PERIODICO INFORMATIVO - 16 DICEMBRE 2022
News
IN EVIDENZA
ACCORDO NAZIONALE SULLA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA: DAL 1° MARZO PROCEDURA DI ALERT PER TUTTI I CANTIERI
LAVORO
Le parti sociali operanti nel settore dell’edilizia hanno sottoscritto un accordo che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2023, l’attivazione di un meccanismo finalizzato a verificare il rispetto della congruità della spesa per la manodopera nei cantieri edili pubblici e privati relativi a lavori di importo superiore a 70.000 euro.
Il sistema, che si propone di dare attuazione al D.M. n.143/2021, introduce una procedura di alert attraverso una serie di mail con posta certificata.
L’accordo nazionale prevede, come anticipato, l’integrale entrata in vigore dal 1° marzo prossimo, ma introduce anche una fase transitoria disponendo che “per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021), le Casse edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell’attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un’autodichiarazione dell’impresa avente ad oggetto, ad esempio, l’utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili”.
Il sistema automatico, denominato “Edilconnect” è così articolato:
- invio in automatico di una pec, sia all'impresa che al committente, per comunicare che il cantiere è soggetto a verifica di congruità;
- ulteriore invio all'impresa, ogni terzo giorno del mese, dei dati sulla congruità dei vari cantieri denunciati;
- ulteriore pec all’impresa e al committente, 20 giorni prima della fine del cantiere (per i lavori di durata almeno pari o superiore a 30 giorni), per ricordare di chiedere la verifica della congruità prima del saldo e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione.
Se il cantiere risulta congruo, la cassa edile invita, tramite pec, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “verifica attestazione congruità” e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione (questi ultimi riportati nella stessa Pec).
Qualora il cantiere, invece, non risulti congruo, la procedura prevede che il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di chiusura del cantiere venga inviata all'impresa una pec per segnalare la non congruità e il diniego dell'attestazione. In tale comunicazione “sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in Bni e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del Durc on-line».
Per i lavoratori autonomi e per le imprese artigiane il sistema dovrà attenersi “all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato”.
Le parti sociali si incontreranno entro il 31 gennaio p.v. per l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.
CODICE APPALTI: PRIMO PASSAGGIO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONTRATTI PUBBLICI
Il nuovo Codice Appalti dovrebbe approdare nel Consiglio dei Ministri di venerdì 16 dicembre, per il primo passaggio, prima di continuare l’iter parlamentare e pervenire alla definitiva approvazione entro il prossimo 31 marzo 2023.
In settimana il Consiglio di Stato ha pubblicato sul proprio sito una versione aggiornata dello schema di Codice che era stato consegnato al Governo il 20 ottobre scorso, privo ancora degli allegati. Il testo contiene una relazione illustrativa per ogni singolo articolo (una sorta di manuale applicativo) che dovrebbe, di fatto, sostituire le precedenti “linee guida non vincolanti”; ciò, unitamente ai 35 allegati, dovrebbe rendere il Codice immediatamente esecutivo, sostituendo decreti attuativi, regolamenti (compreso il Regolamento Generale - Dpr 207/2010) e linee guida. Lo Schema contiene un numero di articoli analogo al Codice vigente (219 a 220), ma ne riduce i commi e di quasi un terzo parole e caratteri utilizzati.
Il nuovo elaborato del Consiglio di Stato tiene conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra lo stesso Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate.
Rispetto alla precedente versione già illustrata, viene fissata a 500.000 euro la soglia per l’affidamento diretto dei lavori e viene innalzato sopra tale limite l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti, vengono valorizzati i criteri minimi ambientali e le clausole sociali, viene introdotto un supporto tecnico in grado di rispondere tempestivamente ai fruitori del Codice, soprattutto nella prima fase temporale di applicazione.
Dalla riscrittura del Codice emergerebbe una riduzione dei poteri di vigilanza dell’Anac, già intervenuta in queste ore per criticare, in particolare, l’innalzamento della soglia degli affidamenti diretti, l’eliminazione della gestione dell’elenco delle stazioni appaltanti, la riduzione delle verifiche sulle Soa.
SUPERBONUS: GLI EMENDAMENTI DELLA COMMISSIONE BILANCIO SULLA CESSIONE CREDITI
FISCO
Nell’ambito dell’iter di conversione del decreto Aiuti quater in commissione Bilancio al Senato sono stati riformulati gli emendamenti correttivi sulla disciplina del Superbonus che dovrebbero essere sottoposti all’approvazione dell’Aula nell’inizio della prossima settimana per poi passare all’esame della Camera.
L’attenzione è concentrata principalmente sullo sblocco dei crediti e sul periodo di proroga Cilas per poter continuare a usufruire del 110%.
Sul primo aspetto verrebbe introdotta la possibilità di una quinta cessione a disposizione per banche, gruppi bancari e assicurazioni. L’ulteriore possibilità di cessione sarebbe applicata anche alle cessioni e agli sconti in fattura comunicati in data anteriore a quella della legge di conversione del decreto.
Verrebbe inoltre prevista per le imprese che hanno crediti bloccati la possibilità di ricorrere a prestiti bancari con la garanzia Sace per erogazioni “strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità” delle imprese di costruzioni che realizzano interventi di superbonus (resterebbero esclusi dal nuovo meccanismo gli altri bonus edilizi). L’impresa potrà chiedere un finanziamento garantito Sace fino a otto anni; la banca, dopo aver verificato la presenza dei requisiti e effettuata l'istruttoria creditizia, procederà ad inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di Sace che le assegnerà un Codice unico identificativo emettendo la garanzia, contro garantita dallo Stato, consentendo alla banca di erogare il finanziamento. Il limite di importo dei finanziamenti ottenibili dovrebbe essere determinato dal 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre bilanci.
Il testo dell’emendamento prevede che l'applicazione sarà circoscritta agli importi maturati fino al termine di operatività del superbonus al 110%. Nelle ultime ore sembra si sia trovato un accordo per la proroga delle Cilas al 31 dicembre, che verrebbe introdotta con un ordine del giorno votato in Senato nell’ambito del decreto Aiuti quater e da un successivo emendamento nella Legge di Bilancio, tutto preceduto da un comunicato (resta fermo comunque il limite del 24 novembre per le delibere condominiali).
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, infine, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti ha comunicato che, secondo i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, per il periodo ottobre 2020-novembre 2022 l'ammontare dei crediti è pari 99,4 miliardi di euro dei quali 52,1 relativi al superbonus 110% e 24,8 miliardi relativi al bonus facciate.
IN GAZZETTA GLI SCHEMI TIPO SU GARANZIE FIDEIUSSORIE E POLIZZE ASSICURATIVE
CONTRATTI PUBBLICI
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2022, n. 291, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.193 recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 1 03 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.
Il Decreto si compone di due allegati: nel primo (All.A) sono riportati gli schemi delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative previste dal Codice dei Contratti; nel secondo (All.B) sono presenti le schede tecniche.
Come specifica il Decreto, le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti.
In questo caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all’importo complessivo garantito, la solidarietà nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilità piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante.
SISMA 2016: APPROVATO ELENCO DI INTERVENTI DA METTERE IN GARA ENTRO IL 31 MARZO
FISCO
Con l’Ordinanza n.129/2022, firmata il 13 dicembre u.s. dal commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, vengono definiti oltre 400 interventi nei territori di Lazio, Umbria e Abruzzo, per un valore complessivo di circa 390 milioni.
Nel Lazio sono previsti interventi per oltre 100 milioni: 62 opere per un valore di 61 milioni nel settore della rigenerazione urbana e 52 opere pubbliche per un importo di 46 milioni.
Entro il 31 gennaio 2023, per ciascuna delle opere indicate il soggetto attuatore dovrà inviare all’Ufficio speciale per la ricostruzione e al Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative dell’intervento, con contestuale nomina del Rup per ciascun intervento.
Il Rup, a sua volta, entro il 31 marzo “dovrà perentoriamente, pena l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Vice Commissario (cioè del presidente della Regione interessata, ndr) aver avviato le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento ovvero aver conferito l'incarico per i servizi oggetto di affidamento diretto”.
LEGITTIMA L’ESCLUSIONE DALLA GARA IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
GIURISPRUDENZA
Il TAR Lazio, con la sentenza n.16558/2022, respingendo il ricorso presentato da un raggruppamento di imprese escluso da una procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato, ha affermato che la mancata apposizione della firma digitale sull’offerta tecnica rende impossibile l’attribuzione di valore giuridico alla volontà contrattuale dell’operatore, per cui la sua esclusione dalla procedura di gara è legittima.
Secondo i Giudici “la sottoscrizione è essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell'atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest'ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta)".
Nel caso specifico, la firma digitale, componente essenziale dell’offerta atta a renderla giuridicamente attribuibile al partecipante alla gara, era espressamente prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis.
Né può essere richiamato il soccorso istruttorio. L’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce, infatti, che “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
Seguiteci sui nostri canali social:
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/confapiroma
TWITTER: https://twitter.com/ConfapiL
FACEBOOK: https://www.facebook.com/confapiroma