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PERIODICO INFORMATIVO - 09 OTTOBRE 2020

notizia

 

SUPERBONUS 110%

LE MODIFICHE IN PARLAMENTO PER ABUSI EDILIZI, ASSEMBLEE CONDOMINIALI E AREE TERREMOTATE

In sede di conversione in legge del Decreto Agosto, il cui testo è stato approvato il 6 ottobre us dal Senato ed ora è passato all'esame della Camera, sono state introdotte modifiche in relazione alla presenza di eventuali abusi edilizi ai fini dell'accesso al superbonus .

In particolare, è stato inserito un articolo che si aggiunge all'arte. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma:

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ei relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi ”.

In questo modo, per la fruizione del Superbonus per le parti comuni, il tecnico dovrà verificare lo stato di legittimità solo delle parti comuni e non anche delle relative unità immobiliari. Anche gli accertamenti dello sportello unico per l'edilizia benefici essere riferiti alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

Per quanto riguarda le assemblee condominiali, è stato previsto che " Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore ea tutti i condomini con le medesime forme previste per la convocazione ". Per la maggior parte in assemblea condominiale  necessaria per deliberare sia i lavori incentivati ​​con il Superbonus 110% sia la eventuale cessione del credito sarà sufficiente un numero di voti che rappresenti la parte degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo dell'edificio valore.

Ulteriore novità riguarda la ricostruzione di immobili nelle aree terremotate per la quale si prevede che i tetti alle spese per gli interventi incentivati ​​con la detrazione del 110% siano maggiorati del 50% (le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2020.)

Per questi immobili, specifica la norma, il Superbonus spetta per l'importo eccedente il contributo per la ricostruzione o in alternativa a questo e si può usare per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

PUBBLICATI IN GAZZETTA DECRETI ATTUATIVI

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i decreti “Requisiti Tecnici” e “Asseverazioni” attuativi del Superbonus 110%: entrambi i decreti del 6 Agosto sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 Ottobre 2020.

Il Decreto “Requisiti tecnici” definisce i requisiti che gli interventi devono rispettare per accedere sia al nuovo Superbonus che all'Ecobonus ed al Bonus facciate.

L'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato secondo le modalità indicate in un allegato (Allegato A punto n.13), che indica gli elementi di cui i tecnici devono tenere conto per la redazione dell'asseverazione ei prezziari di riferimento per certificare che siano stati  rispettati i costi massimi per tipologia di intervento . Per il calcolo della detrazione bisogna inoltre tenere presenti i limiti indicati nell'altro Allegato (Allegato B), che schematizza, in base alla normativa vigente, la detrazione e la spesa massima ammissibile per ogni tipologia di intervento, i prezzari regionali o pubblicati dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile ei  massimali di costo specifici per ogni tipologia di intervento sottoposta una dichiarazione del fornitore o dell'installatore (riportata nell'Allegato I). Fanno eccezione gli  interventi antisismici , per i quali non sono definiti massimali di costo specifici.

Il Decreto “Asseverazioni ” definisce il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica degli edifici agevolati con il Superbonus 110% e con l'Ecobonus tradizionale. L'asseverazione è rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali e deve essere presentata online all'Enea.

 L'Enea esegue controlli automatici sulla completezza della documentazione e controlli a campione, che entrano nel merito della regolarità delle asseverazioni. Le asseverazioni non veritiere sono punite infatti con sanzioni penali e amministrative da 2.000 a 15.000 euro.

AGENZIA ENTRATE: SUPERBONUS ANCHE PER LE CASE DI LUSSO

I possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso (categorie catastali A / 1, A / 8 e A / 9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono fruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell'articolo 119 del dl Rilancio del Superbonus non si applica “ alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A / 1, A / 8, nonché alla categoria catastale A / 9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico ”. Tale risposta è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate nelle nuove Faq sull'applicazione del Superbonusal 110%. L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad altri quesiti, ha precisato, inoltre, che:

  • sono agevolate con i  Superbonus le spese sostenute per interventi su immobili che acquisiranno la destinazione abitativa solo al termine dei lavori, una condizione che dal titolo edilizio autorizzativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato (ad es., da strumentale in abitativo );
  • risulta agevolabile. di isolamento termico eseguito su una sola porzione dell'involucro esterno dell'edificio, che interessa una singola unità, una condizione che questo interessi più del 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'intero fabbricato, o della classe energetica più alta (da attestare mediante APE);
  • La Realizzazione del cappotto termico per le Pareti interne di un'unità immobiliare PUÒ accedere all' Ecobonus al 110%, vieni Intervento ‘trainato’, da solo se VIENE effettuato contestualmente ad un Intervento "trainante" (es pubblicitarie. SOSTITUZIONE dell'impianto di climatizzazione invernale) sulle parti comuni dell'edificio in condominio.

MERCATO

COMMISSARIO IMMINENTE DECRETO CON OPERE, RICOMPRESA LA LINEA FERROVIARIA ROMA-PESCARA

Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture, ha preannunciato l'imminente emanazione di un decreto della Presidenza del Consiglio contenente l'elenco delle opere affidate a un commissario.

Nell'elenco sarà ricompresa l'opera ferroviaria Roma - Pescara, presentata nei giorni scorsi, che consentirà di collegare le due città in meno di due ore (invece delle attuali tre ore e 20 minuti). Il progetto ferroviario avrà un costo di circa 6,5 ​​miliardi. La prima fase (cd Fase zero per una spesa prevista di 614 milioni) prevede la redazione del progetto definitivo dell'intera linea della "nuova" Roma-Pescara, oltre alla realizzazione dei tratti di raddoppio della Pescara-Interporto, della bretella di Sulmona e del raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia di 10 km.

Nella seconda Fase è prevista la realizzazione della “Avezzano-Roma”, con un costo di 2,85 miliardi, con una nuova linea di 53 km (di cui 40 nella galleria) da Roma (quartiere Corcolle) a Tagliacozzo.

La “Pescara-Interporto-Sulmona” caratterizzerà la terza fase, per un costo di 1,4 miliardi.

Alla quarta Fase è richiesta la realizzazione della “Avezzano-Sulmona”, costo di 1,7 miliardi, con una nuova linea a binario unico di circa 33 km (di cui 18 in galleria).

GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO: DEROGABILE LA SUDDIVISIONE IN LOTTI NEGLI APPALTI

Con una recente sentenza (n.5746 del 30 Settembre us), il Consiglio di Stato ha chiarito l'applicazione del principio di suddivisione in lotti, previsto dalle normative europee negli appalti pubblici a tutela delle pmi.

In particolare, la direttiva dell'Unione europea precisa che " è opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle Pmi. (…). A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle Pmi, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori realizzati delle Pmi o in conformità alle diverse fasi successive del progetto ".

Tale principio - ha precisato il Consiglio di Stato - non costituire, tuttavia, un vincolo assoluto per le stazioni appaltanti.

"La giurisprudenza amministrativa ha escluso che il principio della suddivisione in lotti può considerare un principio assoluto ed inderogabile riconoscendo invece la possibilità di optare per un assetto alternativo mediante una scelta garantita da ampia discrezionalità, che va motivata ma resta sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità , oltre che dell'adeguatezza dell'istruttoria. Segnatamente, la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall'ordinamento, una valutazione di carattere tecnico-economico. In tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell '…. in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito all'art. 51 D.Lgs. n. 50 del 2016, non costituibile peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati "

Il Consiglio di Stato, quindi, smentendo la precedente pronuncia del Tar, riconosce all'amministrazione la facoltà di decidere se suddividere o meno l'appalto in diversi lotti, pur essendo chiamata a darne spiegazioni in merito ai “ motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionali alla tutela della concorrenza ” .

POSSIBILE SOSTITUIRE IN GARA IMPRESA CONSORZIATA IN CONCORDATO

Una sentenza del Consiglio di Stato (n.5496 del 21 Settembre us) ha espresso parere favorevole alla possibilità, anche in fase di gara, di sostituire una consorziata indicata in sede di offerta quale esecutrice dei lavori con altra impresa consorziata, qualora la prima sia sottoposta una procedura concorsuali, come il concordato in bianco.

A tale conclusione i giudici sono pervenuti sulla base di quanto disposto dalle modifiche introdotte all'art. 48 del Codice dei Contratti; in particolare il comma 7 bis prevede che i consorzi stabili ei consorzi di cooperativa possano procedere alla sostituzione della consorziata indicata in sede di gara quale esecutrice nell'ipotesi in cui la stessa sia sottoposta a una procedura concorsuale o rimanga priva dei requisiti generali o comunque per fatti sopravvenuti.

La sostituzione è ammessa purché non sia finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione nel capo alla consorziata originaria. In termini generali si può quindi affermare che nell'attuale quadro normativo la possibilità di modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi si è sensibilmente ampliata, superando rigidità non compatibili con le esigenze e le dinamiche imprenditoriali.

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno "sportello qualificazione" che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un'eventuale attestazione per il funzionamento nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente le imprese, è stato anche definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA spa, Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate e approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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