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PERIODICO INFORMATIVO - 15 GENNAIO 2021

notizia

 

MINISTERO SU AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 150.000 EURO:  NON NECESSARI INDAGINI DI MERCATO E PREVENTIVI

# CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero delle Infrastrutture ha recentemente chiarito le modalità di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore ai 150.000 euro, in applicazione dell'art. 36, comma 2 del Codice Appalti (Decreto Legislativo n.50 / 2016). Nella risposta ad uno specifico quesito in merito, il Ministero ha precisato che l'affidamento diretto “ non presuppone una particolare motivazione nè lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificato e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi. L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice ”.

Viene altresì evidenziato che per tali affidamenti non sussiste un confronto competitivo ed anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.

 

MINISTERO: NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA BANDO  GLI AVVISI SI INTENDONO INVITI A PARTECIPARE

# CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero delle Infrastrutture modifica la propria posizione, assunta in un precedente parere nello scorso mese di ottobre, e precisa che la procedura negoziate senza bando (art. 63 del Codice Appalti) gli avvisi non semplici comunicazioni, ma valgono come inviti alle imprese a candidarsi. L'importante chiarimento è contenuto in una nota trasmessa ad Anas, Ferrovie, e Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche dal Capo Dipartimento per le Infrastrutture, Pietro Baratono, che prende in esame la gestione delle procedure negoziate come aggiornate dal decreto semplificazioni.

In particolare, con riferimento alle modalità di svolgimento della procedura di affidamento sotto soglia, viene evidenziato che la normativa subordina utilizza la procedura negoziata senza bando alla consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell ' importo dell'affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi e le stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese". Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, ma durante i lavori parlamentari di conversione del decreto legge, la disposizione è stata integrata mediante l'inserimento del Il seguente periodo: " Le stazioni appaltanti dell'evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali ".

Secondo il Ministero la finalità della norma è quella di garantire la più ampia trasparenza e come necessario contrappeso all'innalzamento delle soglie di riferimento e alla relativa riduzione del numero di operatori da consultare, vengono imposti specifici alle stazioni appaltanti che devono dare informazioni dell ' avvio delle procedure negoziate e degli esiti degli affidamenti, con la precisazione che solo quest'ultimo avviso conterrà anche l'indicazione dei soggetti invitati.

 

DA MEF E ANAC UNA GUIDA PER I CONTRATTI  IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

# CONTRATTI PUBBLICI

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Anac hanno approvato la “Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato”.

Il documento (disponibile sul sito www.anticorruzione.it), che comprende lo schema di contratto di concessione, è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro interistituzionale (costituito, tra gli altri, dal MEF, dall’Anac, dalla Presidenza del Consiglio, dall’Anci e dalla Cassa Depositi e Prestiti) e riguarda, in particolare, operazioni di Partenariato (PPP) aggiudicate sulla base di un progetto definitivo nel quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di disponibilità dell’opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati (ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice - cosiddetto PPP a tariffazione sulla PA).

Si tratta di una versione aggiornata del precedente documento del 2018 (vengono recepite soprattutto le indicazioni della Corte dei Conti) con la quale le Istituzioni cercano di rilanciare lo strumento del partenariato pubblico privato, evitando che “il ricorso al Ppp sia motivato essenzialmente dalla necessità di "aggirare" i vincoli di carattere finanziario”.

Si segnalano, tra le innovazioni più rilevanti, il meccanismo automatico di decurtazione del canone di disponibilità in caso di mancata disponibilità dell'opera e dei relativi servizi, la revisione del piano economico da parte dell’operatore economico in caso di verificato squilibrio dello stesso, la specificazione delle cause di sospensione lavori per forza maggiore, la codificazione delle conseguenze della sospensione sui profili economici del rapporto.

 

LAVORI PUBBLICI 2020: MENO GARE E PIU’ VALORE

 #MERCATO

Dall’analisi dei dati sui bandi di gara nel 2020, elaborata dal Cresme, emerge un calo del 7,4% del numero dei bandi ed un incremento del 9,9% del loro valore: nel corso del 2020 sono stati promossi 21.770 bandi per un valore complessivo di 43,315 miliardi.

Le principali stazioni appaltanti sono risultate:

  • Ferrovie: 410 gare (+188%) – 13,793 miliardi (+186%)
  • Anas: 588 gare (+16%) – 5,763% (+32,5%)
  • Comuni: 12.089 gare (-12,1%) – 6,246 miliardi (-8,3%)

 Dai dati sugli importi delle gare si rileva che diminuiscono le gare per gli affidamenti sotto soglia mentre aumentano le procedure di importo superiore:

  • opere di importo superiori ai 50 milioni (+7%)
  • tra 15 e 50 milioni (+82,6%)
  • tra 5 e 15 milioni (+16%)

 

AGENZIA ENTRATE PRECISA IL CONCETTO DI UNITA’ IMMOBILIARI INDIPENDENTI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS

#FISCO

L’Agenzia delle Entrate (interpello n.10 del 5 gennaio 2021) ha precisato il concetto di “unità immobiliari indipendenti”, in relazione a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2021, nel quale si prevede che la detrazione del 110% spetti anche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 

Le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari” vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell'accesso autonomo dall'esterno, a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Si può ritenere – precisa l’Agenzia delle Entrate – che abbia “accesso autonomo dall'esterno” qualora, ad esempio: 

– all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione;

 - all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

  

CONSIGLIO DI STATO: QUANDO L’ILLECITO PROFESSIONALE COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA GARA

#GIURISPRUDENZA

Due sentenze del Consiglio di Stato delimitano le ripercussioni dell’illecito professionale nelle gare d’appalto, precisando i presupposti e le condizioni che consentono l’esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento. 

Con la prima sentenza (Sentenza n.7730/2020), il Consiglio di Stato ha affermato che il grave illecito professionale comporta l’esclusione dalla gara solo se rientrante nel triennio decorrente dalla data di adozione della precedente determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale.

I Giudici sono pervenuti a tale conclusione attraverso un esame analitico di quanto disposto dalla normativa vigente. In particolare, l'articolo 80, comma 5, lettera c-ter del codice degli appalti, dispone l'esclusione di un operatore economico che ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, con conseguente risoluzione per inadempimento o con condanna al risarcimento dal danno; il Consiglio di Stato, tuttavia, rileva che “la norma va interpretata in connessione con il successivo comma 10-bis del medesimo art. 80 (a sua volta inserito dal d.l. n. 32/2019 conv. con l. n. 55/2019), che delimita in tre anni il periodo entro cui una pregressa vicenda professionale negativa può comportare l’esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara. Ne deriva che la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto d’appalto può fondare una valutazione di inaffidabilità e non integrità dell’operatore per un periodo che non superi il triennio, assumendo rilevanza, ai fini della decorrenza di siffatto periodo, la data di adozione della determinazione amministrativa di risoluzione unilaterale”.

La stazione appaltante è altresì tenuta, nella motivazione dell’esclusione, a dar conto in modo adeguato di aver compiuto un’autonoma valutazione delle fonti di prova da cui ha tratto conoscenza del pregresso errore professionale e di avere considerato le circostanze di fatto sotto il profilo della loro pertinenza e rilevanza in ordine all’apprezzamento dell’affidabilità professionale del concorrente. Quello della stazione appaltante è un potere ampiamente discrezionale, esercitato nei limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.

Con un ulteriore intervento (Sentenza n. 8236/2020), il Consiglio di Stato ha precisato che l’omessa dichiarazione di aver subito penali contrattuali non comporta automatica esclusione.

La norma del Codice Appalti (art. 80, comma 5, lett. c) e c-ter), infatti, subordina l'esclusione all'accertamento di "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili", da valutarsi tenendo in considerazione il tempo trascorso dalla violazione e la gravità della stessa, e alla dimostrazione "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità". Le penali non costituiscono di per sé un elemento che comprova un’insufficiente affidabilità ed integrità del concorrente né tale da configurare i presupposti della grave negligenza e della violazione dei doveri professionali.

I Giudici rilevano tuttavia che “se, in linea generale, le pertinenti disposizioni di legge non consentono, da sole, di imputare al concorrente un obbligo dichiarativo avente ad oggetto le penali, a diversa conclusione deve pervenirsi in presenza di particolari circostanze caratterizzanti (come l'importo delle penali e l'inerenza a "gravi inadempimenti" o "significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione") e di specifiche disposizioni della lex specialis".

A tale riguardo, viene evidenziato quanto già previsto dalle linee guida dell'Anac (n. 6 aggiornate nel 2017) che impongono ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare "tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità" (art. 4.3.), comprese le cause ostative non inserite nel casellario informatico (art. 4.2, ultimo paragrafo), attribuendo così rilievo non soltanto alla pregressa risoluzione anticipata del contratto, ma anche all'applicazione di penali”. Resta comunque determinante la valutazione della stazione appaltante in merito all’effettiva rilevanza delle penali e della relativa valutazione sull’idoneità, affidabilità ed integrità del concorrente.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

#CONVENZIONI

Ricordiamo alle imprese associate che è attivo lo sportello qualificazione Aniem Lazio per assistere e fornire consulenza su tutte le tematiche inerenti alle attestazioni Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) ed alle certificazioni Iso. Le imprese interessate possono contattare i nostri uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure telefonando al numero 334.9767911.

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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