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PERIODICO INFORMATIVO - 9 APRILE 2021

Notizia

 

FIRMATO PROTOCOLLO PER VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

EMERGENZA COVID

Lo scorso 6 aprile sono stati sottoscritti dalla Confapi e dalle altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, il “ Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV -2 / Covid-19 Nei Luoghi di lavoro e l'aggiornamento del‘ Protocollo delle Misure per il contrasto e il contenimento della Diffusione del virus della SARS-CoV-2 / COVID-19 NEGLI ambienti di lavoro ’.

Il Protocollo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro prevede che, compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, sarà possibile, per le imprese che lo vorranno, organizzare la somministrazione del vaccino ai lavoratori rispettando le regole e la procedura definita nel Protocollo.

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori che ne hanno fatto volontariamente richiesta. A tal fine, i datori di lavoro interessati attenersi al rispetto delle indicazioni che verranno emanate dalla Conferenza Stato Regioni nonché di ogni altra prescrizione e indicazione adottata dalle Autorità competenti per la realizzazione in sicurezza della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2 / Covid- 19. La vaccinazione potrà riguardare anche i datori di lavoro oi titolari.

L'intesa prevede altresì che i datori di lavoro si confrontino con il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e con il supporto del medico competente o con altri organismi aziendali previsti nell'ambito dei Protocolli di settore.

All'atto della presentazione dei piani aziendali, il datore di lavoro preciserà il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all'Azienda Sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell'attività di distribuzione.

I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione , saranno interamente un carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe / aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Il medico competente fornirà ai lavoratori le adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l'acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il triage previsto preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati.

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, laddove i datori di lavoro intendono collaborare all'iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, si possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Il piano vaccinale sarà operativo solo dopo l'emissione delle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni. 

L'aggiornamento del protocollo sul contrasto alla diffusione del Covid, sottoscritto anch'esso il 6 aprile, è reso necessario per adeguarlo alle nuove disposizioni intervenute. Dopo aver ribadito la raccomandazione per il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, si prevede che:

  • i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuata in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario ;
  • non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, essere garantiti il ​​distanziamento interpersonale,  l'uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un'adeguata pulizia e areazione dei locali;
  • sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria,  fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente . Sono consentiti in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento previste. E 'comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. 

 

ANAC: ANTICIPAZIONE ANCHE NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA

APPALTI PUBBLICI

Con una delibera del 16 marzo us, l'Anac ha dichiarato l'illegittimità della prassi, operante soprattutto nei settori speciali, non corrisponde all'anticipazione del prezzo d'appalto  ex  art. 35, comma 18, del Codice nei contratti sotto-soglia. L'Autorità ha chiarito che il versamento dell'anticipazione del prezzo all'impresa appaltatrice rappresenta  un obbligo di portata generale , che non può essere circoscritto ai soli appalti sopra-soglia. 

La normativa (art. 35, comma 18, del Codice Appalti), infatti, che  la stazione appaltante deve corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo totale previsto nel contratto d'appalto , entro quindici giorni dall'effettivo avvio dell'esecuzione, una condizione che venga preventivamente rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa.

Tale disposizione ha, evidentemente, una portata generale, rispondendo alla  ratio  di assicurare all'affidatario le risorse necessarie per la delicata fase di avvio dei lavori, così l'interesse pubblico alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. 

"Non avrebbe senso -  si legge nel testo del provvedimento  - precludere tale facoltà di accesso all'anticipazione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore". 

L'articolo 35 deve, quindi, considerare una norma di carattere generale e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, l'Autorità evidenzia altresì che l'art. 207 del DL n. 34 del 19.5.2020 (cd “Decreto Rilancio”), ha previsto la possibilità di incrementare l'anticipazione fino al 30% dell'importo del contratto, senza operare alcuna distinzione di importo.

 

“DECRETO SOSTEGNI” IN PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE

ECONOMIA

Il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) è all'esame della Commissione Bilancio e Finanze del Senato per l'esame degli emendamenti relativo all'iter di conversione in legge (scade oggi il termine per la presentazione degli emendamenti).

Ricordiamo che l'attuale versione del decreto consente di fare per ottenere contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva, che svolgono attività d'impresa e per gli enti non commerciali, senza problemi settoriali o vincoli di classificazione delle attività economiche. Vengono così eliminati i codici Ateco che avevano caratterizzato i 'Ristori'. Possono dunque presentare richiesta per i nuovi sussidi i soggetti che hanno subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.

Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha già pubblicato le istruzioni operative; le richieste potranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici o mediante la piattaforma web messa a punto da Sogei. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. L'importo del contributo sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevato, in base a 5 fasce di indennizzo:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Il decreto prevede inoltre la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, l'allungamento della Cassa integrazione guadagni e il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Infine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il rinnovo dei contratti a tempo determinato senza causali.

 

AL VIA LA PIATTAFFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO  PER LA CESSIONE CREDITI

FISCO

E 'stata attivata nei giorni scorsi la nuova piattaforma di InfoCamere (Società delle Camere di Commercio) SiBonus ( sibonus.Infocamere.it ) con l'obiettivo di dare la possibilità alle Pmi e ai titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata.

L'opportunità riguarda anche il superbonus 110%, il sismabonus, il bonus ristrutturazione e il bonus facciate; l'iniziativa trae origine dal Decreto Rilancio con il quale è stato consentito ai soggetti fisici o giuridici di cedere a terzi il credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione.

Per agevolare l'accesso alla nuova piattaforma, InfoCamere ha siglato un'intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

 

STAZIONI APPALTANTI OBBLIGATE AD APPLICARE  I PREZZARI REGIONALI

GIURISPRUDENZA 

Il Tar Puglia (Lecce, Sez.III, 06/04/2021, n.497) ha accolto il ricorso per l'annullamento di una gara a causa dei prezzi palesemente divergenti rispetto al Prezzario Regionale.

IL Tribunale ha motivato tale decisione sulla base di quanto disposto dall'art. 23, comma 16 (terzo periodo) del Codice Appalti secondo il quale " per i contratti relativi ai lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente" .

La norma non prevede una possibilità, ma pone un vero e proprio obbligo. Sostengono inoltre i giudici che, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per la scrittura delle voci di costo della singola procedura, deve non essere ritenuta che in caso di eventuale scostamento da detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica motivazione, come peraltro indicato dall'Anac nella delibera n.768 / 2019.

 

MANCATO SOPRALLUOGO NON COMPORTA ESCLUSIONE AUTOMATICA

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sez. V, 18 marzo 2021, n. 2355) è intervenuto sulle conseguenze del mancato sopralluogo dell'impresa previsto dalla legge di gara.

I Giudici hanno evidenziato che, prima dell’introduzione del Codice dei contratti, l’istituto del sopralluogo era disciplinato dall’articolo 106 del DPR 207/2010, secondo cui l’offerta doveva essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attestava di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi e delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta.

Attualmente, l’art. 79, comma 2, del Codice dei contratti, non prevede la suddetta dichiarazione e il sopralluogo viene citato unicamente per specificare che è finalizzato a prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.

In particolare, il Codice dei contratti pubblici non esplicita effetti espulsivi automatici in caso di mancato adempimento, ma si limita a sancire che «le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara»; ciò, al solo fine di evidenziare la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati «possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte» ( Consiglio di Stato, sez. V, 19 gennaio 2021 n. 575).

Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che l’eventuale causa escludente del bando debba essere interpretata in senso restrittivo, attribuendole un significato conforme al principio di massima partecipazione alla gara, per cui può anche essere utilizzato il soccorso procedimentale previsto dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 83, comma 8, del Codice.

Nello specifico caso esaminato, riguardante un raggruppamento di imprese, il Consiglio di Stato ha concluso che il ruolo e le funzioni della mandataria nell’ambito del raggruppamento era sufficiente all’adempimento del sopralluogo (prescrizione prevista dal disciplinare di gara) e liberatorio per le imprese mandanti.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.   oppure telefonando al numero 334.9767911.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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