PERIODICO INFORMATIVO - 18 FEBBRAIO 2022
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ROMA: AL VIA I LAVORI PER LA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE, IL COMUNICATO DI CONFAPI LAZIO
URBANISTICA
Il Sindaco di Roma, Gualtieri ha preannunciato l’attivazione di “una commissione di studi aperta all'amministrazione, agli esperti e anche alle forze economiche e sociali” per procedere alla semplificazione e all’attuazione del Prg di Roma.
L’intento prioritario è di rendere il piano regolatore meno rigido, inserendo elementi di flessibilità soprattutto su “destinazioni d'uso, recepimento della legge regionale sulla rigenerazione urbana, semplificazioni procedurali, programmi integrati, rafforzamento dei poteri comunali rispetto a quelli regionali e statali”. A quattordici anni dalla sua approvazione, il Campidoglio si appresta pertanto a rivedere le norme tecniche del Piano regolatore del 2008, rimasto “del tutto, o quasi, inattuato”.
I nuovi interventi – ha evidenziato il Sindaco – introdurranno elementi di semplificazione, ma salvaguarderanno e rafforzeranno “la dimensione metropolitana e il modello policentrico di città, la centralità del sistema ambientale in una rete ecologica e il concetto di trasformazione al posto dell’espansione, e quindi riuso, riciclo, rigenerazione urbana”.
Confapi Lazio ha commentato positivamente il progetto di revisione del piano regolatore, sottolineando con soddisfazione, in particolare, l’accoglimento di alcune linee strategiche proposte dalla stessa Associazione e sottoposte all’attenzione dei candidati Sindaci anche nel corso dell’ultima campagna elettorale.
“Valutiamo con favore l’intento di introdurre elementi di flessibilità: abbiamo apprezzato le parole del Sindaco – ha evidenziato il Presidente Tabacchiera – che indicano la volontà di rivedere le norme su destinazioni d’uso, semplificazione delle procedure, programmi integrati, superamento delle sovrapposizioni di competenze istituzionali”.
“Confermiamo la nostra interessata disponibilità a partecipare attivamente a questo importante momento di confronto per un nuovo, più moderno e funzionale modello di sviluppo urbanistico, fondato sul contenimento del consumo del suolo e sulla capacità di dare risposte efficaci in tema di rigenerazione, riqualificazione urbana, sviluppo logistico-infrastrutturale delle attività economiche. Per orientare i processi produttivi in questa direzione occorre tuttavia che la politica si doti di strumenti idonei: nel recente passato abbiamo dovuto verificare come il piano paesaggistico regionale si ponesse nella direzione opposta, alimentando vincoli burocratici che penalizzano ogni opportunità di sviluppo urbanistico, rendendo di fatto inutilizzabili le risorse a disposizione del territorio”.
IL NUOVO DECRETO PER L’ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITA’ DEI COSTI NEI BONUS EDILIZI
URBANISTICA
E’ stato sottoscritto dal Ministro Roberto Cingolani il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (14 febbraio 2022, n.75) che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per i lavori riguardanti i bonus edilizi.
Il Decreto prevede, in particolare, che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi specifici per tipologia di intervento riportati nell’Allegato A del provvedimento.
I massimali aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, determinati con il precedente Decreto Requisiti Tecnici (D.M.6 Agosto 2020), aumentandoli almeno del 20% (30% per i cappotti termici) a seguito del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi. in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi; sono stati pertanto esclusi IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
AUMENTANO LE TARIFFE SOA
CONTRATTI PUBBLICI
Aumentano di circa il 2% le tariffe per la qualificazione Soa.
Con un comunicato del 2 Febbraio u.s., l’Anac ha infatti aggiornato il coefficiente “R” (coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale) fissandolo a 1,331 e determinando, conseguentemente, un incremento della tariffa Soa dell’1,9%.
L’Autorità ha anche fornito un’esemplificazione dell’aumento tariffario, precisando che “per l'attestazione minima in assoluto (abilitazione per una sola categoria di lavori, per esecuzione di lavori fino a 258.000 euro), il corrispettivo che un'impresa deve pagare oggi si aggira attorno ai 5.750 euro. Rispetto all'anno precedente, l'attestazione costa circa 100 euro in più. Per un'impresa media-piccola, che vuole attestarsi in tre categorie, per un importo complessivo di 2.516.000 euro, il corrispettivo 2022 è pari a poco meno di 8.300 euro, con un incremento rispetto all'anno precedente pari a circa 155 euro”.
L’ANAC RICHIAMA ANAS PER FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI APPALTI ED AFFIDAMENTO SENZA GARA
CONTRATTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi Anac ha pubblicato una delibera (n.34 del 26 gennaio 2022) nella quale contesta ad Anas il frazionamento artificioso di affidamenti e la conseguente elusione delle gare d’appalto.
Si tratta, come noto, di un tema più volte contestato dalla nostra Associazione nelle diverse sedi istituzionali.
Nella delibera, in particolare, sono stati messi sotto osservazioni dall’Anac affidamenti su tutto il territorio nazionale, per i quali l’Anas ricorre solitamente allo strumento dell’accordo quadro pluriennale.
Tra questi anche un affidamento della Struttura Territoriale del Lazio mediante la quale “in data 11 gennaio 2019, l’ANAS Lazio ha preso in carico dalla Regione Lazio 672 Km di strade, senza il contestuale trasferimento di personale e mezzi. Pertanto, si è reso necessario procedere con urgenza - per garantire la sicurezza della circolazione stradale - all’affidamento di più appalti, nel minor tempo possibile. Infatti, al momento della consegna ad ANAS, lo stato di manutenzione delle strade è risultato gravemente carente, con necessità di intervenire prontamente per ripristinare le condizioni di sicurezza”.
ANAS ha sostenuto che il ricorso alle diverse procedure negoziate per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, piuttosto che ad un'unica procedura ordinaria (suddivisa in lotti), è dipeso dall'urgenza di far fronte ad esigenze, sorte in modo improvviso.
L’Anac non ha condiviso tale scelta ed ha precisato che “la sussistenza di ragioni di necessità ed urgenza non consente alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un'unica gara ed il cui valore deve essere calcolato complessivamente”.
L’Autorità ha altresì evidenziato che le ragioni di urgenza, non possono comunque consentire “una deroga alle disposizioni sul calcolo dell'importo del contratto, finalizzata ad utilizzare procedure riservate ad importi inferiori alle soglie di rilevanza europea”.
Deve invece essere sostenuta la scelta della suddivisione in lotti, utile per agevolare la partecipazione delle pmi al mercato degli appalti, come previsto dalle norme europee e dal codice. Tuttavia – emerge nella delibera che “anche quando la stazione appaltante si avvale, opportunamente, della prerogativa di suddividere in lotti gli affidamenti che devono essere effettuati nell'arco dell'anno, in ossequio alle indicazioni contenute nell'art. 51 del d.lgs. n. 50/2016, occorre che il valore degli stessi lotti sia computato complessivamente, al fine di individuare la procedura di aggiudicazione da applicare, senza incorrere nell'artificioso frazionamento”.
APPALTO INTEGRATO SOLO PER LE OPERE FINANZIATE CON I FONDI EUROPEI
CONTRATTI PUBBLICI
Una risposta del Ministero Infrastrutture chiarisce gli effetti della sospensione del divieto di affidamento congiunto di progettazione e costruzione.
L'appalto integrato sulla base del semplice progetto di fattibilità è possibile solo per gli interventi connessi al Pnrr o comunque finanziati con fondi europei. La disposizione introdotta dal “decreto Semplificazioni” (art. 48 comma 5 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazione nella legge. n. 108/2021) è ritenuta, infatti, una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive.
Il relativo ambito di applicazione concerne le “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. Solo per le suddette procedure risulta ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l’esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del del D.Lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”.
APPALTI SOPRA SOGLIA: TERMINE DI 6 MESI TRA INVIO DEL BANDO IN GAZZETTA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
CONTRATTI PUBBLICI
Il Decreto Semplificazione (art. 2, c. 1, DL 76/2020) ha disposto che, per gli appalti sopra soglia, "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento".
Una stazione appaltante ha richiesto al Ministero Infrastrutture quale sia l'atto di avvio del procedimento da prendere in considerazione per il rispetto del termine.
Il Mims, con una risposta pubblicata il 17 febbraio u.s., ha precisato che “il termine di 6 mesi decorre dall'invio del bando in GUCE. Quanto al termine finale, si ritiene coincida, invece, con l'aggiudicazione non efficace di cui all'art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016”.
IMPRESE EDILI: + 20% NELL’ULTIMO QUADRIMESTRE 2021
MERCATO
L’Istat ha reso noto che nel quarto trimestre del 2021 le registrazioni di nuove imprese nel settore delle costruzioni sono aumentate del 20,2% rispetto al terzo trimestre.
Anche rispetto al quarto trimestre del 2020, il numero complessivo di registrazioni risulta in aumento (+10,5%). Nella media del 2021, il numero è cresciuto del 14,6% rispetto all’anno precedente.
I dati dell’Istat confermano la tendenza già anticipata a fine anno dalle Camere di Commercio: tra settembre 2019 e settembre 2021 il comparto edile risulta incrementato complessivamente di 29.136 unità (+3,5%).
A livello territoriale, la crescita maggiore si registra in Campania con un aumento, negli ultimi due anni, del 7% (corrispondente a 4.907 imprese in più). Ma, in termini assoluti, l'incremento più elevato è del Lazio che, con un saldo nei due anni di 5.103 unità, ha fatto registrare una crescita cumulata del 5,8%.
TAR LAZIO: LOTTO UNICO RFI GIUSTIFICATO PER RAGIONI TECNICHE E PER RISPETTO DEI TEMPI IMPOSTI DAL PNRR
GIURISPRUDENZA
Il Tar Lazio (Sentenza n.1255/2022) ha ritenuto legittima la scelta di Rfi di non suddividere in lotti l’appalto per realizzare l'interoperabilità della rete ferroviaria su 700 chilometri di strade ferrate in Italia.
La motivazione riguarda ragioni di tipo tecnico, ma anche temporale. Lo Stato, infatti, ha assoluta necessità di ultimare l’opera entro il 2024, a seguito degli impegni assunti in sede europea connessi alle risorse del Pnrr.
I Giudici hanno riconosciuto le ragioni della stazione appaltante, evidenziando come “la scelta di non suddividere in lotti l'appalto in questione risulti ragionevole, proporzionata e immune da vizi logici ….. non può mancarsi di evidenziare che nel caso di specie l'appalto per cui è causa vada inquadrato nella cornice dei finanziamenti correlati al Pnrr …. Invero, la stazione appaltante, nel rispetto dei vincoli di matrice sovranazionale anche di carattere temporale, è chiamata a contribuire all'assolvimento degli impegni assunti in sede europea dallo Stato italiano, i quali coinvolgono, tra l'altro, lo sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario con lo scopo di assicurare l'interoperabilità tra le reti ferroviarie dei singoli Stati membri.
In proposito giova infine evidenziare che la scelta di non suddividere il suddetto appalto in lotti, oltre a non costituire un unicum a livello europeo avuto riguardo ad appalti di analogo oggetto, risulta altresì idonea a contenere le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni conseguenti alla verifica della corretta integrazione dei sistemi a terra e a bordo mezzo, alla luce di una situazione in cui è doveroso tener conto dell'elevata strategicità dell'intervento, del rilievo anche economico della commessa e della ristrettezza dei tempi di realizzazione dell'opera, in virtù delle negative ricadute connesse all'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti in sede europea”.
CONSIGLIO STATO: PENALI NON PROVANO AUTOMATICAMENTE GRAVE ERRORE PROFESSIONALE
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza N. 997 dell’11 Febbraio u.s.) ha chiarito che le penali, soprattutto se riferite a episodi isolati e di modesta rilevanza, non costituiscono di per sé prova di un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
Il caso specifico riguardava la dichiarazione di irrilevanza delle penali subite dall’aggiudicataria in precedenti contratti. Secondo l’appellante, tali penali risultavano superiori all’1% dell’importo contrattuale e come tali rilevanti ai fini dell’affidabilità professionale dell’impresa (art. 80, comma 5, lett. c-ter Codice Appalti).
Il Consiglio di Stato ha respinto tale automatismo rinviando alla valutazione della stazione appaltante, la quale, ove non ritenga la penale incidente sulla moralità professionale del concorrente, non è tenuta a esplicitarne le ragioni, potendo la motivazione risultare implicita nella stessa ammissione alla gara, mentre è semmai la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di adeguata motivazione.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
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