PERIODICO INFORMATIVO - 15 NOVEMBRE 2019
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Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte. Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911 |
GOVERNO
CONFAPI E ANIEM LAZIO: RIMUOVERE SUBITO NORMA SU RITENUTE FISCALI NEGLI APPALTI
In questi giorni il Parlamento sta esaminando gli emendamenti relativi alla conversione in legge del c.d. decreto fiscale (D.L. n.124/2019) che, fra l’altro, prevede all’art. 4 una norma che obbliga il committente al versamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nell’appalto, escludendo, peraltro, la possibilità di attivare meccanismi di compensazione con i crediti fiscali.
Sulla base di quanto previsto dall’attuale versione dell’art. 4 (ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) i soggetti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. “L'obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso ………. su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.”
Confapi e Aniem Lazio sono intervenute per richiedere l’abolizione di tale disposizione che rischia di costituire l’ennesimo colpo al precario equilibrio finanziario delle imprese già sopravvissute ad una crisi senza precedenti.
Si tratterebbe di un ulteriore ed inammissibile misura “punitiva” per il comparto dell’edilizia, un altro onere burocratico ed un insostenibile colpo alla liquidità delle aziende, in totale controtendenza rispetto ai conclamati intenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi nei rapporti tra imprese e fiscalità. All’aspetto penalizzante della norma si aggiunge la sua sostanziale inapplicabilità. L’art. 4 prevede, infatti, che il calcolo della retribuzione e delle ritenute sia svolto per ogni singola commessa: appaltatori e subappaltatori dovrebbero fornire al committente l’elenco dei lavoratori che sono stati impiegati nell’appalto, il dettaglio di ore prestate da ogni singolo lavoratore, l’ammontare della retribuzione riferita all’appalto e le relative ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. E’ evidente che l’estensore della norma non ha minimamente considerato che l’attività edilizia è caratterizzata da un frequente impiego dei lavoratori in più appalti e ciò rende praticamente impossibile una gestione così delineata.
Tutto ciò comporterebbe uno stravolgimento delle norme e delle consuetudini che disciplinano il calcolo della retribuzione, ma anche un impatto devastante sui committenti pubblici che dovrebbero organizzare una nuova gestione ammnistrativa su diversi conti correnti destinati ai singoli contratti di appalto.
E’ stato quindi richiesto un tempestivo ripensamento su una norma che, pur introdotta con intenti anti frode, colpirebbe definitivamente proprio la parte sana e corretta del sistema imprenditoriale e paralizzerebbe il già precario settore degli appalti pubblici
ANAC
SUBAPPALTO: PER ADEGUARSI ALLE INDICAZIONI EUROPEE SOGLIE DECISE DALL’ENTE APPALTANTE
Con un atto di segnalazione al Governo (n.8 del 13 Novembre u.s.) l’Anac ha fornito le proprie valutazioni sulle modifiche alla disciplina del subappalto necessarie per adeguare la nostra normativa alle indicazioni dell’Unione Europea.
Come noto, con il c.d. decreto sblocca cantieri il limite quantitativo del 30% è stato innalzato al 40% proprio con l’intento di superare i problemi sollevati in sede europea con l’apertura della procedura di infrazione n. 2018/2273.
L’Anac ha evidenziato, tuttavia, quanto stabilito in materia da una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo la quale “il limite al subappalto non costituisce lo strumento più efficace e utile per assicurare l’integrità del mercato dei contratti pubblici. In particolare, si afferma che se la stazione appaltante è in condizione di conoscere in anticipo le parti dell’appalto che si intendono subappaltare nonché l’identità dei subappaltatori proposti, e di verificare in capo a questi il possesso dei requisiti di qualificazione e l’assenza dei motivi di esclusione, non vi è ragione per introdurre un limite generalizzato e astratto per il ricorso al subappalto”. Conseguentemente, l’Autorità ritiene urgente una modifica della disciplina di riferimento affinché la normativa nazionale sia riportata in sintonia con i principi stabiliti dal legislatore e dal Giudice europeo.
Il coordinamento con tali principi dovrebbe comportare l’eliminazione di un limite generalizzato (40%), la possibilità per le stazioni appaltanti di decidere caso per caso, magari evidenziando la disciplina in base alle soglie di gara, il divieto comunque di subappaltare il 100% che snaturerebbe la natura dello stesso sub affidamento.
In particolare, secondo l’Autorità, “la regola generale dovrebbe essere quella del subappalto senza limitazioni quantitative a priori, al chiaro fine di favorire l’ingresso negli appalti pubblici delle piccole e medie imprese, promuovere l’apertura del mercato e la concorrenza in gara”, prevedendo, tuttavia, alcuni accorgimenti e “contrappesi”: la stazione appaltante dovrebbe, anzitutto, “motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza”, tenendo conto del settore economico o merceologico di riferimento e del relativo numero di operatori economici qualificati, della natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche di specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto. La normativa, inoltre, “potrebbe stabilire l’obbligo di indicare i subappaltatori già in fase di gara al fine di consentire alla stazione appaltante di conoscere preventivamente i soggetti incaricati e di effettuare le opportune verifiche”.
L’Anac invita altresì il Legislatore a valutare “l’eventuale previsione di un limite al subappalto per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, anche se tale limite non sembrerebbe potersi imporre per i casi di appalti aventi interesse transfrontaliero”.
FISCO
AGENZIA DELLE ENTRATE: AGEVOLAZIONI PER IMPRESE SU ACQUISIZIONI IMMOBILI ALL’ASTA VALIDA 5 ANNI
Con la risposta ad una recente istanza di interpello (n.442 del 29 Ottobre scorso), l’Agenzia delle Entrate ha precisato la durata temporale del regime agevolato applicabile alle imprese nel caso di un immobile acquistato all’asta, ipotesi disciplinata dall’art.16 D.L.18/2016.
La suddetta norma, prima della modifica effettuata dall’articolo 1, comma 32 della legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232), prevedeva che l’acquirente, svolgente attività d’impresa, potesse fruire dell’assoggettabilità ad imposta di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa, pari ad €.200,00 ciascuna, a condizione che si impegnasse a trasferire l’immobile entro due anni dall’acquisto in asta. Considerato che una modifica all’art.16 effettuata dalla legge di stabilità 2017 ha esteso il periodo per l’alienazione dell’immobile a cinque anni, è stato richiesto se potesse applicarsi lo stesso periodo anche per il regime fiscale agevolato.
L’Agenzia ha risposto in modo affermativo ritenendo condivisibile “la soluzione prospettata dall'istante con riferimento alla possibilità di rivendere l'immobile entro 5 anni dall'acquisto al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione ottenuta e nelle relative sanzioni”. L’impresa che acquista un immobile da un’asta giudiziaria può dunque alienarlo nel termine di cinque anni senza perdere le agevolazioni fiscali di cui ha beneficiato all’atto di compravendita.
L’amministrazione finanziaria ha ricordato, inoltre, che anche in caso di inottemperanza, per qualsiasi ragione, dell’obbligo di trasferimento entro cinque anni dalla stipula, l’impresa può, in pendenza del termine previsto per procedere all’alienazione, rivolgere apposita istanza all’ufficio dell’Agenzia delle entrate, al fine di ottenere la riliquidazione dell’imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.
MERCATO
PUBBLICATI BANDI ANAS PER MANUTENZIONE PONTI E VIADOTTI, VALORE 380 MILIONI
Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 bandi di gara, del valore complessivo di 380 milioni di euro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di ponti e viadotti sull’intero territorio nazionale. Termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 2 dicembre p.v.
Si tratta, in particolare, di 76 bandi per l’affidamento di altrettanti accordi quadro da cinque milioni di euro ciascuno, di durata quadriennale, ripartiti per regione e riguardanti tutte le arterie viarie gestite da Anas: 15 milioni per l’Abruzzo, 20 milioni per la Basilicata, 25 milioni per la Calabria, 25 milioni per la Campania, 20 milioni per l’Emilia-Romagna, 5 milioni per il Friuli Venezia Giulia, 20 milioni per il Lazio, 10 milioni per la Liguria, 20 milioni per la Lombardia, 15 milioni per le Marche, 10 milioni per il Molise, 15 milioni per il Piemonte, 25 milioni per la Puglia, 15 milioni per la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Basilicata, Calabria e Campania, 35 milioni in Sardegna, 60 milioni per la Sicilia, 15 milioni per la Toscana, 10 milioni per l’Umbria, 5 milioni per la Valle d’Aosta, 15 milioni per il Veneto.
L’affidamento degli appalti è stato avviato mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di Accordi Quadro, strumento che garantisce la possibilità di avviare i lavori con la massima tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo, maggiore efficienza e qualità.
GIURISPRUDENZA
DEROGHE ALLA ROTAZIONE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE SOLO SE ADEGUATAEMENTE MOTIVATE
La sentenza del 5 novembre u.s. n. 7539 del Consiglio di Stato conferma che la deroga al principio di rotazione nelle procedure negoziate sotto soglia costituisce eccezione che deve avere adeguata motivazione. Nel caso specifico i Giudici hanno rilevato che il fatto oggettivo del precedente affidamento impedisce alla stazione appaltante di invitare l’affidatario uscente, salvo che essa dia adeguata motivazione delle ragioni che hanno indotto, in deroga al principio generale di rotazione, a rivolgere l’invito anche all’operatore uscente.
La sentenza evidenzia, infatti, che “l’art. 36, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.” Principio che, secondo i Giudici, è stato previsto per garantire un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, con l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e perseguire un’effettiva concorrenza.
L’intento “è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; V, 5 marzo 2019, n. 1524; V, 13 dicembre 2017, n. 5854)”.
SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici. Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma. Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamando il n. 3349767911 |