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PERIODICO INFORMATIVO - 14 OTTOBRE 2022

News

 

IN EVIDENZA

RINNOVATA LA PARTE ECONOMICA DEL CCNL CONFAPI ANIEM

SINDACALE

Lo scorso 11 Ottobre Confapi Aniem e le Organizzazioni Sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil hanno sottoscritto il rinnovo della parte economica del CCNL con decorrenza dal 1° Ottobre 2022 al 30 Giugno 2024.

Il rinnovo prevede un aumento di 92 euro al I° livello (operaio comune) fino ai 184 euro al VII° livello (impiegato quadro). La prima tranche dell'incremento, pari a 60 euro (parametro 100 operaio comune), scatta immediatamente a partire dal 1° ottobre di quest'anno; la seconda è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’intesa si applica ai rapporti di lavoro in corso a Ottobre 2022 e a quelli successivamente instaurati.

Continua la trattativa per definire l’accordo complessivo riguardante tutti gli altri istituti contrattuali in discussione, quali formazione, sicurezza, bilateralità e inquadramento.

 

PUBBLICATO IL DECRETO PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 11,50% IN EDILIZIA NEL 2022

SINDACALE

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il 12 ottobre u.s. il decreto ministeriale del 5 settembre 2022 (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia) che conferma la riduzione contributiva dell’11,50% per i datori di lavoro dell’edilizia nell’anno 2022.

La riduzione tra origine dall’art.29 della legge n.341/1995, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2019.

Sono ora attese le istruzioni dell’Inps per l’applicazione della misura.

 

IL DECRETO SULLE VIOLAZIONI FISCALI NON DEFINITIVE: ESCLUSIONE SE AMMONTANO AL 10% DELL’APPALTO E 35.000 EURO

CONTRATTI PUBBLICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre u.s. il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente “disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

A tal fine rilevano le violazioni, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, almeno pari al 10% del valore dell'appalto e comunque a 35.000 euro. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. 

Il decreto, che attua quanto previsto dall’articolo 80, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice Appalti), precisa che si   considera   violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: 

  1. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  2. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  3. notifica di cartelle di pagamento concernenti   pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione. 

Le violazioni non rilevano ai   fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico, anche se non passata in giudicato.

 

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO SU SOSTITUZIONE CONSORZIATA E AFFIDAMENTO ESTERNO DELLA VERIFICA REQUISITI

         CONTRATTI PUBBLICI

Il Servizio Contratti Pubblici del Mims (Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) ha fornito un parere sulla possibilità per un consorzio stabile di sostituire, dopo l’aggiudicazione, l’impresa esecutrice individuata in fase di gara.

Il Ministero ha evidenziato quanto espresso dalla giurisprudenza maggioritaria secondo cui la sostituzione dell’impresa consorziata designata ai fini dell’esecuzione sia ammissibile a condizione che:

  1. a) la modifica soggettiva avvenga esclusivamente in diminuzione” e non “per addizione”, e quindi solo internamente e senza innesti dall’esterno;
  2. b) la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata;
  3. c) il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell’affidamento;
  4. d) l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

Il Servizio giuridico del Ministero è anche intervenuto sulla possibilità di affidare all'esterno il compito di verificare i requisiti tecnici dei concorrenti, in caso di carenza nell’organico della stazione appaltante. 

Tale facoltà sussiste, secondo il Ministero, e rientra nelle attività di supporto al Rup, ma occorre che sia attestata dal dirigente competente l’assenza di personale adeguato e che siano rispettati i principi di pubblicità e di trasparenza, garantendo che i soggetti preposti a tale compito abbiano “le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali”. 

Viene, infine, precisato che solo “le valutazioni tecniche possano essere esternalizzate, atteso che, invece, l'attività meramente valutativa in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 resta sempre in capo alla stazione appaltante e al Rup”.

 

IL 16 NOVEMBRE CLICK DAY PER IL BANDO INAIL

CONTRIBUTI SICUREZZA

Il 16 novembre p.v., alle ore 11.00, scatterà il click-day per assegnare i fondi da oltre 273 milioni previsti dal bando Inail Isi 2021, con contributi a fondo perduto pari al 65% della spesa per progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A partire dal 28 ottobre si potrà avviare la procedura di registrazione allo sportello informatico per poi effettuare l’inoltro della domanda nel corso del click-day del 16 novembre.

A partire dalle ore 10 dello stesso 16 novembre, procedendo all’autenticazione, il richiedente visualizzerà una pagina di attesa. Dalle ore 11.00 alle ore 11.20 dello stesso giorno sarà poi visualizzabile, aggiornando la pagina, il modulo per la convalida e l’invio della domanda.

Entro 14 giorni dall’apertura dello sportello informativo, Inail pubblicherà gli elenchi cronologici provvisori, dai quali emergeranno i tempi di invio di ciascuna istanza. Sulla base di questi tempi e in base all’ordine di ricevimento, l’Istituto assegnerà i fondi.

Ogni impresa dovrà indicare un’unica persona incaricata dell’invio della domanda, pena l’esclusione dal bando.

L’Inail informa, al riguardo, che “qualora fosse riscontrata in modo certo e inequivocabile la partecipazione simultanea alla fase di invio della domanda on-line da parte di più soggetti che utilizzano lo stesso codice identificativo o da parte dello stesso soggetto che ricorre all’apertura contemporanea di più sessioni sullo stesso dispositivo o dispositivi diversi con le medesime credenziali, l’Inail procederà all’annullamento della domanda con conseguente non ammissione al finanziamento”.

 

AGENZIA ENTRATE RETTIFICA CONDIZIONE PER USUFRUIRE DEL SUPERBONUS NELLE UNIFAMILIARI

FISCO

L’Agenzia delle Entrate ha rettificato alcuni passaggi della circolare n. 33/E del 6 ottobre scorso precisando che per fruire della proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus al 110% sulle villette unifamiliari, non è necessario che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati pagamenti pari al 30% dei lavori, ma è sufficiente che tale percentuale si riferisca ai lavori effettuati. 

La circolare del Fisco del 6 ottobre 2022 riportava un esempio risultato non coerente con quanto previsto dalla normativa vigente: nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.

La stessa Agenzia si è resa subito conto dell’errore e ha pubblicato il giorno dopo la rettifica della circolare. Pertanto, nell’esempio sopra riportato, è possibile fruire del superbonus al 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, lavori pari a 12.000 euro.

Scompare, quindi, la parola “pagamenti” che viene sostituita con “lavori”.

 

CONSIGLIO DI STATO: INAMMISSIBILI LE OFFERTE PLURIME

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n.8119 del 21 Settembre 2022) ha dichiarato inammissibile l’offerta plurima nella quale l’operatore economico proponga una sola offerta tecnica, ma con due offerte economiche e relativi listini. 

Tale comportamento contrasta l’art.32, comma 4, del Codice Appalti che impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte salve le migliori dell’offerta stessa. 

L’offerta plurima va esclusa dalla gara, tenuto conto che lede la par condicio e la certezza dei rapporti giuridici. 

L’offerta, oltre ad essere ‘plurima’, è anche ‘condizionata’, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto accettare il sovraprezzo aggiuntivo della lista dei prodotti alternativi.
Secondo la giurisprudenza consolidata, ricorre l’offerta ‘condizionata’ nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. 

Secondo i Giudici è pertanto legittima la scelta della stazione appaltante di escludere dalla procedura un’offerta che non consentiva di prefigurare un quadro certo, improntato alla massima linearità e chiarezza, dei rispetti obblighi contrattuali rispetto agli atti di gara, introducendo elementi diversi nel sinallagma contrattuale che valgono a conferire all’offerta quel carattere di indeterminatezza e condizionamento tale da renderla inammissibile. 

 

CONSIGLIO DI STATO: POSSESSO REQUISITI GENERALI DEVE ESSERE DICHIARATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza n. 8336 pubblicata il 27 Settembre u.s.) ha precisato che la dichiarazione sul possesso dei requisiti deve essere presentata con la domanda di partecipazione alla gara e non dopo la valutazione dell'offerta, anche nel caso in cui il bando prevedesse la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione.

Secondo i Giudici “la tesi secondo cui in una procedura di gara che si svolga con la c.d. inversione procedimentale – in cui, dunque, la verifica dei requisiti di partecipazione segue e non precede, come accade in una procedura di gara ordinaria, la fase di valutazione delle offerte – gli operatori economici siano tenuti a rendere la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali di partecipazione solo ad aggiudicazione avvenuta non può essere condivisa.

L’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, infatti, che: “Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5”; per la sua portata generale è da ritenersi regola valida anche in caso di procedura di gara che si svolga con l’inversione procedimentale”. 

Deve infatti ritenersi norma prevalente e di carattere generale quanto previsto sulla disciplina del documento di gara unico europeo (Dgue) dall'art. 85 del Codice dei contratti, ove si precisa che “al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura di gara gli operatori economici dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla legge di gara (ovvero di non trovarsi in una delle situazioni previste come cause di esclusione dall'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016)”.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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