PERIODICO INFORMATIVO - 15 OTTOBRE 2021
News
CONFAPI ROMA: “ORA IL NUOVO SINDACO SVILUPPI IL CONFRONTO CON IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL TERRITORIO”
ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
Alla vigilia del ballottaggio che deciderà il nuovo Sindaco di Roma, Confapi Roma e Lazio hanno lanciato un appello ai due candidati, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri.
“Siamo soddisfatti per gli incontri avuti in queste settimane con i principali candidati Sindaco; ci sembra che si siano create le premesse per una legislatura profondamente diversa e innovativa, almeno a livello metodologico”.
Massimo Tabacchiera, Presidente di Confapi Roma e di Confapi Lazio, ha così sottolineato la disponibilità riscontrata da entrambi i candidati, l’impegno soprattutto a superare la stagione di disinteresse al dialogo che ha caratterizzato l’Amministrazione uscente.
“Vogliamo guardare avanti, abbiamo sottoposto ai candidati le nostre proposte ed abbiamo raccolto interesse all’approfondimento e al confronto. Ora ci aspettiamo che, coerentemente con gli impegni assunti dai medesimi, finalizzati soprattutto a promuovere politiche a sostegno delle piccole e medie imprese locali, si aprano incontri specifici sulle criticità che ostacolano lo sviluppo economico di Roma, ne avviliscono le potenzialità e ne compromettono l’immagine”.
“Riteniamo che sia urgente, in particolare, confrontarci:
- sulle scelte relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, sia nella gestione del periodo emergenziale che nelle strategie da attivare nel medio e lungo periodo: occorre superare finalmente incertezze e contraddizioni, assumere il coraggio di politiche chiare, coerenti, inequivoche, decidere quali impianti realizzare e dove localizzarli;
- sulle infrastrutture da realizzare per ridefinire un sistema integrato di mobilità e di trasporto pubblico adeguato all’area metropolitana di Roma: un indirizzo orientato alla sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi internazionali, che privilegi il trasporto su ferro, che elimini dal centro i mezzi inquinanti, che incentivi quelli elettrici e che sappia collocare le piste ciclabili con criteri razionali e funzionali”.
- sul sistema degli appalti pubblici che, negli ultimi anni, ha fortemente penalizzato le piccole e medie imprese, a seguito di un crescente ricorso all’affidamento diretto, di un eccessivo dimensionamento economico: continuare in questa direzione comporterebbe la definitiva devastazione del sistema imprenditoriale locale.
“Siamo certi – ha concluso Tabacchiera – che il confronto con le rappresentanze del sistema produttivo possa consentire al nuovo Sindaco di valutare i problemi nella loro complessità e concretezza, riattivando un ciclo amministrativo virtuoso dopo anni di immobilismo”.
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI NECESSARIE PREGRESSE ESPERIENZE ANALOGHE E ROTAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI
Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito un parere sull’applicazione della norma che richiede il possesso di pregresse esperienze analoghe nel caso di affidamenti diretti emergenziali (art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016 – c.d. Decreto Semplificazioni). La norma prevede, in particolare, che per l’intero periodo emergenziale (attualmente fissato al 30 giugno 2023), sia consentito l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza alcun confronto tra preventivi e/o operatori.
In tale ambito, le stazioni appaltanti dovranno comunque richiedere agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento".
Il parere precisa che il richiamo alle esperienze analoghe deve intendersi riferito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, come richiamati dall’art. 83 del Codice dei Contratti (criteri di selezione degli operatori economici). Viene altresì ribadita la necessità di rispettare il principio di rotazione anche negli affidamenti diretti emergenziali.
ANTICIPAZIONE PREZZO E’ ATTO DOVUTO. PENALI CALCOLATE ANCHE SULLE VARIANTI.
CONTRATTI PUBBLICI
Altri chiarimenti sono stati resi dal Ministero delle Infrastrutture sulla gestione economica dell’appalto pubblico.
In particolare, nell’ambito di una risposta fornita ad uno specifico quesito, il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che l’anticipazione del prezzo (20% incrementabile fino al 30%) costituisce un pagamento dovuto; pertanto “non è necessario che l'anticipazione venga formalmente richiesta, costituendo un vero e proprio diritto soggettivo dell'appaltatore che attiene alla fase di esecuzione del contratto”. Unico impegno dell’appaltatore è quello di “prestare la garanzia richiesta ed in mancanza della quale l'anticipazione non potrà essere concretamente erogata: condizioni necessarie per l'anticipazione sono, infatti, la stipula del contratto, l'avvio dell'esecuzione e il rilascio di apposita garanzia, bancaria o assicurativa”.
L’anticipazione “viene recuperata mediante compensazione sui pagamenti successivi fino alla concorrenza dell'importo.
In un altro parere, il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che l'importo delle penali da applicare all'impresa che consegna i lavori in ritardo deve tenere conto anche delle varianti approvate in corso d'opera. L'art. 113 -bis del codice dei contratti dispone, al comma 4, dispone che "le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale". Il Ministero ritiene che l’ “ammontare contrattuale” debba riferirsi ad un concetto “che si può riportare a quello di somma. Pertanto l’importo da prendere in considerazione è quello risultante dopo la somma (algebrica) di eventuali varianti o modificazioni”.
IN HOUSE: CONSIGLIO DI STATO BOCCCIA LINEE GUIDA ANAC
CONTRATTI PUBBLICI
Il Consiglio di Stato, nel corso di un’adunanza del 28 Settembre u.s., ha espresso un parere fortemente negativo sulle linee guida dell’Anac contenenti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture” (commentate in Aniem Lazio News del 17 Settembre scorso).
I Giudici hanno anzitutto ritenuto intempestivo un intervento regolatorio in una fase di attuazione del Pnrr, evidenziando come il recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) “ha per un verso ampliato l'area applicativa del ricorso all'in house providing, autorizzando le amministrazioni interessate………… ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, "del supporto tecnico-operativo di società in house …… , per l'altro verso, ha introdotto una disciplina ad hoc della motivazione del ricorso alla formula dell’ in house in deroga al mercato”.
In sostanza, l’esigenza di garantire celerità e semplificazioni nell’attuazione degli interventi previsti nel Pnrr e le dinamiche legislative che potrebbero comportare ulteriori imminenti modifiche al Codice dei Contratti inducono a non sovrapporre ulteriori documenti regolatori agli affidamenti in house.
PNRR: AL VIA BANDI PER 5 MILIARDI NELL’EDILIZIA SCOLASTICA
EDILIZIA SCOLASTICA
Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, presentando gli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha preannunciato che nel prossimo mese di novembre verranno messi a bando 5 miliardi complessivi di interventi, così ripartiti:
- 3 miliardi di euro per asili e scuole dell’infanzia, ricompresi nei complessivi 4,6 miliardi di euro per la costruzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle strutture;
- 400 milioni di euro per le mense;
- 800 milioni per le nuove scuole, per la sostituzione di edifici scolastici e per la riqualificazione energetica;
- 500 milioni sono stati già assegnatiagli enti locali per nuova costruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di edifici scolastici;
- 300 milioni per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola.
In totale, il PNRR prevede uno stanziamento di 17,59 miliardi di euro per investimenti nelle scuole.
SOSTITUZIONE DECORI SULLA FACCIATA: LE CONDIZIONI NECESSARIE PER SUPERBONUS
FISCO
L’Agenzia delle Entrate ha risposto (nota del 7 Ottobre u.s., n. 685) ad un condominio intenzionato a realizzare un intervento di coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell'edificio. In tale contesto, ha chiesto all’Agenzia se l’inevitabile coinvolgimento (rimozione e riposizionamento) degli elementi architettonici (privi di valore storico-culturale) presenti sulla facciata dell’edificio potesse rientrare nel Superbonus.
L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus spetta per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Al riguardo, “ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma”.
CONSIGLIO DI STATO: NELL’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA CONTROLLO DEI REQUISITI ANCHE SULL’IMPRESA AFFITTANTE
GIURISPRUDENZA
Laddove i rapporti sussistenti tra l’affittante l’azienda e l’affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell’operazione, tale da ingenerare il “sospetto” della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali (art. 80 Codice dei Contratti) di partecipazione alla gara in capo all’affittante. Così il Consiglio di Stato, in una sentenza del 6 ottobre u.s. (n.6706), ha espresso la legittimità del controllo dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara anche a carico dell’impresa affittante.
In particolare, la violazione dell’obbligo dichiarativo dell’esistenza di pregressi debiti tributari in capo all’affittante l’azienda, pur non comportando alcun automatismo espulsivo nei confronti dell’operatore economico affittuario che partecipa alla gara, deve essere valutata dalla Stazione appaltante ai fini delle valutazioni ad essa riservate di affidabilità e integrità professionale di quest’ultimo.
Sotto altro profilo, l’esistenza di debiti tributari pregressi dell’affittante l’azienda era di per sé idonea a far sorgere il sospetto di una finalità elusiva del contratto di affitto di azienda in questione tale da richiedere adeguato approfondimento istruttorio sulla complessiva operazione negoziale esitata nella vicenda traslativa dell’azienda, al fine di verificare la sussistenza di un’effettiva cesura tra le due realtà imprenditoriali, ciò non comportando alcuna violazione del principio di proporzionalità rispetto alle finalità previste dalla normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici.
CONSIGLIO DI STATO: LEGITTIME FORMULE MATEMATICHE PER SCORAGGIARE ECCESSIVI RIBASSI
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato (Sentenza n.6735 dell’8 Ottobre u.s.) ha ritenuto legittimo l’utilizzo di formule matematiche finalizzate a scoraggiare ribassi eccessivi ed, in particolare, ha ammesso la possibilità di ricorrere alla c.d. formula inversamente proporzionale che, per l’assegnazione dei punteggi economici nell’ambito di una gara da aggiudicare (secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), prenda quale punto di riferimento per lo sviluppo del calcolo matematico i prezzi proposti dai concorrenti anziché i ribassi sulla base d’asta.
Tale criterio, secondo i Giudici, non è manifestamente abnorme e/o irragionevole perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronti di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e al conseguente attribuzione del punteggio.
Si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso ché, anzi, un siffatto criterio – anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica – determinerebbe l’effetto – anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole – di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenzierebbero per pochi punti percentuali.
Il Consiglio di Stato evidenzia come la più recente giurisprudenza amministrativa si sia orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (Sentenze n.8688/2019 e n.6639/2018).
ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO
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