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PERIODICO INFORMATIVO - 07 OTTOBRE 2022

News

 

IN EVIDENZA

CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA ENTRATE CON LE NUOVE INDICAZIONI

FISCO

Dopo le recenti modifiche introdotte dal Decreto Aiuti – bis (D.L. n.115/2022 convertito dalla Legge 21 Settembre n.142) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Circolare (n.33/E del 6 Ottobre 2022) contenente le indicazioni sulla cessione del credito per il superbonus e per gli altri bonus edilizi.

Particolarmente importanti le indicazioni sulla responsabilità in solido, ora limitate ai soli casi di dolo o colpa grave.

Su questo aspetto l’Agenzia ha chiarito che si considera dolosa, “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. Non si può pertanto valutare doloso il comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegua intenzionalmente tale obiettivo. A titolo esemplificativo, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con il beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente.

Scatta altresì la fattispecie di colpa grave “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (es. nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

La Circolare fornisce inoltre indicazioni per rimediare ad errori nelle comunicazioni inviate, consentendo di annullare le comunicazioni contenenti errori gravi (allegato alla circolare un modello per richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti) e di correggere errori formali inviando alla stessa Pec una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti.

Sarà possibile anche fino al 30 novembre comunicare le cessioni per le quali il termine è scaduto il 29 aprile u.s. Per usufruire di tale possibilità occorrono tuttavia alcune condizioni: possesso dei requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione, accordo di cessione del credito o le fatture con lo "sconto" di data anteriore al 29 aprile, non devono essere iniziate “attività di controllo sulla spettanza del beneficio”, pagamento di una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento.

 

RINCARO BOLLETTE: CONFAPI SOLLECITA MISURE PER EVITARE CRISI IRREVERSIBILE 

ECONOMIA

Lo scorso 6 Ottobre Confapi ha nuovamente sollecitato un intervento per fronteggiare l’insostenibile rincaro delle bollette. Di seguito il comunicato della Confederazione.

L’intero sistema della piccola e media industria privata, rappresentata da Confapi, si accinge ad affrontare una ripresa autunnale piena di incognite che rischiano di mettere a terra intere strutture produttive nazionali. Molte imprese, finora competitive e di successo, rischiano la chiusura con conseguenti perdita di posti di lavoro e quote di mercato o, nella migliore delle ipotesi, di finire preda di investitori/speculazioni internazionali, disperdendo un patrimonio che finora è stato pilastro della nostra economia. Confapi, le sue imprese e i suoi imprenditori, chiedono con forza al Governo e a tutte le forze politiche di varare immediatamente misure di emergenza. Allo stesso tempo di agire a livello europeo per una sorta di Pnrr continentale sull’energia che abbia obiettivi immediati anche a medio termine.

Quelli prioritari devono essere rivolti a sostenere le imprese tutte (energivore e non) a fronte del caro bollette. Ma anche a fornire linee guida dettagliate sulle modalità e attuazione di eventuali razionamenti. Gli obiettivi di medio termine devono comprendere la realizzazione di infrastrutture energetiche, gassificatori, gasdotti e quant’altro riesca ad ampliare l’offerta energetica nazionale.

Sappiamo infatti che oltre a fattori endogeni, come quello della guerra in Ucraina, delle sanzioni e delle contro sanzioni, l’Italia in particolare si porta dietro un’eredità pesante di mancate politiche energetiche strategiche. Sono altresì necessari provvedimenti che consentano alle imprese di poter rateizzare le bollette energetiche anche nell’ultimo trimestre del 2022, prevedendo l’obbligo dei fornitori di concedere la rateizzazione (molti non lo stanno facendo) senza alcuna riserva o discrezionalità. O ancora, andrebbe allargata la platea dei beneficiari dei crediti d’imposta concessi alle imprese energivore considerando anche tutte quelle imprese che hanno un’incidenza maggiore dell’2% a prescindere dai consumi. Per incentivare poi gli investimenti sulle energie rinnovabili, sarebbe opportuno stimolare anche quelli del settore privato, attraverso crediti d’imposta, prevedendo una copertura di almeno un 30% sugli investimenti di impianti progettati per l’auto consumo o per progetti di Comunità Energetiche.

Ora, e non quando sarà troppo tardi, è il momento di agire tutti insieme come sistema Paese. È quanto si legge in una nota di Confapi, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. 

 

LA GRADUATORIA PER RIQUALIFICARE ASILI E SCUOLE INFANZIA: GLI INTERVENTI FINANZIATI NEL LAZIO

         EDILIZIA SCOLASTICA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 3 ottobre u.s. il decreto del Ministero dell’Interno contenente la graduatoria degli interventi finanziati relativi alla messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. 

Il decreto individua gli ulteriori beneficiari del bando emanato a marzo 2021, da 700 milioni, destinato ai comuni e così ripartito: 280 milioni di euro per gli asili nido; 175 per le scuole dell’infanzia; 105 per i centri polifunzionali per servizi alla famiglia, 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. 

Si segnalano i comuni e gli importi degli interventi finanziati nel Lazio contenuti nell’allegato al decreto: 

Castiglione in Teverina (Vt) 400.000,00 €

Veroli (Fr) 2.207.043,28 €

Carpineto Romano (Rm) 1.153.632,00 €

Comune di San Cesareo (Rm) 1.894.766,00 €

Comune di San Felice Circeo (Lt) 1.192.158,84 €

Comune di Tivoli (Rm) 2.998.500,60 €

Comune di Rocca di Papa (Rm) 2.000.000,00 €

Comune di Monterosi (Vt) 1.489.369,00 €

Comune di Piedimonte San Germano (Fr) 3.000.000,00 €

Comune di Fara In Sabina (Ri) 1.483.805,80 €

Comune di Ardea (Rm) 4.356.261,06 €

Comune di Aquino (Fr) 1.338.074,00 €

Comune di Pomezia (Rm) 2.999.350,46 €

Comune di Leonessa (Ri) 1.800.000,01 €

Comune di Pozzaglia Sabina (Ri) 275.000,00 € 

 

INVITALIA: 1,8 MILIARDI PER I PIANI DI RIQUALIFICAZIONE, I PROGETTI PER ROMA

         RIQUALIFICAZIONE URBANA

A seguito del D.M. del 22 aprile u.s. con il quale erano stati approvati e finanziati 31 piani urbani integrati, Invitalia ha pubblicato 4 procedure di gara per l’aggiudicazione di accordi quadro, valore complessivo circa 1,8 miliardi, relativi a servizi e lavori per la riqualificazione nelle periferie di 13 grandi città. 

Per ogni soggetto attuatore Invitalia aggiudica e stipula gli Accordi Quadro con gli appaltatori per ogni specifica tipologia di prestazione (progettazione - con direzione lavori; verifica della progettazione; lavori - anche per appalto integrato; collaudo). Al soggetto attuatore, non resterà che attivare gli specifici appaltatori, via via che dalla progettazione si passerà all’esecuzione dell’intervento, fino al relativo collaudo. 

A Roma vanno 330 milioni di euro per progetti finalizzati alla solidarietà, alla cultura, allo sport e alla mobilità: I progetti riguardano, in particolare, il Polo della Solidarietà a Corviale (Euro 50.043.779), il Polo della Sostenibilità, Mobilità e Energie a Tor Bella Monaca (Euro 79.873.905), il Polo del Benessere a Santa Maria della Pietà (Euro 50.082.316), Poli culturali, civici e di innovazione (Euro 90.975.000), Poli di sport, benessere e disabilità (Euro 59.336.511). 

Il termine di presentazione delle offerte scade il prossimo 3 Novembre. I dettagli sono disponibili sul sito di Invitalia riservato alle gare telematiche. 

 

ANAC AL COMUNE DI ROMA: RILIEVI CRITICI SULL’APPALTO EX MERCATI GENERALI

         CONTRATTI PUBBLICI

Con una Delibera pubblicata il 30 Settembre u.s., l’Anac formula rilievi fortemente critici sulla procedura d’appalto relativi all’area ex Mercati Generali nel quartiere Ostiense, sollecitando il Comune di Roma “a comunicare all'Anac le eventuali determinazioni entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera”.

A seguito di una gara svolta con licitazione privata, con bando pubblicato sulla GUCE in data 6.11.2003 e sulla GURI del 7.11.2003, il Comune di Roma ha sottoscritto una Convenzione per la concessione di parte del complesso degli ex Mercati Generali in data 14.11.2006.

La concessione ha ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la successiva gestione del complesso degli Ex Mercati generali, per una durata di 60 anni

L’opera doveva essere realizzata entro 36 mesi. Dopo 16 anni, e diverse varianti e modifiche contrattuali, i lavori risultano fermi a circa il 25%.

L’Anac ha ripercorso la vicenda, evidenziando, in particolare, le modifiche unilaterali apportate dalla controparte privata, ritenute illegittime: modifica della compagine sociale, cessione delle quote a nuovo socio con accordo di subconcessione, carenza dei requisiti di qualificazione Soa, approvazione di variante con innalzamento valore dell’opera a 232 milioni (dai circa 150 milioni originariamente previsti).

Nella delibera emergono diverse irregolarità e pur prendendo atto che secondo il Comune “non sussisterebbero i presupposti dell'autotutela annullatoria o revocatoria e che l'eventuale risoluzione contrattuale darebbe luogo ad un importante contenzioso” l’Anac sollecita lo stesso Comune di Roma a fornire risposte sulla variante, sulla variazione della società di progetto con l’estromissione del soggetto esecutore indicato e sul citato contratto di subconcessione del 2015.

L’Autorità conclude mettendo soprattutto sotto critica la seconda variante aggiuntiva “non conforme alla normativa di riferimento, anche contrattuale, a base della concessione” e la “criticità non giustificabile costituita dal grave ritardo accumulato nella realizzazione dell’opera, anche in conseguenza della seconda variante aggiuntiva”.

 

GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI: DECISIONE SU ESCLUSIONE SPETTA ALL’ENTE APPALTANTE

         CONTRATTI PUBBLICI

L’esclusione di un concorrente dalla gara per gravi illeciti professionali è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. Lo ha precisato l’Anac in un parere del 27 Settembre scorso con il quale è stata fornita un’indicazione per la corretta applicazione dell’art. 80 comma 5, lett. c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016. 

Tra le cause di esclusione, in particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati fallimentari, tributari, urbanistici, di abusivo esercizio di una professione, responsabilità dell’azienda per comportamenti dei propri dipendenti. 

Si tratta di fattispecie che non costituiscono cause di esclusione di tipo automatico dalla gara, ma presuppongono una valutazione discrezionale della stazione appaltante sull’incidenza della condotta sulla integrità ed affidabilità dell’operatore, senza alcun automatismo espulsivo.

Pertanto l’Anac, come indicato anche nelle sue linee guida n. 6, ritiene necessario che l’esclusione dalla gara vada disposta dalla stazione appaltante all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato e che, ai fini dell’esclusione, debba essere comunque applicato il principio di proporzionalità.

 

BONUS FACCIATE: L’AGGIORNAMENTO DELL’AGENZIA ENTRATE

FISCO

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria Guida sul bonus facciate (corredata da tabelle con gli interventi ammessi e i relativi adempimenti), segnalando tutte le condizioni necessarie per poter accedere alla detrazione d’imposta IRPEF/IRES riconosciuta sulle spese relative a interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti.

L'agevolazione consiste, come noto, in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, e del 60% delle spese sostenute nel 2022.

La Guida, aggiornata a Settembre 2022, evidenzia, in particolare, che gli immobili oggetto di intervento devono trovarsi nelle zone A e B (indicate nel DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese le spese correlate dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico; in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare sia per la cessione del credito che per lo sconto in fattura.

In particolare, su quest’ultimo aspetto la Guida è aggiornata con le recenti novità che hanno riguardato la cessione dei crediti derivanti dai bonus in edilizia (Bonus ristrutturazioni, Eco e Sismabonus ordinari ed al 110%, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche).

Pertanto la Guida ricorda che il credito d’imposta generato dall’intervento sulla facciata, anche quando spettante all’impresa esecutrice in virtù dello sconto in fattura, è cedibile una volta ad altri soggetti terzi (cd. “jolly”), compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, e due ulteriori volte solo a favore di banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate.

Viene infine ricordato che alle banche o le società appartenenti a un gruppo bancario è consentita, in ogni momento, la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione per il correntista (cd. quarta cessione).

 

PNRR: FINORA GARE PER 8,6 MILIARDI

         ECONOMIA

Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha illustrato lo stato attuativo degli investimenti previsti dal Pnrr in materia di appalti pubblici.

Il Ministro ha evidenziato come coerentemente con il cronoprogramma, il 2022 è stato prevalentemente un anno dedicato alla progettazione e all'avvio delle procedure di gara delle diverse opere, mentre gara e cantieri si aprono nel 2023”. Al 30 settembre 2022 sono state pubblicate 63 procedure di affidamento per lavori e servizi legati al Pnrr e al Pnc, per un valore complessivo di circa 8,6 miliardi di euro. Entro la fine dell'anno è previsto l'avvio di altre 55 gare, per un valore complessivo di 1,6 miliardi.

Nel report, pubblicato dal Ministero Infrastrutture aggiornato al 30 settembre 2022 sullo stato di attuazione del Pnrr, si conferma il raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti per il 2021 e l’81% di quelli indicati nel 2022.

Il Governo italiano ha integrato e potenziato i contenuti del Pnrr attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC), stanziando ulteriori 30,6 miliardi.

Un capitolo a parte è stato dedicato agli investimenti nel settore idrico. Il Ministro Giovannini ha sottolineato come “la scelta di destinare quasi quattro miliardi, di cui circa tre del Pnrr, a interventi sulle infrastrutture idriche è stata rafforzata dall'impegno a procedere, nell'ambito delle riforme previste dal Piano, a una profonda rivisitazione della governance del settore, in modo da assicurare la realizzazione di nuovi invasi, la manutenzione straordinaria delle reti esistenti, la messa in sicurezza degli impianti e una gestione efficiente dell'intero sistema”.

 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE NON DEFINITIVE: ACCOLTO RICORSO DI UN’IMPRESA CON GIUDIZIO PENDENTE IN APPELLO

GIURISPRUDENZA

Il Tar Molise (Sentenza m.316 del 30 Settembre 2022), pronunciandosi su un caso di esclusione dalla gara per violazioni tributarie non definitivamente accertate, ha accolto il ricorso di un’impresa che aveva visto annullati gli avvisi di accertamento dalla Commissione Tributaria in primo grado, ma che aveva ancora pendente il giudizio a seguito del ricorso in appello dell’Agenzia delle Entrate. 

Secondo il Tar, nella specifica fattispecie non può ritenersi sussistere alcun elemento atto a concretizzare una grave violazione degli obblighi fiscali e contributivi in ragione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva che aveva riconosciuto l’infondatezza nel merito delle pretese dell’Agenzia delle Entrate. 

Pertanto nei confronti dell’impresa ricorrente non può dirsi concretizzata la ricorrenza dei presupposti previsti dall’art. 80, comma 4, del d.lgs n.50/2016, dal momento che nessun debito tributario era in essere al momento della partecipazione alla gara. Né rileva, a tal fine, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. La normativa vigente (art.67-bis del d.lgs n.546/1992) sull’esecutività delle sentenze di primo grado ritiene privi di rilievo giuridico gli atti dell’Agenzia delle Entrate allo stato annullati, almeno fino a che non intervenga una pronuncia di segno contrario resa in sede d’Appello o Cassazione. 

 

CONSIGLIO DI STATO: RIPARAMETRAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA SOLO SE PREVISTA DAL BANDO 

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato (Sentenza del 27 Settembre 2022, n.8326) ha chiarito che la riparametrazione dell’offerta tecnica può essere applicata esclusivamente se prevista dalla lex specialis di gara.

Nel caso specifico veniva contestata la non corretta applicazione del metodo aggregativo-compensatore, richiamato nel disciplinare di gara, da parte della Commissione, la quale ha omesso di “trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”, come si dovrebbe fare, specie nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia, come nel caso di specie, inferiore a tre.

Il Consiglio di Stato, confermando i rilievi del Tribunale di primo grado, ha evidenziato come la lettera di invito abbia espressamente previsto che “non sarà effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione”.

In passato, l’ANAC aveva già precisato che, sia la riparametrazione mediante l’attribuzione alle medie più alte dei punteggi massimi prestabiliti per ognuno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica sia la riparametrazione mediante l’assegnazione all’offerta tecnica con il punteggio complessivo più alto del punteggio massimo prestabilito per l’intera offerta tecnica, possono essere applicate esclusivamente se previste dalla lex specialis di gara.

Secondo i Giudici, in assenza di un’espressa previsione escludente contenuta nella legge di gara, spetta alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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Dal SOLE24

La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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