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PERIODICO INFORMATIVO - 8 NOVEMBRE 2019

News


Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte.

Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911

 

LAVORI PUBBLICI

IN GAZZETTA IL PROGRAMMA INTERVENTI PER COMUNI FINO A 3500 ABITANTI

E’ stato pubblicato in Gazzetta il Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019, per l’attuazione del Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, previsto dal c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

Il provvedimento ha destinato la somma di € 7.535.118,69 per il finanziamento di interventi per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento di barriere architettoniche in edifici pubblici nei Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti. Unitamente al Decreto è pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi a presentare istanza (disponibile presso i nostri Uffici) per accedere al finanziamento, selezionati in base al grado di urbanizzazione e all’Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (I.V.S.M.).  Nella prima decade di novembre del corrente anno, è prevista l’emanazione e la pubblicazione del Decreto che disciplinerà le modalità di presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati (comunque 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto).

Ricordiamo che sono ammessi al finanziamento lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per illuminazione pubblica, per strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici, nei Comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti.

L’importo degli interventi oggetto di finanziamento dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000,00 di cui fino a € 150.000,00 per lavori e fino a € 50.000,00 per somme a disposizione.

 

ANAC: CERTIFICAZIONI AMBIENTALI SOLO IN CASI PARTICOLARI O LAVORI DI IMPORTO ELEVATO

L’Anac ha elaborato un documento contenente linee guida sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (c.d. cam) in edilizia in applicazione del D.M. 11 ottobre 2017 (criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).

Nel documento (in consultazione fino al 29 novembre p.v.) si rileva, anzitutto, che la richiesta di certificazioni ambientali nella fase di selezione dei candidati è da ritenersi facoltativa, a discrezionalità della stazione appaltante. Ma, soprattutto, l’Anac si pone il problema dell’effetto limitativo della concorrenza che questa richiesta potrebbe comportare, in considerazione del fatto che tali certificazioni sono richieste anche per manutenzioni ordinarie di importo non rilevante.

Al riguardo l’Autorità precisa che “tenuto conto dell’effetto preclusivo alla partecipazione degli operatori economici che i criteri relativi alla “selezione dei candidati” possono avere nelle procedure di gara aventi ad oggetto la realizzazione dei lavori, l’inserimento degli stessi nella documentazione di gara deve essere attentamente ponderato in funzione anche della tipologia di intervento e della rilevanza dello stesso, avendo come principio ispiratore quello di consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara. Si consiglia la richiesta dei criteri di “selezione dei candidati” nei casi in cui il possesso di requisiti aggiuntivi sia da ritenersi strettamente necessario ad assicurare la migliore tutela ambientale e per interventi di particolare rilevanza in termini di importo, di natura dell’intervento, di ubicazione territoriale e di impatto nel contesto circostante. Non appare opportuna la richiesta dei predetti criteri per interventi di manutenzione ordinaria di ridotta rilevanza, per interventi di riparazione o locali o per interventi di ristrutturazione di piccola entità”.

AGGIORNATI I BANDI TIPO IN CONFORMITA’ ALLE MODIFICHE DEL CODICE APPALTI

Con un comunicato del 23 ottobre scorso, l’Anac ha fornito alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti la scorsa estate dal Decreto “Sblocca cantieri”.

L’Autorità ha preso come riferimento il bando tipo n.1, relativo all’affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, ma ha chiarito che le stesse considerazioni valgono anche per i bandi tipo n.2 e n.3. I nuovi bandi tipo saranno predisposti dopo l’approvazione del nuovo Regolamento attuativo del Codice.

Nelle more di tale approvazione, l’Anac ha evidenziato la necessità di rimuovere alcune clausole precisando, in particolare, che dovranno essere disapplicate dai bandi tipo le clausole che fanno riferimento alla soglia del subappalto, passate dal 30% al 40%, e all’obbligo, oggi non più vigente, di indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta.

Dovranno inoltre essere riconsiderate le previsioni sui consorzi di cooperative, imprese artigiane e consorzi stabili, sull’avvalimento, sul Documento di gara unico europeo, sui soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, sulle procedure di gara, apertura delle buste e la valutazione delle offerte. Ricordiamo infatti che le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti.

 

MINISTERO DEL LAVORO

REGISTRATO IL DECRETO SU RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%

È stato registrato dalla Corte dei Conti il 23 ottobre u.s. il Decreto del 24 settembre 2019 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, anche per l’anno 2019, la riduzione contributiva dell’11,50% prevista in favore degli operai a tempo pieno del settore edile. La riduzione ha effetto sull’ammontare delle contribuzioni dovute all’INPS e all’INAIL diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ricordiamo che l’incentivo è stato reso strutturale, subordinandone tuttavia l’operatività a una verifica annuale da farsi entro il 31 maggio, al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto, possa essere confermata o rideterminata la riduzione contributiva.

Il beneficio si applica limitatamente al settore edile e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Per poter fruire dell’agevolazione contributiva, i datori di lavoro del settore edile:

  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva (Durc) anche da parte delle Casse Edili
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  • devono rispettare quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile.

Ai fini dell’accesso occorre compilare il modulo “Rid-Edil”, le cui modalità d’invio saranno a breve specificate da un’apposita circolare dell’INPS.

 

GIURISPRUDENZA

TAR LOMBARDIA BLOCCA MAXI BANDO DI AMSEL (ASSOCIAZIONE DI COMUNI)

Con un’Ordinanza del 2 novembre scorso (n. 2031/2019), il Tar Lombardia ha accolto il ricorso dell’Anac dichiarando illegittimo un bando da 831 milioni di Amsel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali che raggruppa migliaia di comuni italiani.

Il Tar ha ritenuto che “tale associazione non risulta riconducibile al novero delle amministrazioni aggiudicatrici che la previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 indica nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici territoriali, negli altri enti pubblici non economici, negli organismi di diritto pubblico, nelle associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. Asmel si configura, infatti, come un’associazione non riconosciuta costituita ai sensi dell’articolo 36 c.c., alla quale risultano partecipare anche soggetti privati.

Secondo i Giudici il comportamento di Amsel rischia di generare “posizioni pregiudizievoli e potenzialmente irreversibili per le pubbliche amministrazioni e per l’intero sistema degli appalti pubblici”. Conseguentemente, il Tar ha accolto l’istanza cautelare ed ha sospeso l’efficacia del bando.

 

MARGINALIZZATO PESO DEGLI ELEMENTI ECONOMICI DELL’OFFERTA: PER IL CONSIGLIO DI STATO LEGITTIMA DISCREZIONALITA’ DELL’ENTE APPALTANTE

Con la sentenza n.7389/2019 il Consiglio di Stato è intervenuto sulla legittimità del comportamento di una stazione appaltante che aveva aggiudicato un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando una formula matematica che, di fatto, ha reso marginale il peso degli elementi economici dell’offerta.

I Giudici hanno ritenuto che “secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (tra le tante, Cons. Stato, III, 11 gennaio 2019, n. 276; V, 10 aprile 2018, n. 2185; V, 10 agosto 2016, n. 3579)”.

Il Consiglio di Stato evidenzia come nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’obiettivo prioritario sia proprio quello di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta in un appalto ad alto tasso tecnico.

Pur nell’ambito dell’opinabilità della scelta, sottratta, sotto tale profilo, al sindacato giurisdizionale, deve dunque ritenersi che il criterio, in questa sede contestato, è finalizzato a rendere marginale il peso degli elementi economici, o, meglio, il valore ponderale della progressione del ribasso ai fini dell’aggiudicazione (nell’ambito di un criterio di aggiudicazione che riserva comunque il trenta per cento del punteggio all’offerta economica), allo scopo, evidente, di attribuire importanza centrale alle componenti qualitative dell’offerta (così Cons. Stato, V, 23 novembre 2018, n. 6639). L’attenzione sulle componenti qualitative si giustifica in un appalto ad elevato tasso tecnico, come quello oggetto di controversia.”

Precisa comunque il Consiglio che il punteggio economico deve rispettare trasparenti ed intellegibili; nella fattispecie esaminata tali requisiti sono stati rispettati, secondo i Giudici,  “in quanto la formula matematica “indipendente” adottata consentiva ad ogni concorrente di individuare ex ante il punteggio che sarebbe stato applicato alla propria offerta, a prescindere da quelle degli altri concorrenti, ed, ancora prima, di evincere il c.d. punto di flesso, oltre il quale l’offerta non è conveniente. Giova aggiungere che la “formula indipendente” contestata è espressamente contemplata nelle Linee Guida n. 2 dell’A.N.A.C. in tema di offerta economicamente più vantaggiosa”.

 

PER LA PRESCRIZIONE DI ABUSI EDILIZI NECESSARIO PROVARE LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

In riferimento alla presunta prescrizione del reato di abuso edilizio, la Corte di Cassazione (31 Ottobre 2019, n.44510) ha ribadito che l’onere di dimostrare la data di conclusione dei lavori ricade sul soggetto che intende far valere la prescrizione a proprio vantaggio. Intervenendo proprio sulla delicata questione relativa a quando decorra il tempo per disporre la prescrizione del reato di abuso edilizio, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato per la riforma di una decisione della Corte di appello che aveva condannato il ricorrente per aver realizzato, in assenza di permesso di costruire (e comunque in difformità da un'autorizzazione ottenuta in sanatoria) ed in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in zona sismica, un ampliamento dell'abitazione, costituito da tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili.

Il ricorrente aveva eccepito che i giudici si erano pronunciati dopo molto tempo e che, nel frattempo, il reato si era prescritto. A suo avviso, inoltre, i lavori erano terminati molto prima di quanto rilevato dal Tribunale. 

I Giudici della Corte hanno precisato che la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali la legge regionale non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ossia con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti.

E’ stato infine evidenziato che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del Testo Unico Edilizia si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché, addirittura, dalla natura precaria o permanente dell'intervento.

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 3349767911

 

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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