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PERIODICO INFORMATIVO - 17 LUGLIO 2020

News

 

LAVORI PUBBLICI

DECRETO SEMPLIFICAZIONI PUBBLICATO IN GAZZETTA: DA OGGI IN VIGORE LE NUOVE NORME.

Sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale n, 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il D.L.16 luglio 2020, n. 76 recante (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), ormai noto come “decreto semplificazioni”, in vigore da oggi, venerdì 17 luglio 2020.

Il provvedimento si compone di 65 articoli, dei quali i primi 11 dedicati alleSemplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia” fra le quali emergono le disposizioni sugli affidamenti sotto soglia e sopra soglia. I contenuti restano confermati rispetto a quelli già oggetto di commento nel precedente numero di Aniem Lazio News.

Dalla versione pubblicata, che approda ora in Senato per l’iter di conversione in legge, sono state eliminate unicamente le norme sul subappalto che intervenivano sull’articolo 105 del Codice Appalti anche per adeguarlo ai rilievi sollevati dalla Corte di Giustizia della U.E.

Nella seconda parte del decreto è stata altresì inserita (art.11) una norma sull’accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, prevedendo che “le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all’aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture…………. trovano applicazione …..alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale”. Il Commissario Straordinario opererà in deroga alle norme del Codice Appalti ed a qualsiasi altra normativa “diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

Naturalmente, il provvedimento potrà subire modifiche e integrazioni nell’iter di conversione in legge che dovrà essere ultimato entro i prossimi 60 giorni.

Il testo integrale del decreto pubblicato in Gazzetta.

FISCO E RISTRUTTURAZIONI

SUPERBONUS 110%: APPROVATO D.L. RILANCIO E PRONTO IL DECRETO ATTUATIVO CON GLI ADEMPIMENTI NECESSARI

Il 16 luglio u.s. il Senato ha definitamente approvato, senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, la conversione in legge del decreto Rilancio contenente le misure sulla detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:

  • dai condomìni;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
  • dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per poter optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. La scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto da un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo, infatti, che, per la completa operatività del superbonus, sono necessari, in particolare:

  • un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il quale saranno definite le modalità attuative per l'utilizzo delle opzioni previste dalla norma per lo sconto in fattura e la cessione del credito;
  • un decreto del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), che stabilirà requisiti minimi, limiti, modalità di asseverazione e congruità degli interventi.

Quest’ultimo decreto (ancora provvisorio ed in attesa di pubblicazione) è stato predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, il decreto attuativo previsto dallo stesso Decreto Rilancio. L’attuale versione del provvedimento, 12 articoli e 9 allegati, definisce, in particolare, i requisiti tecnici degli interventi che beneficiano sia del bonus facciate che della detrazione del 110%, i limiti alle agevolazioni, i soggetti ammessi, le spese per le quali spetta la detrazione, gli adempimenti e le asseverazioni necessarie, la cessione del credito, i controlli a campione dell’Enea.

Sul fronte procedurale, lo schema di decreto (art.6) prevede i seguenti adempimenti:

  1. il deposito in Comune, in doppia copia, della "relazione tecnica di progetto" che attesta la conformità dell'intervento alle prescrizioni finalizzate al contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;
  2. l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto di tutti i requisiti previsti da decreto;
  3. un attestato di prestazione energetica;
  4. la “certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica”;
  5. l’effettuazione del pagamento attraverso “bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”;
  6. entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la trasmissione all’Enea i dati contenuti nella scheda descrittiva degli interventi effettuati (dai su Ape attestato di qualificazione energetica);
  7. trasmissione all’Enea dell’asseverazione tecnica e della “dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”;
  8. conservazione ed esibizione, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o dell’Enea, di tutta la documentazione.

MERCATO

CALO DEL 30% DEI BANDI PUBBLICI A GIUGNO

I dati diffusi nei giorni scorsi dall’Osservatorio Cresme Europa Servizi evidenziano una riduzione del 30,2% dei bandi pubblici a giugno scorso, rispetto allo stesso mese del 2019.

Dai dati registrati nell’arco del primo semestre dell’anno emerge soprattutto un dimezzamento degli appalti per grandi opere.

Il valore delle opere di importo superiore a 50 milioni messe in gara nei primi sei mesi, infatti, si è dimezzato da 6,9 a 3,5 miliardi (-49,6%). Nello stesso periodo è cresciuto del 31,2%  il valore delle gare bandite per le opere di medio-grande dimensione (tra 5 e 15 milioni di euro), mentre anche i micro-affidamenti sotto 150mila euro fanno registrare una riduzione del22,7%.

Ad emergere, in particolare, è il calo del valore economico delle gare: dai 16,6 miliardi del primo semestre 2019 si è passati ai 13,6 miliardi attuali, pur in presenza di una diminuzione del numero dei bandi inferiore solo del 10%.

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LEGGE TOSCANA: DURC NON DEROGABILE DA LEGGI REGIONALI

La Corte Costituzionale (n.141/2020 dell’8 luglio u.s.) ha bocciato la legge della Regione Toscana che escludeva l’obbligo di rilascio del durc per accedere a sovvenzioni pubbliche di modesta entità, ribadendo che il Durc non si può derogare in nessuno dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese a garanzia di una corretta concorrenza.

La norma regionale escludeva il durc dai contributi, benefici, sovvenzioni, effettuati con risorse regionali, di importo inferiore a 5.000 euro

Secondo i Giudici, la norma non è ammissibile in quanto “non è compatibile con l'istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità sociale”.

TAR LAZIO: MODIFICABILITA’ DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Il Tar Lazio (sent. n.8033 del 14 luglio u.s.) si è pronunciato sul principio di immodificabilità della soglia di anomalia previsto dall’art. 95, comma 15 del Codice Appalti ove si prevede che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.

Secondo i Giudici del Tar, il principio di non modificabilità della soglia di anomalia si applica soltanto quando è stato individuato esattamente l’elenco dei concorrenti e le relative offerte; solo allora le offerte stesse risultano immodificabili anche ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

Tale principio non si applica, invece, qualora vi sia un atto di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione appaltante; la rettifica della soglia di anomalia, derivante dall’illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara, deve quindi sempre essere consentita alla stazione appaltante.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.

 

 

 

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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