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INAIL

LE INDICAZIONI PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50% PER IL 2018. ABROGAZIONE DAL 1° GENNAIO 2019.

L’INAIL, con la circolare 11/01/2019 n. 1, ha evidenziato che per effetto dell’art. 1, c. 1126 della Legge di bilancio 2019 che ha soppresso le parole “e all’INAIL” contenute nell’art.29, c.2 del DL 244/1995 (L. 341/1995), la riduzione contributiva per il settore edile pari all’11,50% non trova più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2019 ai premi assicurativi.

Per fruire dell’agevolazione per la regolazione 2018, gli interessati devono trasmettere entro il 16 maggio 2019, via Pec alla Sede Inail competente, l’apposito modello “autocertificazione per sconto settore edile” riguardante l’assenza delle condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza, pubblicato in www.inail.it.

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