PERIODICO INFORMATIVO - 02 DICEMBRE 2022
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ENEL X CONGELA CESSIONE DEI CREDITI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
In merito alla cessione dei crediti derivanti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi e all’iniziativa avviata dalla nostra Associazione con ENEL X, si segnala che la stessa azienda, nei giorni scorsi, ha reso noto che tutte le attività propedeutiche alla cessione e monetizzazione dei crediti sono state congelate fino a nuove comunicazioni.
L’improvvisa presa di posizione di ENEL X è riconducibile soprattutto all’incerto contesto di mercato e alle difficoltà ad operare per i soggetti cessionari del credito, alla luce degli ultimi sviluppi normativi, giurisprudenziali, all’ingente domanda in carico ed alle numerosissime pratiche arretrate da smaltire.
ENEL X non è nelle condizioni al momento di affermare se, quando ed in quali termini verrà ripristinata la piena operatività.
Sarà naturalmente tempestivamente comunicato qualsiasi eventuale aggiornamento qualora l’attuale scenario dovesse mutare.
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. AIUTI QUATER: LE PROPOSTE DI MODIFICA SU SUPERBONUS E CESSIONE CREDITI
ECONOMIA
E’ iniziato alla 5a Commissione (Bilancio) del Senato il percorso parlamentare per la conversione in legge del D.L. Aiuti quater (decreto legge 18 novembre 2022, n.176); entro le ore 12 di venerdì 2 dicembre è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
In primo piano il pacchetto di emendamenti alla disciplina del Superbonus.
In particolare, l’attenzione è concentrata sul termine dopo il quale non sarà più possibile applicare il 110% e sui possibili interventi per sbloccare la cessione dei crediti.
Anche da parte del Governo, ed in particolare del gruppo di Fratelli d’Italia, è stato proposto di posticipare il termine di deposito della Cilas al 31 dicembre o a 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Più delicato il tema dello sblocco dei crediti fiscali maturati dalle imprese, considerata l’indisponibilità dei soggetti finanziari ad acquistarli, sia per l'esaurimento della capacità di assorbirli che per il timore di sequestri in caso di frodi, anche in considerazione dell’orientamento della recente giurisprudenza illustrato di seguito.
Su questo fronte stanno emergendo le proposte di sbloccare i crediti già maturati attraverso lo strumento degli F24 e di prevedere la possibilità per le banche di compensare parzialmente gli stessi F24 dei clienti con i crediti fiscali edilizi.
Sui contenuti di questi emendamenti sembra esserci un’ampia convergenza; occorre tuttavia attendere le valutazioni del Ministero dell’Economia per verificare l’impatto sui vincoli di bilancio.
CONFAPI ANIEM CON FILIERA COSTRUZIONI: PRONTI A COLLABORARE PER LA RISCRITTURA DEL NUOVO CODICE APPALTI
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Con un comunicato congiunto, Confapi Aniem e le altre Organizzazioni imprenditoriali operanti nel settore delle costruzioni hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare con il Governo per la riscrittura del Codice Appalti, che dovrebbe entrare in vigore entro il 31 marzo 2023, scadenza prevista dal Pnrr che impone anche l'entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi entro il successivo mese di giugno.
Come noto, nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha trasmesso un testo (230 articoli) sul quale sono ora attese le valutazioni del Ministero Infrastrutture; il Ministro Salvini ha peraltro preannunciato un primo passaggio in Consiglio dei Ministri entro la metà di dicembre. Le Associazioni hanno sollecitato l’attivazione immediata di un confronto per condividere un testo normativo in grado di coniugare semplificazione, trasparenza e rispetto della concorrenza.
“La filiera delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato Edilizia, Assistal, Claai, Cna Costruzioni, Confapi Aniem, Confcooperative Lavoro e Servizi, Fiae Casartigiani, Legacoop Produzione e Servizi, Oice, Ucsi), consapevole della nuova sfida che la attende per la realizzazione dei lavori del Pnrr e non solo, è pronta a dare il proprio contributo per un nuovo Codice degli appalti.
A tal fine le associazioni di categoria e i professionisti del settore, pur consapevoli della estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per la riforma dettati dalle scadenze negoziate con la Ue e ringraziando il Consiglio di Stato per il lavoro svolto e il Governo per la disponibilità al confronto, chiedono di poter essere coinvolte con l'obiettivo di dotare il Paese di uno strumento cruciale per l'avvio dei cantieri e non ripetere gli errori del passato.
Con questo spirito la filiera si propone di fornire massima collaborazione alla riscrittura delle norme, partendo da uno schema normativo ufficiale, completo dei numerosi allegati previsti, al momento ancora mancanti, per arrivare a un testo che possa tener conto del contributo di chi tutti i giorni si confronta in cantiere con le regole. Ciò nell'interesse pubblico a una piena, efficace e veloce realizzazione delle opere.
Lo scopo è quello di arrivare in tempi brevi a un Codice con norme snelle che garantiscano trasparenza, concorrenza e efficienza, per consentire al settore delle costruzioni di continuare a dare il suo contributo per la crescita del pil e dell'occupazione”.
QUALIFICAZIONE SOA PER LE IMPRESE IN CONCORDATO: I CHIARIMENTI DELL’ANAC
CONTRATTI PUBBLICI
Con un Comunicato del 16 novembre u.s., l’Anac ha fornito alcuni importanti chiarimenti in relazione agli effetti sulla qualificazione delle imprese, conseguenti all’applicazione del Codice della crisi d’impresa (d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14).
In particolare, l’Autorità distingue le ipotesi di concordato ordinario e concordato per la continuità d’impresa (introdotto con l’art. 186-bis del D.L. n. 83/2012).
Mentre la sottoposizione dell’impresa al fallimento o a procedure similari rappresenta una causa ostativa o di impedimento alla partecipazione alle gare e all’accesso alla qualificazione, il concordato con continuità aziendale risulta finalizzato proprio a consentire il ritorno in bonis dell’imprenditore e la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Ne deriva l’esclusione obbligatoria e automatica nonché l’impossibilità di qualificazione per l’operatore economico in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; sono ammesse, invece, sia la partecipazione che la qualificazione per l’ipotesi di concordato con continuità aziendale.
CASSAZIONE: CESSIONE NULLA PER I CREDITI ACQUISITI IN BUONA FEDE MA INESISTENTI
GIURISPRUDENZA
Il già complesso tema della cessione dei crediti è stato ulteriormente colpito da alcune recenti sentenze della Cassazione che, smentendo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, hanno sancito la responsabilità in capo a chi in buona fede accetta la cessione di un credito rivelatosi successivamente inesistente.
Secondo la Cassazione, i crediti d’imposta acquistati da soggetti successivamente indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato per beneficiare indebitamente del superbonus, risultano inutilizzabili anche da chi li ha rilevato il credito in buona fede. Conseguentemente è legittimo il sequestro preventivo e il blocco del credito nel cassetto fiscale.
Nell’ultima sentenza (n. 45588 depositata lo scorso 1° dicembre) la Cassazione, dopo aver ribadito che il diritto a fruire del credito di imposta è strettamente legato alla detrazione, rileva come il cessionario sia “difficilmente qualificabile come persona estranea al reato”, anche in considerazione del vantaggio economico che trae dalla cessione.
Le attività di vigilanza in capo al cessionario, secondo i Giudici, emergerebbero dalle prescrizioni che “erano comunque imposte al cessionario dalla normativa antiriciclaggio del Dlgs n. 231/2007”; sarebbe quindi stata necessaria “un’attività di controllo preventivo e non già successivo alla monetizzazione dei crediti”.
Precedentemente, nella circolare n°24/E 2020, l’Agenzia delle Entrate aveva diversamente dichiarato che se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta. La Cassazione, con le diverse sentenze emesse nelle ultime settimane, cambia radicalmente valutazione ipotizzando in sostanza la sussistenza di un atteggiamento colposo del cessionario, per mancata vigilanza.
GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL’ENTE APPPALTANTE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 9877 del 10 novembre u.s.) ha confermato la natura discrezionale della valutazione spettante alla stazione appaltante sui gravi illeciti professionali ai fini dell’esclusione dalla gara.
Tale valutazione è volta in particolare ad apprezzare “se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità”.
In questo contesto non rilevano di per sé le diverse valutazioni operate da altre stazioni appaltanti sui medesimi fatti, essendo preminente “la discrezionalità e l’autonomia di ciascuna stazione appaltante in merito”, così che “ben può accadere che due stazioni appaltanti, chiamate a valutare le medesime pregresse vicende professionali di uno stesso operatore economico, diano giudizi opposti, l’una dicendo affidabile quel che l’altra ritenga non affidabile, senza che si possa dire sol per questo l’uno o l’altro provvedimento sia viziato da eccesso di potere”.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.
Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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