PERIODICO INFORMATIVO - 13 MAGGIO 2022
News
EMENDAMENTO APPROVATO IN SENATO: ATTESTAZIONE SOA PER I LAVORI DEI BONUS EDILIZI
MERCATO
Un emendamento approvato dal Senato nell’ambito dell’iter di conversione in legge del “decreto Ucraina” (D.L. n.21/2022) prevede l’obbligo di attestazione soa per i lavori rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi per i quali siano previsti cessione del credito e sconto in fattura.
La norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023 per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi ad interventi che accedono al superbonus e agli altri bonus edilizi (art.119 o 121, comma 2, del d.l. 34/2020 convertito dalla legge n.77/2020), le imprese dovranno documentare “l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione”.
Dal 1° luglio 2023 i medesimi lavori potranno essere affidati “esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione” rilasciata dalle Soa.
Le nuove disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione.
Tra gli emendamenti approvati si segnala anche la proroga di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
Il testo del provvedimento, approvato il 12 maggio u.s. in prima lettura dal Senato, deve ultimare il suo iter di approvazione alla Camera.
Le imprese interessate ad ulteriori informazioni ed alle modalità per il rilascio dell’attestazione di qualificazione possono contattare lo sportelo qualificazione di Aniem Lazio presso i nostri Uffici.
IN GAZZETTA IL DECRETO SULLA RILEVAZIONI DEI RINCARI PER IL SECONDO SEMESTRE 2021: 15 GIORNI PER CHIEDERE COMPENSAZIONI
CONTRATTI PUBBLICI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio u.s. il decreto ministeriale sulla “rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.
Si attiva pertanto il meccanismo della compensazione dei rincari dei materiali da costruzione riferiti al periodo oggetto del rilevamento: a partire dalla pubblicazione in Gazzetta, infatti, decorrono i termini a disposizione delle imprese e delle Stazioni Appaltanti per richiedere le risorse necessarie alla compensazione.
Le imprese, in particolare, hanno 15 giorni di tempo per richiedere la compensazione alla Stazione Appaltante: a partire da oggi, 13 maggio, e fino al 27 maggio, potranno presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento.
Nel caso in cui non possiedano le risorse sufficienti per pagare le compensazioni, le Stazioni Appaltanti hanno invece 45 giorni di tempo per chiedere l’accesso al Fondo per le compensazioni. Per queste richieste, le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare la piattaforma online disponibile dal 13 maggio.
Rispetto al prezzo medio dell’anno 2020, il decreto rileva, in particolare, aumenti significativi per i nastri in acciaio per manufatti che arrivano addirittura al + 113,85%: si segnalano inoltre +85,76% per lamiere in acciaio zincate, +84,27% per lamiere in acciaio “corten”, + 75,98% per i laminati in acciaio, +72,25% per il ferro – acciaio tondo per cemento armato, + 71,80% per la rete elettrosaldata, + 78% il legno per infissi, +36,52% per il bitume, +14,5% per il cemento armato.
ANAC: ILLEGITTIMO L’AFFIDAMENTO DIRETTO SOPRA SOGLIA
CONTRATTI PUBBLICI
L’Anac, (atto del Presidente del 13 aprile 2022) ha confermato che un affidamento diretto sopra soglia, tanto più se effettuato senza un’indagine preliminare di mercato è totalmente illegittimo e viola il Codice dei Contratti Pubblici.
La procedura oggetto dell’intervento dell’Autorità riguardava l’affidamento di servizi di consulenza e valutazione da parte di un’Azienda Sanitaria Locale di Bologna.
L’Autorità ha rilevato che l’affidamento “avrebbe dovuto essere preceduto dall’indizione di una gara ad evidenza pubblica o, quantomeno, da una procedura negoziata con pubblicazione di un avviso per indagini di mercato ai sensi dell’art. 63 comma 5, finalizzata, eventualmente, all’individuazione del fornitore ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016. Dalla documentazione acquisita emerge, tuttavia, che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto in totale disapplicazione del d.lgs. 50/2016, con conseguente violazione delle norme in materia di contrattualistica pubblica non solo per quanto concerne le procedure di affidamento, ma anche per quanto riguarda, ad esempio, la verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, gli obblighi informativi e di contribuzione all’Autorità, l’acquisizione del CIG”.
PASSI IN AVANTI PER IL NUOVO CODICE CONTRATTI
CONTRATTI PUBBLICI
L’VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei Deputati, ha approvato, nella seduta dell’11 maggio scorso, gli emendamenti al disegno di legge "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" precedentemente approvato dal Senato il 9 marzo 2022. Il testo, che contiene i criteri che dovranno ispirare il nuovo Codice dei Contratti, dovrà ora essere approvato in Aula e poi concludere il suo iter in Senato.
Di seguito le principali novità introdotte nel passaggio in Commissione:
- la legge delega dovrà contenere la “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”;
- l’obbligatorietà di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti;
- la previsione di clausole sociali che prevedano “come requisiti necessari o premiali dell'offerta” criteri orientati a promuovere la stabilità occupazionale, a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, a incentivare le pari opportunità generazionali e di genere nonché l'inclusione lavorativa dei disabili;
- il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;
- la ridefinizione dei livelli di progettazione al fine della loro riduzione.
DAL 27 MAGGIO SCATTA L’OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEL CCNL EDILIZIA PER I BONUS FISCALI
FISCO
Dal prossimo 27 maggio diventerà operativa la norma (art. 28-quater del D.L. n. 4/2022) che impone l’applicazione del CCNL edile per l’accesso ai bonus fiscali.
In particolare, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste possono essere concesse solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti applicando i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Un emendamento approvato nei giorni scorsi (sempre nell’ambito della conversione del c.d. decreto Ucraina) precisa che il vincolo si applica “alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro” e che “è riferito esclusivamente ai soli lavori edili”.
Le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto.
I bonus fiscali interessati dalla disposizione sono:
- Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”);
- Bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del Dl 34/2020);
- Adeguamento ambienti di lavoro 60% (art. 120 Decreto Rilancio)
- Bonus Mobili (art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013);
- Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall'art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall'articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
- Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2020);
- Bonus Verde (art. 1, comma 12 legge n. 205/2017).
DAL 18 MAGGIO LE DOMANDE AL MISE PER LE AGEVOLAZIONI INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0
ECONOMIA
Si ricorda (come da anticipazione in Aniem Lazio News del 22 aprile u.s.) che dal prossimo 18 maggio potranno essere presentate sul sito di Invitalia le domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese, per la sostenibilità economica e la transizione digitale. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione.
Il programma “investimenti sostenibili 4.0” si propone di favorire sull’intero territorio nazionale i processi di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine di superare la contrazione dovuta all’emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria e le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. L’istruttoria per ciascuna domanda presentata, è completata dal soggetto gestore entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda medesima.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, opere murarie (nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili), programmi informatici e licenze, acquisizione di certificazioni ambientali. Le imprese beneficiarie possono avviare i programmi di investimento, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso. L’erogazione del contributo non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90% del totale del contributo concesso. Il restante 10% è erogato dal soggetto gestore solo successivamente all’avvenuta realizzazione del programma di investimento.
Maggiori informazioni (testo del decreto, criteri di valutazione, spese ammissibili…) sono presenti sul sito del Ministero (www.mise.gov.it).
NON SANABILE CON IL SOCCORSO ISTRUTTORIO LA MANCANZA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (sentenza n.4449 del 12 aprile 2022) ha escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare il mancato possesso di una valida certificazione di qualità richiesta come requisito di partecipazione.
Nel caso preso in esame dai Giudici, era stato consentito agli operatori economici costituendi un raggruppamento di imprese di invocare l’errore materiale e presentare una nuova certificazione Iso al posto di quella scaduta, presentata in fase di partecipazione sulla base di quanto richiesto dal disciplinare di gara. Secondo la stazione appaltante ciò è ammissibile in quanto “non v'è stata alcuna integrazione postuma dell'offerta, trattandosi semplicemente di dare atto dell'esistenza di un dato "storico", e cioè il possesso della versione "aggiornata" o in corso di validità della certificazione”.
Di diverso avviso il Tar Lazio che, confermando un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, ha evidenziato come il principio del "soccorso istruttorio" non è attivabile quando vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. Il Tar evidenzia peraltro come “la certificazione dei sistemi di gestione si sostanzia, in termini generali, nel riconoscimento delle capacità imprenditoriali di un’azienda e costituisce un requisito tecnico di carattere soggettivo, non oggettivo; nella specie è stato richiesto che fosse posseduta singolarmente da ciascuna concorrente, risultando altrimenti vanificato l’interesse della stazione appaltante a conseguire un determinato livello qualitativo delle prestazioni oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo”.
I Giudici hanno altresì richiamato il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e l'eventuale integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio.
Infine, è stato sottolineato come gli organismi di certificazione esercitino una “discrezionalità non già amministrativa bensì meramente tecnica” e, quindi, non possano rientrare tra gli "atti amministrativi" prorogabili (ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto legge n. 18/2020).
CONSIGLIO DI STATO: DIFFERENZE TRA APPALTO E SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
GIURISPRUDENZA
Con una sentenza del 3 maggio u.s. (n.3457), il Consiglio di Stato ha chiarito i tratti distintivi che connotano il contratto d’appalto e valgono a differenziarlo dalla somministrazione di personale.
Nel contratto di appalto, l’appaltatore assume l’onere:
a) del potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento dell’attività richiesta;
b) del potere direttivo sui lavoratori impiegati nella stessa;
c) del rischio di impresa.
Nel contratto di somministrazione di personale, l’agenzia invia dei lavoratori che svolgono la loro attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Da ciò ulteriormente consegue che nel contratto di appalto i lavoratori restano nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo; nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
Ricordare alle imprese che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti attestazioni SOA (attestazione, triennale, rinnovo) ed alle certificazioni ISO. Le imprese possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 334.9767911.
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