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PERIODICO INFORMATIVO - 22 OTTOBRE 2021

News

 

SUBAPPALTO: DAL 1° NOVEMBRE SCATTA LA NUOVA DISCIPLINA 

CONTRATTI PUBBLICI

Dal prossimo 1° novembre cambia ancora la disciplina del subappalto, a seguito di quanto contenuto nel Decreto legge 77/2021 (convertito nella legge 198/2021), contenente le disposizioni per facilitare l’attuazione degli investimenti del Pnrr. 

Viene meno, in sostanza, la disciplina transitoria, valida fino al 31 ottobre 2021, che limita il subappalto al 50% del valore del contratto di appalto; dal 1° novembre le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che potranno essere eseguite solo dall’aggiudicatario. 

Le nuove norme vietano comunque l’integrale cessione del contratto di appalto (ribadita anche da un recente parere ministeriale) e l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente del complesso delle categorie prevalenti e delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. 

Non potranno pertanto essere subappaltate le opere rientranti nelle categorie prevalenti per una misura superiore al 50%. Per quanto riguarda le altre opere, la stazione appaltante potrà discrezionalmente prevedere ulteriori limitazioni sulla base dei seguenti elementi: 

  • le specifiche caratteristiche dell’appalto anche con riferimento alla presenza di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;
  • l’esigenza, tenuto conto della natura e complessità delle prestazioni da eseguire, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
  • l’esigenza più generale di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
  • l’esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nei subappalti (che peraltro viene considerata superata se i subappaltatori sono inscritti nelle white list istituite presso le Prefetture o nella così detta anagrafe antimafia). 

Il subappaltatore dovrà inoltre garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. Non solo: scatta la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante sulle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

 

BILANCIO 2022: SI VA VERSO LIMITAZIONI AL SUPERBONUS E STOP AL BONUS FACCIATE

FISCO

Lo scorso 19 ottobre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio per l’anno 2022 (trasmesso all’Unione Europea ed al Parlamento). Il documento non contiene norme, ma illustra le principali linee di intervento che verranno successivamente dettagliate nella prossima legge di bilancio. 

Particolare attenzione sulle scelte relative ai bonus fiscali in edilizia. 

L’orientamento del Governo, che dovrà tradursi in disposizioni normative, sembra essere quello di confermare il superbonus 110% al 31 dicembre 2023, ma limitandolo ai condomini ed agli Istituti case popolari: villette, edifici unifamiliari e unità indipendenti potranno usufruire del bonus solo fino al 2022.

L’accesso al Superbonus ha avuto una forte accelerazione dall’inizio dell’anno in corso a fronte dell’entrata a regime del decreto Semplificazioni che ha eliminato l’obbligo di asseverazione preventiva dello “stato legittimo degli immobili” conferendo un forte impulso soprattutto all’attività dei condomini. I dati dell’Enea evidenziano che le richieste di asseverazione sono passate a una media di 1.255 al mese, rispetto alle 1.384 totali arrivate nei primi 12 mesi di operatività del 110%.  

Le risorse stanziate finora ammontano a 18 miliardi, somma che, considerato il ritmo attuale di accesso all’agevolazione, non è certamente sufficiente a coprire il Superbonus oltre il 2022. 

Oltre al ridimensionamento del Superbonus, il Governo è intenzionato a non prorogare oltre l’anno in corso il bonus facciate (credito di imposta al 90%).

Per quanto concerne gli interventi in corso e non ultimati entro l’anno, il sottosegretario al Ministero dell’economia e Finanze, Federico Freni, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha precisato che pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10% (residuale dopo l'applicazione dello sconto in fattura del 90%), è possibile ottenere il bonus facciate indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente alla fine del 2021. 

Dovrebbe essere invece concessa la proroga al prossimo anno al bonus ristrutturazioni del 50% ed al bonus per gli interventi di efficientamento energetico del 65%. 

Si attendono comunque i prossimi passaggi istituzionali e, soprattutto, la stesura della legge di bilancio. 

 

APPROVATE DAL SENATO ULTERIORI PROROGHE SULLA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA 

GESTIONE IMPRESE

Nel corso dell’esame di conversione in legge del DL 118/2021 (misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale), il Senato ha approvato una norma che proroga ulteriormente il termine per la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. e nelle cooperative a condizione che, nel 2020 e 2021, abbiano superato almeno uno degli specifici limiti patrimoniali, reddituali e di occupazione previsti dalla normativa (art.2477 comma 2). L’adempimento dovrà essere eseguito entro l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, ossia entro il termine ordinario del 30 aprile 2023 (rispetto al 30 aprile 2022). 

Viene inoltre prevista la proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs 14/2019) dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022 e si rinviano al 31 dicembre 2023 anche le segnalazioni d’allerta, ivi compresi gli indici di crisi. 

Il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera il 21 ottobre u.s. ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

 

LE MISURE APPROVATE DAL GOVERNO CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE

SICUREZZA 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 21 Ottobre u.s. il decreto legge n.146, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri, contenente “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

Il decreto (Capo III e articolo 13) apporta numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo nuove norme finalizzate a contrastare il lavoro irregolare e ad incentivare e semplificare l’attività di vigilanza. 

Per quanto concerne la lotta al lavoro nero, si abbassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. 

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. 

Vengono altresì estese le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, potenziata la Banca Dati dell’Inail e aumentato l’organico dello stesso Istituto. 

 

CONSIGLIO DI STATO: NEI CENTRO STORICI NON SI APPLICANO I 10 METRI DI DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 5830 del 9 agosto 2021) ha affermato che il limite di distanza di 10 metri previsto all’articolo 9 del DM 1444/1968 per le “nuove costruzioni” non è riferito ai centri storici ma alle “altre zone”.

Il caso specifico oggetto del contenzioso riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico in applicazione del cd. Piano casa regionale su un immobile ubicato in centro storico.

Per il TAR l’intervento doveva essere considerato come “nuova costruzione” e per questo essere tenuto al rispetto della distanza minima di 10 metri prevista dall’articolo 9 del DM 1444/1968.

Diversa la decisione del Consiglio di Stato che, oltre a non qualificare l’intervento come nuova costruzione, ha sottolineato altresì come, l’assenza di una disciplina specifica per le distanze da osservare nei centri storici all’interno del DM 1444/1968, si giustifica per il fatto che, in tali ambiti, non sono consentiti interventi se non sul preesistente.

Applicando il limite dei 10 metri anche nei centri storici, inoltre, verrebbe preclusa in ampie zone dei territori comunali l’applicazione del Piano Casa regionale, nella parte in cui prevede la possibilità di realizzare ampliamenti fino al 35%.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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