PERIODICO INFORMATIVO - 10 LUGLIO 2020
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APPROVATO DECRETO SEMPLIFICAZIONI:
COME CAMBIANO I SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI,
LE NORME SULL’EDILIZIA PRIVATA E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Con la formula “salvo intese”, il 6 luglio u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Semplificazioni che modifica profondamente i criteri di affidamento degli appalti pubblici per tutte le procedure indette entro il 31 luglio 2021 ed introduce significative modifiche anche sulla disciplina dell’edilizia privata, intervenendo su diverse norme del Testo Unico dell’Edilizia.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta del testo definitivo, si riporta di seguito un esame delle principali disposizioni risultanti dall’ultima bozza del testo, successiva all’esame del Consiglio dei Ministri.
APPALTI PUBBLICI
Fino al 31 luglio 2021 le procedure saranno regolate con le modalità di seguito indicate.
Per l’affidamento dei contratti sotto soglia (art. 1):
- affidamento diretto fino a 150.000 euro;
- procedura negoziata senza bando:
- dai 150.000 ai 350.000 euro, previa consultazione di almeno 5 operatori;
- dai 350.000 a 1 milione, previa consultazione di almeno 10 operatori;
- da 1 milione alla soglia europea (5,35 milioni) previa consultazione di almeno 15
La consultazione degli operatori economici, nel numero minimo previsto per le indicate fasce di importo degli appalti, dovrà avvenire nel rispetto di “un criterio di rotazione che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”.
Il criterio è quello del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale, “salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Per gli appalti sotto soglia, la stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie “salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta” che, comunque, saranno di importo dimezzato e dovranno essere indicate nell’avviso di gara.
Per i contratti sopra soglia gli affidamenti saranno realizzati con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza; viene altresì confermata la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, per quegli affidamenti la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria. Viene precisato che tali procedure “possono riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche”. Inoltre, l’affidamento delle attività connesse alla fase emergenziale potrà essere assegnato in deroga a tutte le disposizioni di legge, escluse quelle penali, antimafia ed europee.
Confermate le scelte sulla responsabilità erariale.
Le procedure dovranno concludersi entro tempi stabiliti (2 mesi per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate sotto soglia e 6 mesi per il sopra soglia): il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dei lavori possono essere valutati al rup per danno erariale e, se imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento.
L’art. 3 disciplina le verifiche antimafia stabilendo che “fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria”, attraverso la consultazione e le risultanze delle banche dati. Viene prevista anche la possibilità di sottoscrivere protocolli di legalità con le associazioni imprenditoriali nazionali per il rilascio della documentazione antimafia.
Interventi innovativi anche sul vincolo alla conclusione dei contratti (art. 4), per il quale, in particolare, viene esplicitamente previsto che non costituisce giustificazione per la mancata stipulazione “la pendenza di un ricorso giurisdizionale”. La norma dispone che la stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Vengono ridotti i tempi per la decisione dei ricorsi e comunque il pronunciamento in giudizio non potrà comportare la caducazione e riassegnazione del contratto, ma solo il risarcimento.
L’art. 5 precisa i casi di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica: fino al 31 luglio 2021, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea potrà avvenire, esclusivamente, per:
- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico o salute pubblica;
- ragioni tecniche sulle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse.
Lo stesso articolo prevede che, in caso di insolvenza o crisi dell'impresa, la stazione appaltante debba risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione dell'opera attraverso:
- esecuzione diretta anche tramite convenzione con società pubbliche;
- scorrimento graduatoria rispettando condizioni appalto solo se tecnicamente possibile;
- nuova gara per il completamento; nomina di un commissario straordinario.
Novità per i pagamenti dei lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto: il direttore lavori dovrà emettere uno stato di avanzamento lavori entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto ed il certificato di pagamento entro i successivi cinque. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 15 giorni dall'emissione del certificato e saranno riconosciuti alle imprese gli extra-costi di sicurezza legati all'emergenza sanitaria. La mancata esecuzione delle opere a causa del rispetto delle norme anti-Covid non costituisce circostanza imputabile all'esecutore. Per i lavori in corso vengono anche previste una serie di semplificazioni procedurali relative, in particolare, ai sopralluoghi, alla consegna dei lavori, all’assegnazione di contratti non previsti negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione.
Tra le modifiche apportate al Codice dei Contratti (art.8, comma 5) in materia di cause di esclusione si segnala l’eliminazione definitiva della possibilità che un concorrente venga escluso a causa dell'irregolarità commessa da un subappaltatore. Viene contestualmente introdotta la possibilità di escludere un operatore per violazioni non definitivamente accertate, se il mancato pagamento costituisce un'irregolarità grave.
La scelta dei commissari con poteri derogatori riguarderà un elenco di opere che saranno contenute in un uno o più decreti del Presidente del Consiglio da adottare entro il prossimo 31 dicembre. Il decreto (art.9) aggiorna le norme contenuto nel decreto “sblocca cantieri” su nomina e poteri dei commissari straordinari che potranno “essere abilitati ad assumere le funzioni di stazione appaltante” ed operare in deroga al Codice Appalti.
Prorogato di un anno fino al 31 dicembre 2021 il termine del decreto Sbloccacantieri (Dl 32/2019) che sospende l'obbligo di servirsi di centrali di committenza, il divieto di appalto integrato e l'entrata in vigore dell'albo dei commissari di gara gestito dall'Anac. Il decreto abroga la deroga del Dl Sbloccacantieri sul subappalto che consentiva alle stazioni appaltanti di fissare gara per gara l'importo delle opere subappaltabili fino a un massimo del 40%: la disposizione dovrebbe comportare, pertanto, il ritorno al limite massimo del 30% sull’importo complessivo dell’appalto. Viene eliminato definitivamente anche l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori.
Sarà poi obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo per la prosecuzione delle opere, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti. Il fondo si finanzierà attraverso un contributo pari allo 0,5% del ribasso d'asta delle opere soprasoglia o anti-crisi e le modalità operative saranno individuate con decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell'Economia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl Semplificazioni.
EDILIZIA PRIVATA
Per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti amministrativi si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti. La norma introduce una sorta di “certificazione” di tale modalità autorizzativa disponendo che “Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”. Ampliati anche gli interventi edilizi ammessi con Scia che potranno riguardare “gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti” con successivo decreto del Ministero Infrastrutture.
Si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Sul fronte della responsabilità degli amministratori pubblici, si prevede, fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni. Inoltre, la fattispecie del dolo viene riferita all'evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d'ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.
Per ridurre i tempi della procedura per la valutazione di impatto ambientale è disposta la presentazione del progetto di fattibilità o del progetto definitivo (al posto degli elaborati progettuali) fin dall’avvio del procedimento, l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia, lo svolgimento simultaneo dell’intero procedimento di Via e della relativa Conferenza di servizi in modo tale da ridurre, sensibilmente, la durata di un procedimento che attualmente prevede due fasi distinte e consequenziali, la creazione di una procedura speciale accelerata (fast-track) dedicata all’espletamento delle procedure Via delle opere ricomprese nel Programma Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec).
Si introducono ulteriori semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale.
Nell’ambito degli interventi di edilizia privata, il decreto tende a semplificare ed a dare impulso al settore delle ristrutturazioni e della manutenzione straordinaria, per la quale sarà meno vincolante il rispetto della destinazione d’uso: nella nuova norma del Testo Unico Edilizia, infatti, la condizione “e non comportino modifiche delle destinazioni di uso” viene sostituita con il divieto di interventi che “non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico”. Vengono altresì consentite “modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia” e non riguardi immobili sottoposti a tutela.
Superato il vincolo di sedime e sagoma preesistente nelle ristrutturazioni. La norma riformulata dal decreto semplificazioni prevede che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico”. L'intervento potrà prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Negli interventi di ristrutturazione vengono ricompresi “gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
Un’ulteriore modifica al Dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) riguarda la legittimità dell'immobile nei casi in cui sia stato costruito in epoca antecedente alla previsione del permesso di costruire. “Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”.
Per quanto concerne gli oneri di costruzione, la versione finale della norma prevede che “al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”.
Il decreto dedica ampio spazio ai progetti di energia elettrica e energia rinnovabile.
In tal senso, al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, vengono previste semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, anche attraverso l’adozione di “linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione”. Semplificazioni vengono inoltre previste in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
L’art. 47 prevede altresì un “programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano” in coerenza con gli obiettivi fissati dall’Onu
Ulteriori misure sono finalizzate all’incremento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali), alla semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), alla velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari, alla razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali, alle, al rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.
DL RILANCIO APPROVATO DALLA CAMERA
La conversione del decreto legge Rilancio (n.34/2020) è stata approvata dalla Camera ieri, 9 luglio.
Il testo attuale (incrementato a 343 articoli) passa ora all’esame del Senato per un passaggio che dovrebbe essere di sostanziale ratifica, senza ulteriori modifiche; il decreto, infatti, deve essere convertito in legge entro il 18 luglio p.v.
Per la piena operatività delle norme sul bonus 110%, previsto dagli art. 119 e 121 per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, saranno necessari ulteriori disposizioni attuative. Dopo la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione, infatti, sono previsti i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo economico che renderanno operativa, in particolare, la cessione del credito. Il soggetto che realizza i lavori potrà usufruire direttamente della detrazione maggiorata (rimborsata in 5 rate annuali di pari importo), utilizzare il credito di imposta corrispondente alla detrazione in compensazione o cedere il credito. Le disposizioni attuative sono previste entro un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione.
I beneficiari della detrazione sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.
Si potrà ottenere il superbonus su due unità immobiliari, oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Sono invece escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del superbonus 110% è fissata al 30 giugno 2022.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici.
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