PERIODICO INFORMATIVO - 21 GENNAIO 2022
News
PROTOCOLLO ANAC-GOVERNO SU QUALIFICAZIONE E RIDUZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
CONTRATTI PUBBLICI
Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio, Mario Draghi e il Presidente dell’ Anac, Giuseppe Busia hanno sottoscritto un protocollo finalizzato a dare attuazione alle norme del Codice Appalti sulla qualificazione e sulla riduzione delle stazioni appaltanti, attualmente oltre 36.000.
L’intesa Governo-Anac prevede che entro il prossimo 31 marzo 2022 vengano definite le linee guida con le modalità operative, con l’istituzione di un’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, suddivise secondo il livello di qualifica, sulla base delle strutture organizzative stabili e del numero di gare svolte nell'ultimo quinquennio.
Secondo il Presidente dell’ Anac, Busia “va superato il limite territoriale, regionale, di azione degli aggregatori, in base al quale una centrale d'acquisto regionale può comprare solo per le amministrazioni di quella regione, a scapito dell'efficienza. Se una regione è capace e si è specializzata in una tipologia di acquisti, deve poterlo fare senza limiti regionali, favorendo acquisti a prezzi migliori di beni di maggiore qualità, con maggiore conoscenza del mercato e capacità di spuntare condizioni migliori”. La modernizzazione del sistema degli appalti – ha evidenziato il Presidente dell’Autorità - dovrà passare anche attraverso la “disponibilità e l'utilizzo corrente di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gare”.
L’implementazione della digitalizzazione e l’individuazione di un numero più ristretto di stazioni appaltanti sono contenute anche nella legge delega appalti, attualmente all’esame del Parlamento.
Proprio in tale contesto, dal Senato sono state sollevate perplessità sulla sostenibilità economica dell’intervento di qualificazione delle stazioni appaltanti. “Al riguardo – si rileva nel documento predisposto dall’Ufficio Bilancio del Senato - …. appare comunque opportuno che siano fornite maggiori elementi di delucidazioni, sia pure in linea di massima, circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura” e, in particolare, “se tali eventuali oneri saranno a carico dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in carico a valere sul bilancio dello Stato”.
IN GAZZETTA LA LEGGE EUROPEA CON LE MODIFICHE AL CODICE APPALTI
CONTRATTI PUBBLICI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge Europea (Legge 23 dicembre 2021, n.238 - "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020").
La legge modifica alcuni articoli del Codice Appalti:
- 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni: viene previsto che il progettista possa affidare ad altri soggetti attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze;
- 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: sono aggiunti “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati";
- 80 - Motivi di esclusione: la condanna del subappaltatore con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non costituisce più causa da esclusione dell'operatore economico alla gara. Inoltre non saranno più rilevanti le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale di importo inferiore a 35.000 euro;
- 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari): viene evidenziato che il subappaltatore dovrà essere qualificato nella relativa categoria e non dovranno sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80; inoltre, all'atto dell'offerta, dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare. E’ stato abrogato il comma 6 che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori;
- 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali: fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore potrà comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Modificati inoltre altri passaggi procedurali su trasmissione stato avanzamento lavori, emissione fattura e registrazione certificati di pagamento;
- 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione). Abrogato l’onere di indicare la terna dei subappaltatori, l’affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.
CONVENZIONE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE-DEMANIO PER INTERVENTI SU 41 CASERME NEL CENTRO ITALIA, 6 NEL LAZIO
RICOSTRUZIONE POST SISMA
Il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini e il direttore della struttura per la progettazione di beni pubblici dell'Agenzia del Demanio, Filippo Salucci hanno sottoscritto una convenzione che prevede 41 interventi complessivi su caserme e strutture demaniali nel centro Italia (individuate nell’Ordinanza commissariale del 14 ottobre 2021).
La Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio si occuperà delle fasi preliminari, del project management, del supporto tecnico e del monitoraggio di 39 interventi, dei restanti 2 si occuperà l’Arma dei Carabinieri. Gli edifici sono stati individuati sulla base del loro ruolo strategico e/o del particolare valore architettonico-artistico.
Gli interventi avranno ad oggetto la demolizione e ricostruzione, la manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico degli edifici o la realizzazione di nuove costruzioni.
Nel Lazio le opere individuate sono le seguenti:
- Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Amatrice (RI);
- Demolizione e ricostruzione Caserma dei Carabinieri di Accumoli (RI);
- Manutenzione Straordinaria Caserma ex Scuola Corpo Forestale di Cittaducale (RI);
- Manutenzione Straordinaria Caserma dei Carabinieri di Cittaducale (RI);
- Adeguamento sismico - Hangar XVI Nucleo Elicotteri Carabinieri Rieti;
- Adeguamento sismico - Fabbricato via Ricci Rieti.
FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO REGIONE LAZIO:16 MILIONI A TASSO ZERO PER PMI E PROFESSIONISTI
CREDITO
La Regione Lazio ha immesso 16 milioni nel Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (FRPC) al fine di erogare finanziamenti a tasso zero a imprese e liberi professionisti.
Le domande potranno essere inoltrate dal prossimo 25 gennaio sulla piattaforma farelazio.it.
Il Fondo concede finanziamenti per importi da 10.000 a 50.000 euro a sostegno di un piano di investimenti o del rafforzamento delle attività generali di impresa. Il finanziamento dovrà essere rimborsato tra 12 e 60 mesi, comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento massimo di 12 mesi, in caso di finanziamenti di durata pari o superiore a 24 mesi.
Il rimborso è a rata mensile costante e posticipata.
1,4 MILIARDI ALL’EDILIZIA UNIVERSITARIA
EDILIZIA UNIVERSITARIA
Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato sul proprio sito il decreto n.1274 del 10 dicembre u.s. che destina e ripartisce1,4 miliardi di euro al Fondo per l'edilizia nelle università e per le grandi attrezzature scientifiche. Le risorse sono finalizzate, in particolare, al cofinanziamento, nella misura massima del 60%, di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico.
Le risorse sono così ripartite:
- a) 550 milioni finalizzati a progetti di livello esecutivo o di livello definitivo, da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori, concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2023;
- b) 280 milioni per progetti di livello almeno definitivo concernenti lavori di edilizia da avviare entro il 30 giugno 2024;
- c) 200 milioni per l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023;
- d) 100 milioni per progetti di livello almeno definitivo, concernenti lavori di edilizia per il potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria, da avviare entro il 30 giugno 2024;
- e) 282 milioni per progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica, concernenti lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022, ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024.
I programmi degli interventi, che riguarderanno soprattutto la costruzione, la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli immobili, saranno valutati da un’apposita Commissione sulla base di diversi criteri: compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati, sostenibilità ambientale, innovazione tecnica, immediata cantierabilità dell’intervento.
Per la presentazione dei progetti, si attende la registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti.
POSSIBILE MODIFICA SOGGETTIVA DEL RAGGRUPPAMENTO DOPO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, NON DOPO AGGIUDICAZIONE
GIURISPRUDENZA
Il Tar Veneto (Sentenza n.59/2022) ha precisato che l’immodificabilità soggettiva del concorrente opera solo dopo la presentazione dell’offerta. In una procedura negoziata senza bando è pertanto legittima la sostituzione di un’impresa facente parte di un raggruppamento temporaneo successiva alla presentazione della manifestazione di interesse.
Secondo i Giudici, infatti, nella procedura negoziata senza bando sola nella fase di presentazione delle offerte (e non prima, in quella della semplice manifestazione di interesse) si instaura “una relazione giuridicamente rilevante tra l'operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di partecipante alla procedura ossia di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante, anche sotto l'aspetto della propria composizione soggettiva”.
Il Tar conclude, pertanto, che “il principio di immodificabilità soggettiva viene in rilievo soltanto all'indomani della presentazione dell'offerta e non nelle fasi di gara a questa precedente”.
In un’altra sentenza in tema di raggruppamenti, il Tar Sicilia (n.1 del 3 gennaio 2022) ha dichiarato il divieto di aggiunta di altre imprese successivamente all’aggiudicazione: la modifica della composizione del raggruppamento nella fase di esecuzione dell'appalto, è consentita solo all'interno del raggruppamento stesso, e cioè senza l'ingresso di soggetti estranei rispetto alla composizione originaria.
La deroga al principio dell'immodificabilità del raggruppamento temporaneo, infatti, riguarda unicamente la possibilità di redistribuzione interna dei compiti a fronte, ad esempio, di eventi che hanno modificato la struttura dei singoli componenti (fusioni, incorporazioni, fallimenti, etc.).
CONSORZI STABILI: CUMULO REQUISITI NON APPLICABILE ALLA OG2
GIURISPRUDENZA
Il Tar Campania (Napoli, Sez. I, 11/01/2022, n.175) ha stabilito che il principio del “cumulo alla rinfusa” per la qualificazione dei consorzi stabili non può essere applicato per i lavori relativi ai beni culturali (cat. OG2).
L’art. 146, comma 2, del Codice Appalti pone una deroga al principio del “cumulo alla rinfusa”, prevedendo che tale tipologia di lavori possono essere utilizzati, ai fini della qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti.
Tale principio è stato peraltro già affermato anche dalla giurisprudenza.
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
CONVENZIONI
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