TARI
Circolare Ministero per lo Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce alcuni punti sull'applicazione della tassa rifiuti-TARI - alle attività industriali. Infatti con Circolare n ° 37259 del 12 aprile 2021, Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con il Ministero delle Finanze, ha fornito rilevanti chiarimenti sull'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) alle attività industriali.
La Circolare infatti specifica che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione del prelievo sui rifiuti, comprendendo in tale esclusione i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.
Al contrario, le superfici in cui si producono rifiuti urbani, quali, ad esempio, uffici, mense, spogliatoi o locali connessi agli stessi , restano sottoposte alla tassa sui rifiuti (TARI), sia per la quota fissa che per la variabile.
Scegliendo di conferire anche i rifiuti urbani prodotti in dette superfici possono fuori del servizio pubblico le aziende ottenere l'esclusione della parte variabile della tariffa , rimanendo dovuta solo la quota fissa.
Per ottenere l'esclusione della parte variabile della tariffa, l'azienda dovrà comunicare al comune o all'ente gestore del servizio pubblico la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta entro il 31 maggio di ogni anno . Tale scelta avrà una validità non inferiore a 5 anni , salva la possibilità, dietro la richiesta dell'utenza non domestica, di riavvalersi del sevizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.
La Circolare , inoltre, ribadisce che tutte le imprese - a prescindere dal codice ATECO di iscrizione in Camera di Commercio che decidono di abbandonare il servizio pubblico - possono essere esonerate dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonomo , previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Anche in questo caso occorre comunicare la propria scelta al Comune, o al gestore del servizio nelle aree in cui si paga la tariffa, entro il 31 maggio di ogni anno.