PERIODICO INFORMATIVO - 31 AGOSTO 2020
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ECONOMIA
IN VIGORE LE MISURE DEL DECRETO AGOSTO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (S.O. n.203 del 14 agosto u.s.) il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto contenente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (TESTO INTEGRALE)
Il provvedimento, composto da 115 articoli in vigore dal 15 agosto ed ora all’esame del Parlamento per la conversione in legge, prevede, in particolare, disposizioni in materia di sostegno al lavoro, agli enti locali ed ai settori economici:
proroga cassa integrazione: l’art. 1 conferma le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020), stabilendo che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione della CIG, dell’assegno ordinario (in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020) per una durata massima di 9 settimane, incrementate a determinate condizioni di ulteriori 9 settimane. Queste 18 settimane complessive devono collocarsi nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. “Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane”. La nuova disposizione precisa, inoltre, che “i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
- a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. L'INPS autorizza i trattamenti e, sulla base dell’autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione si applica l'aliquota del 18%.
Incremento risorse per la progettazione enti locali: per il periodo 2020 -2024 vengono rafforzate le misure per gli interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando all’anno 2021 le risorse disponibili per il periodo 2031-2034 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell’anno 2020. Gli importi previsti sono di 85 milioni per il 2020, 728 per il 2021 (128 + 600 di incremento), 170 per il 2022 e 200 ogni anno fino al 2034.
Incremento per messa in sicurezza edifici e territorio e piccole opere: analogo potenziamento delle risorse nel periodo 2020-2024 con anticipo delle risorse previste per il 2031-2034, per 2.650 milioni, 900 per il 2021 e 1.750 per il 2022. Maggiori risorse per i singoli comuni saranno assegnate entro il 15 ottobre 2020 con decreto del Ministero dell’Interno.
Scuole di provincia e città metropolitane: Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, l’art. 48 autorizza la spesa di 90 milioni per l'anno 2020, 215 per l'anno 2021, 625 per l'anno 2022, 525 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane: nello stato previsionale del Ministero Infrastrutture è prevista dall’art. 49 l’istituzione di un fondo da ripartire con una dotazione di 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 – 2023 per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza.
Risorse per la rigenerazione urbana: l’art. 50 apporta modifiche alla legge di bilancio ampliando i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse per i progetti di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazioni e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Piccole opere e interventi contro l’inquinamento: l’art. 51 stabilizza i contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti per rafforzare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, attraverso un programma pluriennale istituito presso il Ministero dell’Interno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Ministero assegnerà a ciascun comune un contributo nel limite di 160 milioni per l’anno 2021, 168 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 per il 2024, 140 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 dal 2031 al 2033, fino ai 160 milioni per il 2034.
Semplificazioni adempimenti tesorieri enti locali: l’art. 52 semplifica la gestione dei “casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti” eliminando i controlli di cassa sul bilancio di previsione degli enti locali; la modifica interviene sulle variazioni dei residui a seguito del riaccertamento ordinario e su quelle relative al fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario. La precedente disciplina stabiliva l'obbligo di trasmissione al tesoriere, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, dell'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato. Prima delle modifiche introdotte dal “decreto agosto”, inoltre, il tesoriere era tenuto a verificare che i mandati in conto competenza non superassero l'importo dei relativi stanziamenti al netto della rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato, e che i pagamenti in conto residui fossero mantenuti entro i limiti dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma di spesa. Il tesoriere non dovrà ora più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
Ulteriori sostegni agli enti locali: sostegno agli enti locale in deficit strutturale viene previsto dall’art. 53, mentre l’art. 55 estende i tempi per la concessione delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti della P.A.
Eventi simici: l’art. 57 estende al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici con contestuale incremento di 300 milioni per lo stesso anno. Semplificazioni e risorse sono altresì disposte a favore del Commissario Straordinario per la ricostruzione, in particolare, per le attività tecniche connesse alla ricostruzione privata, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il sostegno ai comuni interessati.
Aiuti alle imprese: l’art. 60 prevede rifinanziamenti delle misure già disposte a sostegno delle imprese e l’art. 62, in particolare, consente di affidare aiuti alle micro e piccole imprese “purché le stesse:
- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione”.
Semplificazioni procedimenti assemblee condominiali: l’art. 63 semplifica le delibere condominiali per gli interventi di ristrutturazione delle parti comuni del condominio ai fini del c.d. superbonus prevedendo che “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”
Superbonus 110%: l’art. 80 (interventi finanziari nel settore cultura), al comma 6, estende la detrazione alle dimore storiche aperte al pubblico. Restano escluse dal Superbonus 110% tutte le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 e A8 e quelle in categoria A9 non aperte al pubblico.
CONTRATTI PUBBLICI
CIRCOLARE MIT SU ANTICIPAZIONE PREZZO APPALTO
Con la circolare n. 112 dell’11 agosto u.s., il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che la possibilità prevista dal dl Rilancio di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, si applica a tutti i contratti in corso di esecuzione, senza distinzioni in termini di importo o di settore e senza la necessità della previsione di un capitolo di spesa ad hoc.
La circolare, in particolare, chiarisce che l’ambito di applicazione dell’incremento dell’anticipazione deve intendersi esteso “a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge ………… ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali…... Inoltre, va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali”.
CONVERSIONE DL SEMPLIFICAZIONI: APPROVATA ESTENSIONE DEROGA CODICE APPALTI
La Camera ha approvato la conversione in legge del “decreto semplificazioni” con gli emendamenti definiti dalle commissioni parlamentari Affari Costituzionali e Lavori Pubblici.
Le modifiche riguardano, in particolare:
- il differimento dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del periodo transitorio delle deroghe e semplificazioni previste in materia di contratti pubblici;
- l’abbassamento a 75.000 euro della soglia per gli affidamenti diretti dei servizi e delle forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura).
ANAC: SOCIETA’ MISTA, NO AD AFFIDAMENTI SENZA GARA
Con la Deliberazione n. 582/2020, l’Anac è intervenuta sugli affidamenti alle società miste, precisando che le amministrazioni non possono affidare a tali operatori servizi non indicati nella gara a doppio oggetto (appalto/concessione e contributo del soggetto privato).
Richiamando sia l'articolo 17 del Dlgs 175/2016, che configura il modello delle società miste, che la comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2008/C 91/02, viene evidenziato come sia assolutamente necessario indicare nella documentazione di gara eventuali possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto o della concessione ed il numero delle opzioni e condizioni per la loro attivazione.
In particolare, l’Anac ribadisce che “la società mista opera nei limiti dell’affidamenti iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori affidamenti che non siano già previsti nel bando originario. Infatti, la scelta del socio privato non deve mai comportare la costituzione di una società “generalista”, alla quale affidare l’esecuzione di servizi non ancora identificati al momento della scelta della stessa, ma l’incarico operativo assunto deve sempre riguardare l’esecuzione di servizi determinati e per una durata definita”.
RICOSTRUZIONE SISMA
APPROVATE 3 NUOVE ORDINANZE PER ACCELERAZIONE ATTIVITA’
Nei giorni scorsi, la Cabina di coordinamento sul sisma tenuta dal Commissario di Governo con le Regioni Lazio, Abruzzo, Molise e Umbria ha approvate tre nuove ordinanze a favore dei territori colpiti dal terremoto nel 2016 finalizzate ad imprimere un’accelerazione al processo di ricostruzione ed un’ulteriore semplificazione delle procedure e dell’organizzazione degli uffici.
La prima ordinanza riguarda la semplificazione delle procedure per la ricostruzione degli edifici di culto rendendole di fatto assimilabili alle procedure della ricostruzione privata, sia per quanto riguarda la fase della progettazione che per quanto attiene a quella dell’affidamento dei lavori.
La seconda fornisce indicazioni circa i contenuti dei Programmi Straordinari di Ricostruzione mediante apposite Linee Guida e chiarisce alcune disposizioni di natura di edilizia urbanistica.
La terza apporta delle modifiche sull’organizzazione della struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo, definendo i compiti della Direzione Generale e dei dirigenti
REGIONE LAZIO
IN GARA APPALTO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE
E’ stato pubblicato l’avviso di gara relativo a quattro lotti da affidare con procedura aperta e accordo quadro per un valore complessivo di 65,5 milioni per l’affidamento del “Servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle strutture della Giunta regionale, agli enti dipendenti della Regione Lazio, alle società partecipate, agli enti locali territoriali”.
Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi: manutenzione impianti termici (raffrescamento e riscaldamento), manutenzione impianti elettrici, manutenzione impianti idrico-sanitari, manutenzione impianti e apparecchiature antincendio, manutenzione impianti elevatori, manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza, piccola manutenzione edile.
Per ogni lotto, la convenzione avrà durata di 24 mesi, mentre gli ordinativi di fornitura avranno una durata di 48 mesi. La durata della convenzione potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l’importo massimo spendibile non sia stato esaurito e fino al raggiungimento del medesimo.
Le offerte dovranno essere presentate entro il 5 ottobre p.v.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
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