EMERGENZA CORONAVIRUS
I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 16 MARZO: LE MISURE PER LE IMPRESE
EMERGENZA CORONAVIRUS
E' possibile scaricare il testo integrale del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cliccando Qui
I CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE 16 MARZO: LE MISURE PER LE IMPRESE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Edizione Straordinaria n.70 del 17 marzo u.s.) il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n.18 recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Governo ha preannunciato un ulteriore decreto con ulteriori misure per il prossimo mese di aprile.
Si evidenziano di seguito i principali contenuti del provvedimento (con l’indicazione dei relativi articoli) che possono avere impatto sul sistema imprenditoriale.
- Estensione ammortizzatori sociali (art.19-22): Tutti i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. A tal fine non sarà necessaria alcuna intesa sindacale, e sarà sufficiente l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto anche in via telematica nei tre giorni successivi a quello della richiesta. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La cassa integrazione ordinaria sarà applicata, sempre per un periodo massimo di nove settimane, anche per le imprese che già si trovano in cassa integrazione straordinaria o che hanno in corso assegno di solidarietà.
Le Regioni potranno autorizzare, previo accordo con le organizzazioni sindacali, una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di riduzione o sospensione di orario.
- Sostegno ai lavoratori e congedo (art.23-24): A decorrere dal 5 marzo 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (periodi coperti da contribuzione figurativa). La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore.
In alternativa a tale prestazione e per i medesimi lavoratori, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro (esteso a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario), da utilizzare per prestazioni effettuate.
Il numero dei giorni di permesso retribuito conseguenti all’applicazione della Legge n.104/1992 è incrementato di dodici giorni per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
- Indennità professionisti e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art.27): Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- Contributi alle imprese per potenziamento presidi sanitari (art.43): l’Inail, entro il 30 aprile p.v., trasferirà ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di strumenti di protezione individuale.
- Fondo reddito per riduzione o sospensione lavoro (art.44): Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
- Fondo garanzia Pmi (art. 49): Per la durata di 9 mesi la garanzia è concessa a titolo gratuito per un importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di euro; per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Sono ammissibili finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati.
Con successivo decreto potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, anche a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese.
- Fondo prima casa esteso a autonomi e professionisti (art.54): Per nove mesi sarà esteso l’accesso al Fondo Gasparrini a liberi professionisti e lavoratori autonomi. Si tratta del fondo istituito per offrire aiuto alle famiglie in difficoltà finanziando la sospensione delle rate dei contratti di mutuo per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. I soggetti interessati dovranno autocertificare di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o in un arco temporale tra tale data e quella della domanda, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza di un calo dell’attività causato dalle restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. Non è richiesta la presentazione del modello Isee.
- Misure a sostegno finanziario alle imprese (art. 55): Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione; tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
- Misure di sostegno finanziario alle micro e pmi (art.56): Per le microimprese e le pmi:
- impossibilità di revoca prestiti a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione dell’attuale decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateli con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- Supporto alle liquidità delle imprese (art.57): Le imprese penalizzate da una riduzione del fatturato per l’emergenza Covid-19 potranno beneficiare di liquidità dalla cassa Depositi e Prestiti s.p.a., anche nella forma di garanzia di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche ed altri soggetti di credito; lo Stato garantisce Cassa Depositi e Presiti s.p.a. fino all’80% dell’esposizione. A tal fine, viene istituito un fondo a copertura delle garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
- Rimessioni termini per i versamenti: I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
- Sospensione termini versamenti fiscali e contributivi (art.62): Per i soggetti esercenti attività d’impresa, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
- a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Gli adempimenti sospesi per le altre imprese, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi, sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
- Premio ai lavoratori dipendenti (art.63): Viene previsto per i lavoratori con reddito entro i 40.000 euro che a marzo lavorano in sede un premio di 100 euro esentasse, da rapportare al numero di giorni lavorati nel mese.
- Credito d’imposta per le spese di sanificazione ambienti di lavoro (art.64): Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
- Sospensione attività uffici enti impositori (art.67): Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sospensione termini riscossione tributi (art.68): Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
- Anticipazione prezzo appalti pubblici e diposizioni per ritardato o omesso adempimento (art.91): L’anticipazione del prezzo (20%) prevista in favore dell’appaltatore dall’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti), è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza (art. 32, comma 8 del medesimo Codice). Viene altresì consentito di chiedere l’anticipazione anche sulle opere finanziate con risorse Fsc (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) 2014-2020 dotate di progetto esecutivo o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto di progettazione e lavori.
In merito all’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi inadempimenti, viene precisato che la tutela per inadempimenti causati dall’applicazione delle misure Covid-19 non è generalizzata, ma dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria coerentemente con quanto previsto dall’art. 1218 c.c. (sulla responsabilità del debitore) nel quale si dispone che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.