
PERIODICO INFORMATIVO - 07 FEBBRAIO 2025
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IN EVIDENZA
MIT: TUTTE LE CATEGORIE SOA SONO A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
CONTRATTI PUBBLICI
In un recente parere di precontenzioso (n.3255 del 30 gennaio 2025), il Ministero Infrastrutture ha confermato che, in considerazione delle modifiche apportate al Codice Appalti dal decreto correttivo n.209/2024, tutte le categorie Soa devono considerarsi a qualificazione obbligatoria.
L'art. 71 del D.Lgs. 209/2024, in particolare, è intervenuto sull'art. 226 del D.Lgs. 36/2023, introducendo l'art. 3-bis ai sensi del quale: "a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80".
Di conseguenza, secondo l’Ufficio giuridico del Ministero, tale abrogazione comporta che tutte le categorie scorporabili siano a qualificazione obbligatoria.
MIT: CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO
CONTRATTI PUBBLICI
Con il parere n. 3225 del 30 Gennaio, il Ministero Infrastrutture ha risposto a una serie di quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche sulla corretta gestione del procedimento relativo all’affidamento diretto.
Viene evidenziato, anzitutto, che tale affidamento costituisce una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso. Il Ministero ricorda altresì come l’Anac (parere n. 410/2024) abbia certificato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi (c.d. affidamento diretto procedimentalizzato).
In merito all’applicazione delle indagini di mercato finalizzate ad avviare una procedura negoziata (allegato II.1 del Codice Appalti), il Ministero precisa che tali disposizioni trovano applicazione solo per le procedure negoziate.
Come rilevato dalla stessa ANAC (cfr. Delibera n.424 del 19 settembre 2023), inoltre, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara”. Il Mit precisa che il preventivo “non è un’offerta formale, e la relativa richiesta è finalizzata alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi l’offerta individuata. Ciò comporta che la stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto de i principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato all’art. 35 del d.lgs. 36/ 2023”.
Il Ministero, infine, risponde negativamente alla domanda, relativa all’affidamento diretto svolto tramite trattativa diretta sul Mepa, se debba essere pubblicato “anche uno specifico avviso sull’esito della procedura, oltre alla determina di affidamento”.
INL: INDICAZIONI SU PATENTE A CREDITI E MANCANZA DI DURF PER IMPRESE ATTIVE DA MENO DI TRE ANNI
SICUREZZA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nuova faq (n.28) sulla richiesta di patente a crediti in caso di mancanza del Durf per attività avviata da meno di tre anni, precisando che, in questo caso, dovrà essere indicata come opzione: requisito “NON OBBLIGATORIO”.
Le imprese che hanno già effettuato la richiesta della patente non dovranno comunque chiedere alcuna rettifica. Di seguito il testo integrale della risposta dell’Ispettorato.
Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
LE LINEE GUIDA DEL MIT SUL “SALVA CASA”
EDILIZIA PRIVATA
Il Ministero Infrastrutture ha pubblicato sul proprio sito le linee guida sui criteri interpretativi relativi al d.l. n.69/2024, convertito con legge n.105/2024, c.d. decreto salva casa.
Il documento, che contiene anche faq, “ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo del provvedimento in esame e facilitarne l’attuazione da parte delle amministrazioni competenti e di fornire ai cittadini linee di orientamento e di indirizzo, indicazioni di massima e, per quanto possibile, suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le procedure edilizie. Le linee di indirizzo e criteri interpretativi contenuti nel presente documento sono fornite a titolo informativo e non hanno valore vincolante. Esse rappresentano orientamenti applicativi che possono essere soggetti ad integrazioni o aggiornamenti”.
Le linee guida si compongono di quattro sezioni dedicate allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del Testo unico), al mutamento della destinazione d’uso (articolo 10, comma 2, e 23-ter del Testo unico), alla semplificazione delle procedure finalizzate a sanare o regolarizzare situazioni di difformità edilizia parziali o relative a variazioni essenziali e all’adeguamento degli standard edilizi alle trasformazioni del contesto sociale ed urbano. Si segnalano, in particolare, le seguenti indicazioni:
- Stato legittimo degli immobili: la verifica richiesta dal Decreto legge in merito alla legittimità dei titoli pregressi può essere presunta qualora nella modulistica siano stati indicati gli estremi dei suddetti titoli. Le difformità oggetto di fiscalizzazione o rientranti nella disciplina sulle tolleranze potranno essere considerate pienamente sanate anche ai fini della dimostrazione dello stato legittimo attraverso la mera esibizione del pagamento della sanzione o la dichiarazione del tecnico asseveratore;
- Cambi d’uso: per l’applicazione delle semplificazioni previste viene precisato che le condizioni non potranno essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, ma dovranno essere individuate dai competenti enti territoriali con apposite determinazioni. In tema di oneri urbanistici, è’ stato confermato che il mutamento di destinazione d’uso cd. verticale relativo ad una singola unità immobiliare non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi, né al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento di quelli di urbanizzazione secondaria;
- Tolleranze: la soglia di tolleranza applicabile sarà sempre quella del 2 per cento, sia nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato prima del 24 maggio 2024, sia nel caso in cui si stato realizzato successivamente.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture ha avviato una consultazione pubblica fino al 21 febbraio p.v. per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni, individuando le seguenti tematiche:
- Inquadramento dei vincoli derivanti dalla disciplina statale in rapporto alle competenze regionali alla luce della riforma del titolo V;
- Semplificazione normativa tra normativa primaria, secondaria e regionale;
- Riordino e revisione delle tipologie di intervento edilizio (edilizia libera, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica);
- Revisione della disciplina nella demo-ricostruzione tra la disciplina edilizia e urbanistica;
- Razionalizzazione dei titoli abilitativi relativi a ciascuna delle tipologie di intervento edilizio;
- Semplificazioni procedurali per il rilascio o la formazione dei titoli abilitativi (coordinamento tra diverse amministrazioni competenti, tempi del procedimento, esito del procedimento in relazione anche al silenzio assenso);
- Definizione delle diverse tipologie di difformità (assenza titolo, totale difformità variazione essenziale parziale difformità e tolleranze);
- Distinzione tra procedure e titoli abilitanti l’intervento ovvero in sanatoria;
- Semplificazione della disciplina in materia di cambi di destinazione d’uso (fattispecie e procedimento) in relazione alle diverse tipologie di immobili e zone territoriali omogenee;
- Stato legittimo immobiliare e relativi titoli legittimanti;
- Individuazione di strutture di supporto ai comuni nell’ambito dello svolgimento delle funzioni in materia edilizia;
- Normative tecniche delle costruzioni;
- Aggiornamento della disciplina in materia di costruzioni e coordinamento con la disciplina edilizia;
- Coordinamento della disciplina edilizia e urbanistica;
- Digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’anagrafe e del fascicolo digitale delle costruzioni e interoperabilità delle banche dati;
- Rigenerazione urbana;
- Razionalizzazione della disciplina relativa alla gestione di immobili abusivi;
- Semplificazione della disciplina delle sanzioni e razionalizzazione delle agevolazioni tributarie in caso di interventi abusivi;
- Coordinamento normativo della disciplina del Testo unico con la disciplina secondaria sulle definizioni.
AGENZIA ENTRATE: SOA NECESSARIA ANCHE PER I BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS
FISCO
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico quesito, ha confermato al necessità dell’attestazione Soa anche per accedere alla detrazione diretta prevista dai bonus diversi dal superbonus.
Viene precisato, al riguardo, che l’art. 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce tale requisito (da dimostrare al momento della sottoscrizione del contratto) per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, sia per l’appaltatore che per i subappaltatori.
L’Agenzia richiama la circolare n.10/E del 20 aprile 2023, nella quale si evidenzia che “in considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni Soa” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del decreto Rilancio”.
SI’ AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE DOCUMENTI A COMPROVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Campania (Sent. n. 855 pubblicata il 31 gennaio u.s.) ha ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio per l’integrazione di documenti finalizzati a dimostrare la capacità tecnico professionale dell’impresa.
Il caso specifico riguardava, in particolare, la mancata dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di “regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi”.
Richiamando precedenti pronunce giurisprudenziali il Tar ha evidenziato come non si possa “escludere il soccorso istruttorio nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. L'istituto del soccorso istruttorio deve, infatti, ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali in quanto la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici ed all'Amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario”.
RTI: PREMIALITA’ DEVE ESSERE RICONOSCITUTA ANCHE IN CASO DI REQUISITO POSSEDUTO DA UN SOLO COMPONENTE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sent. n. 2325 del 3 febbraio u.s.) che, in caso di partecipazione di un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), il punteggio premiale debba essere attribuito anche se il requisito è posseduto da un solo componente. Ciò a seguito della scomparsa della distinzione tra raggruppamenti verticali, orizzontali e misti nel nuovo Codice Appalti.
Nell’attuale normativa, la partecipazione in raggruppamento comporta la responsabilità solidale di tutti i suoi componenti. Pertanto:
a) ogni impresa parte del raggruppamento è chiamata a rispondere di ogni danno prodotto nell’esecuzione del contratto, indipendentemente dal soggetto del raggruppamento che lo ho causato e dalla quota che ha assunto;
b) la Stazione Appaltante può agire nei confronti di qualsiasi membro dell’RTI per il risarcimento del danno.
Le prestazioni indicate in offerta tecnica sono assicurate non dal singolo componente il raggruppamento, ma dal suo complesso, indipendentemente dal soggetto che la esegua o che possieda l’elemento premiale.
Secondo il Tar “secondo il nuovo codice dei contratti è consentita la presentazione di un’offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti. Ne deriva – quanto al profilo censurato – che il possesso del requisito (anche) da parte di una sola impresa del raggruppamento determina un vincolo di responsabilità al quale, conseguenzialmente, non può che corrispondere a fortiori la riferibilità del relativo requisito (nella specie garantito dalla certificazione modello 231)”.
SERVIZIO CONFAPI ANIEM LAZIO - FARE APPALTI
Confapi Aniem Lazio, in collaborazione con “Fare Appalti”, offre alle imprese associate il servizio gratuito attraverso il quale è possibile acquisire quotidianamente l’aggiornamento sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture e, in particolare:
Per procedere all'attivazione occorre compilare il modulo contenente i dati anagrafici dell’azienda e le categorie d’interesse (per il settore lavori) accedendo al seguente link: https://www.fareappalti.it/confapi-lazio-attivazione-convenzione/ Successivamente, l’azienda riceverà le credenziali che potrà utilizzare per accedere al servizio collegandosi al seguente indirizzo: |
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