Agenzia delle Entrate - aggiornamento
Energia - aggiornamenti crediti di imposta
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Comunicazione n° 355/2023 dell’Agenzia delle Entrate che ha chiarito quali sono i sussidi da considerare nel calcolo del differenziale prezzo tra i trimestri 2019 e quelli di riferimento alle annualità 2022 2023. Ricordiamo che per poter usufruire degli eventuali crediti per l’energia elettrica la differenza tra i prezzi doveva essere superiore al 30%. Ai fini della determinazione dei crediti d’imposta per le imprese, non rientra tra i sussidi l’analogo credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente.
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Risoluzione n° 27 del 19 Giugno 2023del l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta maturati nel terzo e nel quarto trimestre del 2022 a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione che andava inviata entro il 16 marzo 2023.
Risoluzione_27_2023_per_riutilizzo_crediti_2022.pdfL’Agenzia precisa che il mancato adempimento previsto dal Dl n. 176/2022 non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo; la sua omissione, infatti, non ne invalida l’esistenza, ma ne impedisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. In definitiva, l’Agenzia ritiene che l’invio della comunicazione in questione rappresenti un adempimento di natura formale e pertanto sanabile tramite l’istituto della “remissione in bonis” che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti nei termini, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Per regolarizzare la situazione naturalmente il contribuente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione, inviare la comunicazione saltata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versare la sanzione minima di 250 euro tramite modello F24 senza possibilità di compensazione. Tuttavia, considerato che in base alla specifica disciplina, i crediti d’imposta in esame, relativi al terzo e quarto trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, la “remissione in bonis”, dovendo precedere necessariamente la fruizione del bonus, non può essere effettuata oltre tale termine e, in ogni caso, prima della compensazione del credito.