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PERIODICO INFORMATIVO - 31 MARZO 2020

News - EMERGENZA CORONOVIRUS

 


Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte.

Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911

 

EMERGENZA CORONAVIRUS

LE ISTRUZIONE DELL’INPS PER ACCEDERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE

Con la circolare n.47 del 28 marzo u.s., l’Inps ha fornito indicazioni per accedere alla cassa integrazione, in attuazione del decreto legge n.18 che ha previsto misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali.

Dopo aver ricordato che le misure di tutela si applicano ai lavoratori assunti dal 23 febbraio 2020, l’Inps precisa che “nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane e non tengono conto del limite già eventualmente raggiunto (30 mesi per settore edile e lapideo).

Viene ribadito, inoltre, che non è richiesto accordo sindacale, né l’onere per l’azienda di allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari, “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa”.

La circolare precisa, inoltre, che le aziende per le quali è già aperta la procedura per l’autorizzazione di CIGO, di assegno ordinario, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

L’Inps, infine, fornisce indicazioni per le aziende c.d. plurilocalizzate, precisando che, nel caso “di unità produttive site in cinque o più Regioni o Province autonome, il Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei limiti di spesa programmati. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell’intervento e le ore complessivamente autorizzate”.

LA CIRCOLARE INAIL SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI

Con la circolare n.11 del 27 marzo u.s. l’Inail ha fornito chiarimenti in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sono sospese le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per ritardato pagamento ed i termini per la notifica delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019, sia nel caso di pagamento in un’unica soluzione sia delle quattro rate 2019.

Ai sensi dell’art. 68 del decreto legge n.18/2020 sono inoltre sospesi i versamenti scadenti nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

L’Istituto, in merito alla previsione di cui all’art 62, co. 2 del D.L. n. 18/20, che riconosce in favore delle imprese con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro (anno di imposta 2019) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 ed il 31 marzo 2020, ricorda che non sono previsti versamenti ai fini dell’autoliquidazione per tale periodo.

 BANDI GESTITI DAL MIT: SOSPESI I TERMINI PER 52 GIORNI

Una Circolare del Ministero delle Infrastrutture dispone un rinvio di 52 giorni dei termini relativi alle procedure di appalto o concessione gestite dagli enti dipendenti dallo stesso Ministero (Anas, Ferrovie, Rfi, Dipartimenti Ministero Infrastrutture) e pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente.

La nota richiama quanto previsto dall’art. 103 del recente d.l. n.18/20 che ha previsto la sospensione del “computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativo allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020”. Lo slittamento riguarda, quindi, tutti i termini previsti dalle procedure di appalto: presentazione delle offerte, giustificazione offerte anomale, soccorso istruttorio, sopralluoghi, ecc.

Si evidenzia anche la parte della norma laddove si prevede che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”. Gli enti appaltanti interessati sono pertanto sollecitati comunque a porre in essere tutte le iniziative organizzative e amministrative che possano garantire la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti.

BLOCCATE ANCHE OPERE IDRAULICHE, GRANDI IMPIANTI E LOTTIZZAZIONI

Un ulteriore decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo u.s.  ha modificato l’elenco delle attività vietate previsto dall’allegato al Dpcm del 22 marzo 2020.

Nel nuovo allegato viene disposta la sospensione degli interventi identificati con i codici Ateco 42.91, 42.99.01 e 42.99.09.

Si tratta, in particolare, della realizzazione di opere idrauliche (42.91): costruzione di idrovie, porti e porticcioli, opere fluviali, chiuse, dighe, sbarramenti e dragaggio di idrovie.

Vietate anche le attività ricomprese nel codice 42.99.01 riguardante la lottizzazione dei terreni finalizzata ad opere di urbanizzazione ed i consorzi di urbanizzazione e lottizzazione.

Nel codice 42.99.09 rientrano, infine, la costruzione di strutture per impianti industriali, quali raffinerie, impianti chimici e impianti sportivi.

PROROGA DEI DURC IN SCADENZA

Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo scorso prevede, fra l’altro, che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Il 18 marzo u.s., l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha precisato che il Durc deve ritenersi incluso in tali certificazioni; conseguentemente, i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano una data di scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

L’indicazione è stata confermata dalla Cnce, dall’Inail (nella citata circolare n.11) e dall’Inps nel Messaggio del 25 marzo contenente “indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva”.

I CHIARIMENTI DEL GOVERNO SU SPOSTAMENTO E LAVORO

Sul sito del Governo (www.governo.it) sono pubblicate le risposte alle più frequenti domande sull’attuazione delle misure adottate dal Governo relativamente alla possibilità degli spostamenti per esigenze di lavoro.

Nelle faq, in costante aggiornamento, viene chiarito, fra l’altro, che è possibile raggiungere l’impresa o il cantiere, anche se l’attività è ferma, solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.

FISCO

ENEA: LE INDICAZIONI PER L’ACCESSO AL BONUS CASA ED ECOBONUS

L'Enea ha aggiornato il sito detrazionifiscali.enea.it per l'invio della documentazione necessaria per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2020.

All’ENEA devono essere inviati in particolare:

  • i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati per il “bonus facciate” (incentivi del 90%) devono essere inseriti cliccando sulla sezione ECOBONUS;
  • i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono del bonus casa, ovvero delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie devono essere inseriti cliccando sulla sezione BONUS CASA.

Considerata la messa online del portale in data 25 marzo 2020, per i lavori terminati tra l'1gennaio 2020 e il 25 marzo 2020, i 90 giorni di rito previsti per l’invio della documentazione decorrono dal 25 marzo 2020.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Nel caso di interventi edilizi che vanno in edilizia libera e per i quali non è prevista alcuna abilitazione amministrativa, ricordiamo che la data di fine lavori va dimostrata mediante una dichiarazione sostituiva (che andrà conservata senza essere consegnata all’Agenzia delle Entrate) con le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 334.9767911

 

 

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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