precedente, ma nei mesi di giugno e luglio non si è registrata alcuna crescita sostanziale, ma solo un +0,1%, definito dall’Istituto come un “contenuto aumento congiunturale”.
Secondo l’Istat “i dati di giugno e luglio confermano il quadro di sostanziale stazionarietà che contraddistingue l’evoluzione dell’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni a partire da maggio 2019”. I dati possono leggersi, secondo l’Istituto, come un rallentamento nella dinamica tendenziale di crescita che resta tuttavia confermata dall’inizio del 2019.
GIURISPRUDENZA
TAR LAZIO: NO ALL’OBBLIGO DI DICHIARARE I CARICHI PENDENTI
Il Tar Lazio (11 Settembre u.s., n.10837) ha dichiarato illegittima la delibera dell’Anac che aveva sanzionato la mancata dichiarazione dei carichi pendenti del rappresentante (amministratore unico) di un’impresa subappaltatrice.
La sentenza evidenzia come “tra tali dichiarazioni vi era quella “di accettare che la Stazione Appaltante si potrà avvalere della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.”, secondo un “prestampato” a cui era apposto un “si” a margine dell’indicazione in questione.”
L’Autorità aveva applicato all’impresa una sanzione pecuniaria e relativa annotazione nel casellario informatico “configurando “colpa grave” nell’operato del soggetto dichiarante e lesione del rapporto di fiducia necessario tra le parti in una pubblica gara”.
Nella ricostruzione del caso, i Giudici hanno evidenziato, tuttavia, come non vi era stata nessuna falsa dichiarazione da parte degli operatori economici ma solo una “carenza informativa” e che “non esiste un provvedimento amministrativo diretto a censurare l’omissione dichiarativa contestata”.
Inoltre, risulta anche che i rappresentanti degli operatori economici coinvolti avevano chiarito – circostanza questa non contestata in fatto dall’Autorità – che la stazione appaltante si era limitata a chiedere alla capogruppo mandataria l’eventuale disponibilità ad eseguire l’appalto senza la partecipazione dell’impresa subappaltarice e che, alla disponibilità dimostrata in tal senso, non era seguita alcuna esclusione.
Il Tribunale rileva altresì come non sia applicabile l’art. 80, comma 12 del Codice, secondo il quale “In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto…”. La stazione appaltante, alla quale spetta la valutazione sul comportamento dell’impresa, non ha qualificato tale comportamento come falsa dichiarazione, ma solo come carenza informativa né sussiste normativa che obbliga il concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di “carichi pendenti”.
CONSIGLIO DI STATO: SOCCORSO ISTRUTTORIO ANCHE DOPO APERTURA OFFERTE.
Con una sentenza del 2 Settembre u.s. (n.6013), il Consiglio di Stato, ribaltando quanto deciso in primo grado dal Tar Toscana, ha sostenuto la possibilità di attivare il soccorso istruttorio in qualunque fase della procedura di gara, ritenendo conseguentemente legittima l’apertura delle offerte economiche anche qualora non si sia ancora concluso il procedimento istruttorio per un concorrente ammesso con riserva.
Nella procedura di gara presa in esame, acquisite le offerte ed avviato il sorteggio del criterio di individuazione della soglia di anomalia, la commissione riscontrava che uno dei partecipanti aveva presentato una polizza provvisoria relativa ad altra gara ed attivava, ai fini della acquisizione del documento corretto, il soccorso istruttorio in favore della concorrente. Dopo aver escluso un altro partecipante, il quale non aveva presentato la dichiarazione di offerta sottoscritta dal legale rappresentante, come previsto dalla lettera di invito, e data lettura dei ribassi offerti, disponeva la sospensione della gara per consentire al concorrente ammesso con riserva di fornire i chiarimenti richiesti tramite il soccorso istruttorio. Nella successiva seduta, il concorrente presentava una polizza emessa in data successiva alla data di scadenza di presentazione delle offerte e, pertanto, veniva escluso. La commissione individuava sulla base delle offerte rimaste in gara ed in virtù del criterio già sorteggiato la soglia di anomalia e, dopo avere proceduto alla esclusione automatica, procedeva all’aggiudicazione.
Il comportamento della commissione di gara era stato contestato da un’impresa per aver proceduto all’apertura delle buste economiche e calcolato la soglia di anomalia solo dopo la conclusione della fase di regolarizzazione, cui era stata ammessa una delle concorrenti, laddove, se la ridetta soglia fosse stata calcolata immediatamente, ne sarebbe discesa l’aggiudicazione in proprio favore, avendo formulato una offerta migliore.
Il Consiglio di Stato ha fornito la corretta interpretazione dell’art. 95, comma 15 del Codice Contratti (c.d. principio di invarianza) in merito “alla individuazione del momento temporale idoneo a cristallizzare le offerte” ritenendo che “la norma è chiara nell’individuarlo nella definizione, in via amministrativa, della fase di ammissione (che, naturalmente, riguarda anche la non ammissione, cioè la esclusione), includendovi, peraltro, anche la fase di regolarizzazione, che si riferisce alle situazioni in cui sia stato attivato il soccorso istruttorio. Ne discende che, nella logica della norma, la eventuale fase di regolarizzazione rientra ancora nella fase di ammissione (tanto che l’offerta ammessa al soccorso istruttorio deve ritenersi ammessa “con riserva”), di tal che solo modifiche soggettive successive all’esperimento del soccorso istruttorio sono soggette al canone di invarianza.”
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 3349767911 |