Codice Appalti
LE SEGNALAZIONI ANAC A GOVERNO E PARLAMENTO SUL CODICE APPALTI.
Tra Dicembre e Gennaio, l’Anac ha inoltrato 5 segnalazioni a Parlamento e Governo su specifiche tematiche inerenti il Codice dei Contratti Pubblici.
Con la n. 5 del 12 dicembre u.s. - “Proposta di modifica dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici” – l’Anac ha segnalato, qualora si consideri di interesse prioritario introdurre misure antielusive delle norme in materia di accesso agli appalti pubblici nei confronti degli operatori economici che partecipano in forma societaria, l’opportunità di una modifica dell’articolo 80 del Codice dei contratti nel senso di ricomprendere tra i soggetti da verificare nel caso delle società di capitali “il soggetto, persona fisica che detiene la totalità ovvero la maggioranza anche indiretta delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale”.
L’atto n. 7 del 19 dicembre u.s. - “obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici di cui agli artt. 40 e 52 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” interviene in merito all’ambito oggettivo di applicazione delle norme concernenti l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione. In tale ambito, l’Autorità ritiene opportuna una modifica normativa tesa a stabilire più chiaramente l’applicabilità dell’obbligo nelle procedure sotto soglia ed un intervento correttivo per rivalutare alcune ipotesi derogatorie di cui all’art. 52, comma 1 del Codice, ad esempio, precisando il concetto di “natura specialistica dell’appalto” di cui alla lett. a).
L’atto n. 8 del 19 dicembre riguarda “il regime delle incompatibilità del direttore tecnico delle società di ingegneria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del codice dei contratti pubblici”. Si evidenzia l’esigenza di chiarire se sia possibile che il direttore tecnico di una società di ingegneria svolga la medesima funzione anche per altre società di ingegneria e se sia, anche, possibile che lo stesso sia titolare di altre cariche (consigliere, amministratore unico, legale rappresentante) presso altre società di ingegneria.
Con la segnalazione n.1 del 9 gennaio 2019, Anac torna ad occuparsi della “disciplina dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” chiedendo la seguente modifica normativa: “in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Infine, con l’atto n.2 del 9 Gennaio u.s. – “disciplina di cui all’art. 90 del Codice in materia di elenchi ufficiali di operatori economici”- l’Autorità ha auspicato una riscrittura dell’art. 90 al fine di coordinare le attuali previsioni con la disciplina del sistema di qualificazione ed adeguare il comma 10 dell’art. 90 il riferimento all’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul casellario informatico dell’ANAC, atteso che la norma non prevede un ruolo di certificazione da parte dell’Autorità