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PERIODICO INFORMATIVO - 31 OTTOBRE 2019

News


Vi ricordiamo che sono disponibili gratuitamente le copie del testo integrato del nuovo Codice dei Lavori Pubblici alla luce delle presenti modifiche introdotte.

Le copie possono essere prenotate via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il n. 334.9767911

 

LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE MINISTERIALE SU CORRETTO CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA

Con la circolare n. 8 del 24 Ottobre scorso, il Ministero delle Infrastrutture (Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici) ha cercato di superare la diversità di interpretazioni sull’applicazione del corretto calcolo da eseguire per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, dopo il c.d.  “taglio delle ali”. La norma impone di ridurre la soglia determinata di un certo valore e, proprio sulle modalità di determinazione di tale valore, si è aperta una difformità di opinioni che ha coinvolto Tar, Anac e Regione Toscana.

In particolare, il recente decreto “sblocca cantieri” ha modificato l’articolo 97 del Codice Appalti con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia. La circolare ministeriale chiarisce la necessità di fissare all'interno del bando di gara, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara:

  • le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici;
  • il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.

Inoltre, la circolare chiarisce che, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’articolo 97, comma 2-bis, del codice, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. 

La circolare, pubblicata sul sito del Ministero, propone una serie di esempi pratici a seconda del valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali (inferiore, pari o superiore a 0,15).

 

 

 

LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITA’ PER L’EDILIZIA

Nell’ultima bozza del Governo del disegno di legge sul bilancio 2020 sono confermate le misure preannunciate di interesse per il settore delle costruzioni, in particolare il bonus facciate, le detrazioni fiscali sulla casa, gli incentivi per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica. 

 

Bonus facciate: la bozza di ddl di Bilancio 2020 colloca questa detrazione nell’ambito del bonus ristrutturazioni (articolo 16 del DL 63/2013). Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la detrazione è incrementata al 90% senza limiti di spesa.

 

Detrazioni ristrutturazioni: la ristrutturazione degli edifici continuerà ad essere agevolata con una detrazione del 50% delle spese fino a 96mila euro.

 

Detrazione incentivi energetici: le detrazioni sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici verranno prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2020, senza modifiche. Gli interventi di riqualificazione globale continueranno ad essere incentivati con l’aliquota al 65%. I lavori con un minore impatto sul risparmio energetico, come ad esempio la sostituzione di finestre e infissi, usufruiranno del bonus al 50%.

 

Investimenti per i Comuni: per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, saranno assegnati ai Comuni contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro nell’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

 

Edilizia sanitaria: al programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico degli edifici di edilizia sanitaria, saranno assegnati 30 miliardi di euro aggiuntivi rispetto alle risorse stanziate dalla legge 67/1988 e rimodulate dalla Legge 145/2018

 


SISMA

IN VIGORE IL DECRETO SULLA RICOSTRUZIONE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019 il Decreto Legge n.123 del 24 Ottobre u.s. recante "Disposizioni per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici". Ricordiamo che il decreto, già illustrato nel precedente numero di Aniem Lazio News, oltre alla proroga per l’anno 2020, dello stato di emergenza nelle zone compite dai sismi, prevede:

  • la riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga pesante", ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali che erano stati sospesi dall'agosto del 2016 a tutto il 2017 e che non dovranno più essere restituiti in misura integrale ma limitata al 40%;
  • per la ricostruzione privata, una procedura accelerata per l'avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a campione a valle già oggi previsti dalla legge;
  • misure per agevolare l'approvazione dei progetti per la ricostruzione, regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia;
  • per la ricostruzione degli edifici pubblici, l'attribuzione della priorità agli edifici scolastici che, se siti nel centro storico, dovranno essere ricostruiti nel luogo nel quale si trovavano, salvo impedimenti oggettivi; in ogni caso, la destinazione d'uso dell'area in cui sorgevano non potrà essere modificata;
  • per favorire lo smaltimento delle macerie, l'obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di inadempienza, l'aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario.

FISCO

DECRETO FISCALE IN GAZZETTA: SEMPLIFICATA NORMA SU OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE DEI DIPENDENTI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta del 26 ottobre u.s. ed è entrato in vigore dal giorno successivo il decreto fiscale (D.L. 26 Ottobre 2019, n.124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), collegato alla legge di Bilancio 2020.  Da segnalare la versione definitiva dell’art. 4, finalizzato al contrasto dell’utilizzo illecito di manodopera, che dovrebbe semplificare l’accesso alla procedura in deroga relativa all’obbligo di versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato nella realizzazione dell’opera o del servizio appaltato.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà onere del committente sostituto d’imposta il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici. Tale obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. L’importo da corrispondere viene trasferito dall'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale. L’iban bancario o postale dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità (art. 19 del D.Lgs. n. 241/97), senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Entro il giorno 16 del mese successivo (scadenza ritenute fiscali), al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato.

La novità, che prevede di derogare alla complessa procedura ordinaria prevista dal decreto, riguarda la facoltà di effettuare il versamento diretto delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, in presenza dei seguenti requisiti (da certificare al committente informandolo dell'esercizio di tale opzione):

  • essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione

CEDOLARE SECCA AFFITTI RESTA AL 10% E DIVENTA STRUTTURALE

Accordo nella maggioranza di Governo per fissare la cedolare secca sugli affitti al 10% in modo strutturale e non più temporaneo.

Si tratta, come noto, dell’imposta che sostituisce l’Irpef per chi concede in affitto un appartamento a canone concordato. La manovra finanziaria aveva ipotizzato un aumento al 12,5% (dal 1° gennaio 2020 sarebbe dovuta scattare al 15%); resta da definire il problema della copertura economica, considerato il costo complessivo della misura stimato sui 100 milioni.

AGENZIA DELLE ENTRATE: TASSATA COME REDDITO DI IMPRESA VENDITA IMMOBILIARE DOPO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n.426 del 24 ottobre 2019) ha precisato che è da considerarsi reddito di impresa il guadagno derivante dalla cessione di unità immobiliari ricostruite a seguito di demolizione di un fabbricato da parte del privato non imprenditore. Il caso preso in esame riguardava la demolizione e ricostruzione di un fabbricato con aumento di volumetria del 20% e la conseguente vendita delle unità ricostruite (5 appartamenti, 8 garage, 3 posti auto). Nell’istanza il contribuente riteneva “che l'eventuale cessione dell'immobile non generi plusvalenza in quanto trattasi di immobile posseduto da più di 5 anni ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. a) TUIR (rectius art. 67, comma 1, lett. b) e, a seguito dei lavori, ai fini urbanistici non costituisce una nuova costruzione anche se non è stata rispettata la volumetria preesistente.”

Ma l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato “che la previsione normativa sopra citata è stata introdotta al fine di assoggettare a tassazione i guadagni derivanti dalla cessione di immobili posti in essere per finalità speculative”.

Inoltre, presupposto per la tassazione della plusvalenza nell'ambito dei redditi diversi è che l'attività posta in essere dalla persona fisica non sia idonea a configurare l'esercizio di impresa commerciale ai sensi dell'articolo 55 del Tuir. In particolare, ai fini del reddito d'impresa, affinché si configuri l'attività commerciale è necessario che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità "abituale", ancorché non esclusiva e, in mancanza di tale elemento, l'attività commerciale esercitata "occasionalmente" è produttiva di un reddito inquadrabile nella categoria dei redditi diversi. Ed infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la qualifica di imprenditore può essere attribuita anche a chi semplicemente utilizzi e coordini un proprio capitale per fini produttivi. L'esercizio dell'impresa, inoltre, può esaurirsi anche con un singolo affare in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta.”

Nel caso esaminato – secondo l’Agenzia - l'attività svolta dall'istante deve considerarsi imprenditoriale dal momento che l'intervento sul complesso immobiliare posto in essere risulta finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea, e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo.

L’Agenzia ha pertanto ritenuto “che il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa di cui all'articolo 55 e successivi del Tu”.

 

GIURISPRUDENZA

ILLEGITTIMA ESCLUSIONE PER DIFETTO DI REQUISITO AUTOCERTIFICATO: VERIFICA DEVE ESSERE FATTA DOPO L’AGGIUDICAZIONE

Il Tar Lecce (Sentenza n.1601/2019) ha stabilito che non può essere esclusa dalla gara un’impresa per difetto di quanto autocertificato nella documentazione, in quanto la verifica deve essere operata nella fase successiva all’aggiudicazione ed in ogni caso deve essere consentito il ricorso al soccorso istruttorio per sanare tale carenza.

 “L’art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, con la conseguenza che quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara, che spetta alla commissione di gara. Inoltre, fatte salve diverse previsioni della "lex specialis" e fatto comunque salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016” (C.d.S, V, 18.3.2019, n. 1730).

Pertanto, alla luce di tale condiviso orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese dalla ricorrente nel DGUE soddisfano senz’altro il requisito del possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti di cui al cennato art. 7.3 lett. g) del Disciplinare, non dovendo essa null’altro dichiarare, incombendo piuttosto sull’Amministrazione un onere di verifica documentale da espletarsi soltanto ad aggiudicazione avvenuta. 4. Per tali ragioni, l’Amministrazione non avrebbe dovuto escludere la ricorrente dalla gara. Ciò tanto più che, ai sensi del cennato art. 83 co. 9 codice appalti, ribadito dall’art. 14 Disciplinare, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE può (e deve) essere sanata mediante la procedura di soccorso istruttorio. Pertanto, laddove l’Amministrazione avesse avuto dubbi al riguardo, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente un’integrazione documentale, e non già escluderla sic et simpliciter dalla gara”.

CONTRO L’IMMOBILISMO DELLA GIUNTA RAGGI CHE BLOCCA LA RIQUALIFICAZIONE URBANA, L’ECONOMIA DELLA CITTA’ E MORTIFICA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELL’ASSOCIAZIONISMO

MARTEDI’ 5 NOVEMBRE - ORE 17.30

Hotel Sheraton Parco de’ Medici - V.le Salvatore Rebecchini, 39

 INTERVENGONO

Davide BORDONI                                                      Svetlana CELLI

Presidente del Gruppo Forza Italia                           Presidente del Gruppo Roma torna Roma Giachetti Sindaco

Andrea DE PRIAMO                                                  Daniele GIANNINI

Presidente Gruppo Capitolino Fratelli D’Italia            Consigliere Regionale Lega Salvini Lazio

Monica LOZZI                                                            Giulio Pelonzi

Presidente del VII Municipio                                   Presidente del Gruppo Capitolino del Partito Democratico

 

 Promotori

COORDINAMENTO CONSORZI AUTORECUPERO PERIFERIA ROMANA, AIC RECUPERO

Aderiscono

ASSOCIAZIONE TERRITORIO ROMA, CONFAPI ANIEM, COORDINAMENTO ARCHITETTI E PROFESSIONISTI

 

SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ARGENTA SOA

Come già anticipato in precedenti comunicazioni, Aniem Lazio ha attivato uno “sportello qualificazione” che consente di acquisire una valutazione gratuita del proprio livello di qualificazione, in considerazione anche della recente modifica legislativa che ha ampliato a 15 anni il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-economici. Il servizio, naturalmente, è rivolto anche alle aziende prive di attestazione SOA che potranno valutare il possesso dei requisiti ai fini di un’eventuale attestazione per operare nel settore dei lavori pubblici.

Al fine di potenziare e qualificare ulteriormente l’assistenza alle imprese, è stato altresì definito un accordo di collaborazione con ARGENTA SOA s.p.a., Organismo di attestazione che opera da circa 13 anni nel sistema di attestazione delle imprese, con sede operativa a Roma.

Le imprese interessate ad approfondire tale tematica potranno contattare i nostri uffici via e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  oppure chiamando il n. 3349767911

 

 

ASSISTENZA

Welfare aziendale

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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