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PERIODICO INFORMATIVO - 14 FEBBRAIO 2025

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IL SENATO APPROVA CONVERSIONE DECRETO MILLEPROROGHESALTANO LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI

CONTRATTI PUBBLICI

Il Senato ha approvato la conversione del D.L. Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n.202); ora il testo passa alla Camera dove dovrà essere definitivamente convertito in legge entro il 25 febbraio.

Nell’iter di conversione sono stati eliminati gli emendamenti contenenti le modifiche più significative al Codice Appalti.

Una delle proposte riguardava i consorzi stabili e prevedeva che “al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara”, l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte con il decreto correttivo (eliminazione della possibilità di cumulo dei requisiti tra le imprese consorziate) fosse differita al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore emendamento riguardava lo slittamento, sempre a fine anno, dell’efficacia della norma del Correttivo in base alla quale i certificati lavori eseguiti in subappalto potevano essere utilizzati, ai fini della qualificazione, solo dai subappaltatori.

Entrambe le richieste di proroga sono state respinte dalla commissione parlamentare.

E’ stata invece trasformata solo in un ordine del giorno la richiesta di equiparare la revisione prezzi disposta per i lavori ai settori servizi e forniture. L’o.d.g., in particolare, “impegna il Governo a valutare l’opportunità di uniformare le soglie di attivazione e le percentuali di riconoscimento delle variazioni di costo degli appalti di servizi e forniture a quelle previste per gli appalti di lavori, entro il 31 dicembre 2025”.

Stralciato anche il rinvio dell'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali, che era stato disposto con la legge di bilancio 2024. Il termine quindi resta fissato al 31 marzo 2025, nonostante la richiesta di un rinvio a giugno o a dicembre. Ora si attende il decreto attuativo che darà esecuzione alla misura. 

ANAC: COMPILAZIONE CEL IN CASO DI COMPENSAZIONI PREZZI E BENI SOGGETTI A TUTELA

CONTRATTI PUBBLICI

Avendo rilevato alcune criticità operative, con un comunicato del 30 gennaio u.s., l’Anac ha fornito indicazioni in merito alla corretta compilazione dei CEL, con particolare riguardo ai maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione prezzi e ai beni soggetti a tutela.

In relazione al meccanismo revisionale, l’Autorità ha rilevato, anzitutto, come l’evoluzione normativa abbia comportato il passaggio da un regime emergenziale (c.d. decreto aiuti) a uno strutturale (revisione prezzi nell’attuale Codice Appalti). La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213) ha peraltro continuato ad estendere anche all’anno in corso i meccanismi di adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, introdotti dall’articolo 26 del d.l. 50/2022.

Ciò premesso, ha precisato Anac, “la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …” e il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato”.

In merito ai Certificati su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale, il CEL può essere utilizzato ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene.

Quando l’opera non è vincolata, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l’opzione “visto non previsto” e procedere immediatamente all’emissione del CEL. Nel caso invece, in cui il visto sia necessario, l’applicazione consente l’emissione completa del certificato solo previo inserimento da parte del RUP dell’esito della verifica effettuata dall’ente di tutela. In tali casi, lo stato “ATTESA VISTO” rende il CEL definitivo in quanto munito di n. di protocollo e anno, e mancante solo della suddetta asseverazione dell’Ente preposto.

In merito alla possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, l’Anac ha precisato che “la rigorosa lettura della norma non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene … tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25. Vale a dire che se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione”.

Ai fini della qualificazione nei casi privi di visto dovrà essere certificato che l’esecuzione dei lavori non necessiti dell’asseverazione, ammettendo anche “il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP. Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni”. 

FONDI COESIONE: AL LAZIO IL 4%

CONTRATTI PUBBLICI

Dall’analisi svolta dall’Associazione dei Comuni sui 23 Accordi di Coesione, sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio con Regioni e Province Autonome tra settembre 2023 e novembre 2024, emergono investimenti per un valore di oltre 30,5 miliardi di euro, dei quali circa 24 miliardi riguardano la programmazione ordinaria 2021-27.

In termini di ripartizione regionale la Campania si vede assegnate il 20,8% delle risorse, la Sicilia il 18,2%, la Puglia il 15% e la Calabria l’8,4%; al Lazio sono assegnate quote che sfiorano il 4%.

Il sistema comunale si troverà a gestire il 18,7% del totale delle risorse ordinarie, per un ammontare complessivo che potrà sfiorare i 4,5 miliardi di euro.

Il 73% delle risorse gestite dai Comuni e dalle Città Metropolitane è destinato a tre aree prioritarie: Ambiente e risorse naturali (23,3%), Trasporti e mobilità (32,8%), e Riqualificazione urbana (17,1%). Tra i soggetti attuatori delle risorse ordinarie compaiono anche 7 delle 14 Città Metropolitane, per un totale di oltre 370 milioni di euro. 

NUOVA ORDINANZA COSTI PARAMETRICI ILLUSTRATA DAL COMMISSARIO POST SISMA

EDILIZIA PRIVATA

L’Ordinanza che regola il nuovo contributo parametrico, approvata dalla Cabina sisma e in attesa di pubblicazione dopo il necessario passaggio alla Corte dei Conti, è stata illustrata dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ai comitati e alle associazioni durante un incontro svoltosi nei giorni scorsi al quale ha partecipato anche Confapi Aniem. 

Attraverso alcune slide illustrative (disponibili sul sito del Commissario per la ricostruzione) sono riportate le singole maggiorazioni, le modifiche apportate al Testo unico della ricostruzione privata e alcuni esempi di applicazione di particolare utilità per cittadini e tecnici.  

In particolare, si evidenziano i costi parametrici riferiti ai singoli livelli operativi e l’incidenza degli incrementi sulle diverse tipologie di lavorazioni. 

AGENZIA ENTRATE: SI’ A SUPERBONUS CON SCONTO PER SPESE SOSTENUTE DAL GENERAL CONTRACTOR ENTRO MARZO 2024

FISCO

Con la Risposta n. 26/E del 12 Febbraio u.s., l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione della norma (art.1, co.5, del DL 39/2024 – legge 67/2024) che, agli effetti della disciplina sul superbonus, condiziona l’accesso alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, al sostenimento, entro il 30 marzo 2024, di spese per lavori già effettuati, documentate da fattura.

In base alla normativa vigente, è possibile accedere nel 2024 e nel 2025 alle opzioni in presenza di delibera assemblare (per lavori condominiali) e CILAS anteriori al 17 febbraio 2023 e di sostenimento di spese, documentate da fattura, per lavori già eseguiti, entro il 30 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate precisa che le spese non devono essere necessariamente sostenute dal beneficiario del Superbonus, ma possono essere pagate anche dal General Contractor, o dall’impresa appaltatrice, a favore di subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione, anche solo parziale, dei lavori agevolati.

La stessa Agenzia che evidenzia, infine, che deve trattarsi comunque di spese relative a “lavori già effettuati” alla data del 30 marzo 2024, e non rilevano i costi sostenuti, ad esempio, per prestazioni professionali, oneri di urbanizzazione, canone per l’occupazione di suolo pubblico, ottenimento di autorizzazioni amministrative, servizi tecnici propedeutici, attività preparatorie del cantiere (acquisto materiali, installazione dei ponteggi, etc).

CONSIGLIO DI STATO: OFFERTE CON SCOSTAMENTI RISPETTO A TABELLE MINISTERIALI DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE

            GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 22/01/2025, n. 486) ha dichiarato che eventuali offerte con scostamenti significativi rispetto al valore indicato nelle tabelle ministeriali devono essere puntualmente giustificate, non valendo, a tal fine, affermazioni meramente generiche. 

Nel caso di specie, l’appellante aveva presentato un’offerta ritenuta inizialmente vincente, ma che, a seguito della verifica di congruità, veniva esclusa per due criticità: una modifica immotivata del costo della manodopera tra l’offerta iniziale e i giustificativi presentati successivamente e il mancato rispetto dei requisiti previsti dal capitolato relativamente all’impiego di personale professionalmente qualificato poiché vi era un’eccessiva presenza di apprendisti e neoassunti. 

Il Consiglio di Stato ha, quindi, disposto una verifica tecnica da parte del Ministero del Lavoro, che ha confermato l’assenza di adeguate giustificazioni in merito alla modifica del costo del personale e l’insufficienza del numero di lavoratori esperti al fine di garantire la corretta esecuzione dell’appalto. 

I Giudici hanno pertanto confermato la legittimità dell’esclusione dalla gara e, di conseguenza, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’immodificabilità dell’offerta è un principio fondamentale per la trasparenza e la regolarità delle gare pubbliche, evidenziando altresì che il rispetto dei requisiti di qualificazione del personale è un elemento imprescindibile per la validità dell’offerta. 

LEGITTIMA L’ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER ERRATA O INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL DGUE

            GIURISPRUDENZA 

Il Tar Calabria (Sent. n. 259 del 7 Febbraio 2025) si è espresso favorevolmente rispetto all’attivazione del soccorso istruttorio in caso di errata o incompleta compilazione del Dgue.

La ricorrente aveva sostenuto che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere l’impresa, senza attivare il soccorso istruttorio, poiché, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare “il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara”. 

Tesi respinta dal Tar secondo il quale “l’inesatta compilazione del DGUE, che rende ambigua la dichiarazione, legittima l’esercizio del soccorso istruttorio. Risponde, infatti, al principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa, la regola secondo cui l’amministrazione, in sede di procedura evidenziale, è tenuta ad attivarsi, a mezzo soccorso istruttorio ovvero richiedendo appositi chiarimenti, per evitare l’esclusione dalla gara di un operatore economico dovuta al solo fatto di aver prodotto una documentazione incompleta od irregolare sotto il profilo formale, in conformità al principio del favor partecipationis”.

SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI

 

Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:

  • informazioni sulle nuove gare d’appalto, in base al territorio, al settore merceologico, alle categorie di lavori, ai servizi e forniture di proprio interesse;
  • recupero dei dati sulle gare d’appalto;
  • monitoraggio di tutte le piattaforme telematiche, M.e.P.A., sistemi regionali, oltre a tutti i siti istituzionali della P.A., albi pretori, ecc;
  • news costanti sul mondo degli appalti (aggiornamenti normativi, sentenze, pareri). 

Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link:

https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ 

Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo:

https://confapilazio.fareappalti.it/pages/login.php

 

 

 

 

 

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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