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PERIODICO INFORMATIVO - 05 AGOSTO 2022

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IN EVIDENZA

FIRMATO PROTOCOLLO PER LA REGOLARITA’ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE COSTRUZIONI

LAVORO

Lo scorso 3 agosto è stato sottoscritto il “Protocollo di intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni” tra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Roma Capitale, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Camera di Commercio, Organizzazioni Sindacali, Associazioni datoriali e Enti bilaterali. 

L’accordo, sottoscritto anche da Confapi Roma e dall’Edilcassa del Lazio, è immediatamente operativo, ha durata triennale e prevede una serie di impegni assunti da ciascuno dei soggetti firmatari per garantire formazione, informazioni, verifiche sulla corretta applicazione contrattuale e sull’iscrizione agli enti bilaterali dell’edilizia, vigilanza nei luoghi di lavoro. 

Le parti hanno costituito un Tavolo di coordinamento permanente presso la Prefettura di Roma per promuovere legalità, impego regolare di manodopera, sicurezza e prevenzione. Il Tavolo costituirà anche uno strumento per eventuali segnalazioni da parte delle organizzazioni datoriali e sindacali e per concordare strategie collaborative in materia di controllo nei cantieri. 

Regione Lazio e Roma Capitale hanno altresì previsto che per tutte le procedure di affidamento di lavori pubblici indette dai medesimi enti, o comunque finanziata con fondi regionali e comunali, gli operatori economici sottoscrivano una apposita dichiarazione in merito all’applicazione della contrattazione collettiva del settore edile. 

 

IN GAZZETTA IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO TRASPARENTI

LAVORO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 29 luglio u.s., il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (c.d. Decreto trasparenza) che attua la Direttiva UE 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.

Il provvedimento disciplina, in particolare, gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro e si applica sostanzialmente a tutti i rapporti di lavoro dipendente, restando esclusi solamente i rapporti di lavoro autonomo, i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive, i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa familiare, i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, forze di polizia etc.), quest'ultimi limitatamente alcune disposizioni del decreto. 

In particolare, il decreto prevede, fra le diverse prescrizioni, che il datore di lavoro sia tenuto a comunicare al lavoratore il luogo di lavoro, la sede o il domicilio dello stesso datore di lavoro, l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia e la durata del contratto, il diritto a ricevere la formazione (ove prevista), l’importo iniziale della retribuzione, la programmazione dell’orario di lavoro, gli enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi. 

Sono stabilite, infine, le misure di tutela in caso di violazione degli obblighi sanciti dal decreto con la facoltà per il lavoratore (oltre al ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa e le procedure previste dalla contrattazione collettiva applicabile) di promuovere le procedure di conciliazione.

 

DAL MINISTERO ARRIVANO LE LINEE GUIDA PER L’AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI

ECONOMIA

Sono state definite dal Ministero delle Infrastrutture e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali dei materiali da costruzione.

Il decreto ministeriale, previsto dal Decreto Sostegni-ter per assicurare l’omogeneità dei prezzari, avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 aprile scorso e contiene le linee guida sulla metodologia di rilevazione, sulle tempistiche per l’aggiornamento, sulla costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche e sugli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti e per il coordinamento tra le Regioni.

La Rete avrà il compito di monitorare i prezzi di un elenco di materiali più rilevante e di maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

Rispetto alla maggior parte dei prezzari attualmente in vigore si prevede di redigere le voci di elenco prezzi in modo progressivo, secondo metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con metodi e strumenti di modellazione informativa (BIM).

 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA NORMA SULLA CESSIONE CREDITI PRECEDENTI AL 1° MAGGIO

FISCO

Il Senato ha definitivamente approvato la conversione in legge del decreto sulle semplificazioni fiscali (d.l.n.73/2022). Nel provvedimento approvato è presente un articolo che sblocca la cessione dei crediti antecedenti al 1° maggio 2022.

In particolare, l'art. 41-bis prevede l'abrogazione della norma (comma 3 dell'art. 57 del “decreto aiuti”) estendendo le possibilità di cessione a tutti i crediti presenti in piattaforma cessioni del Fisco, indipendentemente dal limite temporale di inserimento.

Relativamente al Superbonus e ai cosiddetti bonus "minori", le banche (o le società appartenenti ad un gruppo bancario) potranno cedere il credito acquisito a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Nel novero di "consumatori o utenti", è stato precisato nel dossier elaborato dal Centro studi della Camera, rientrano le “persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale”. Dunque, la cessione banca-correntista è possibile verso società, professionisti e partite Iva, ad esclusione dei soli consumatori.

 

COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D’IMPRESA: AUMENTA LA SOGLIA DEL DEBITO IVA PER LA SEGNALAZIONE DELL’AGENZIA ENTRATE

FISCO

Nella legge di conversione del decreto sulle semplificazioni è contenuta anche una norma che elimina, di fatto, il tetto dei 5.000 euro a cui sono state collegate le segnalazioni dell’Amministrazione finanziaria agli organi di controllo delle imprese, in merito alla procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa: la comunicazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate sarà attivata per debiti Iva non inferiori al 10% del fatturato e comunque sole se tale debito sarà superiore a 20.000 euro. 

La disposizione incide sui meccanismi che consentono di avvisare tempestivamente l’impresa nel caso di una possibile insolvenza, in modo che la stessa valuti l’eventuale accesso alla “procedura di composizione della crisi”. 

Come ribadito dalla stessa Agenzia delle Entrate in un recente comunicato, gli avvisi inviati non comportano alcun obbligo di accedere alla “composizione negoziata della crisi”, ma solo un invito a verificare la singola posizione aziendale sul piano di una possibile difficoltà finanziaria. 

La nuova regola si applica a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche IVA relative al 2° trimestre 2022; viene inoltre stabilito che le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate debbano essere inviate all’impresa al massimo entro 150 giorni (fino ad oggi il termine era fissato in 60 giorni) dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche IVA. 

 

CONSIGLIO DI STATO ELIMINA NORMA SUL CONDONO EDILIZIO DELLA REGIONE LAZIO

GIURISPRUDENZA

Un parere del Consiglio di Stato (n.1219/2022) cancella di fatto la norma sul condono edilizio della regione Lazio, abrogando l'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (norme concernenti l’abusivismo edilizio e il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente) che prevede le condizioni per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

La norma dispone che le costruzioni abusive, se conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle altre norme vigenti al momento del rilascio, possono ottenere la concessione edilizia.

Secondo i Giudici tale norma sarebbe in contrato con l’art.117, comma 3, della Costituzione secondo cui alle Regioni spetta la potestà legislativa sul governo del territorio, ma nel rispetto dei principi stabiliti con leggi dello Stato affermati, in particolare, in diversi provvedimenti quali, fra l’altro, la legge n.47/1985, il Dpr 380/2001 e la legge n. 326/2003.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato la mancata conformità della norma regionale a quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze: 

- il rispetto della cd. "doppia conformità" costituisce un principio fondamentale “finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità”;
- il legislatore statale ha competenza sulle “scelte di principio, in particolare quelle relative all' an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l'individuazione delle volumetrie massime condonabili”, pertanto non è nella disponibilità delle regioni “il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria” e di “allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato”. 

 

NULLO IL CONTRATTO DI APPALTO IN CASO DI DIFFORMITA’ TOTALE DAL TITOLO ABILITATIVO

GIURISPRUDENZA

La Corte di Cassazione (Ordinanza del 18 luglio 2022, n. 22516) ha sancito che il contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili è nullo solo nel caso in cui questi siano realizzati in totale difformità rispetto al titolo abilitativo.

I giudici, in particolare, hanno affermato che occorre distinguere tra:

  • difformità totale, che si verifica quando l’edificio realizzato è diverso per caratteristiche tipologiche e volumetriche; in tal caso l’immobile è come se fosse stato realizzato senza titolo, con conseguente nullità del contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; è stato precisato, in altra pronuncia, che “l’abuso edilizio che dà luogo a nullità non è la variazione essenziale, bensì la totale difformità dell’opera rispetto a quanto previsto dai relativi titoli edilizi e in sanatoria” (Tribunale Grosseto, 28/01/2019, n.62);
  • difformità parziale, che ricorre quando la modifica riguarda parti non essenziali del progetto; in tale caso la nullità non sussiste. Essa presuppone – secondo la Corte d’Appello, Cagliari, 20/4/2022 n. 189 – che un determinato intervento costruttivo, “pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate a livello progettuale, quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera” .

La giurisprudenza ha più volte chiarito come, al riguardo non rilevano, gli stati soggettivi delle parti, come la ignoranza del mancato rilascio del titolo edilizio, che non potrebbe ritenersi scusabile per la loro grave colpa, ben potendo i contraenti, con l’ordinaria diligenza, avere conoscenza della reale situazione, incombendo anche sul costruttore l’obbligo giuridico del rispetto della normativa urbanistica (Cassazione civile sez. II, 28/06/2019 n.17555).

Si ricorda che l’art. 29 D.P.R. 380/2001, ai fini della responsabilità amministrativa degli abusi edilizi, individua:

  • il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttorecome responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano; questi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione di opere abusivamente realizzate, salvo che non dimostrino di non essere responsabili dell’abuso;

il direttore dei lavori, che è responsabile, insieme a questi, della conformità dell’opera al permesso di costruire e alle modalità esecutive stabilite nello stesso.

 

ATTIVO LO SPORTELLO QUALIFICAZIONE DI ANIEM LAZIO

CONVENZIONI

Aniem Lazio ha attivato un servizio per assistere e fornire consulenza alle imprese su tutte le questioni attinenti al sistema di qualificazione, con particolare riguardo alle modalità per acquisire l’attestazione Soa (prima attestazione, verifica triennale, rinnovo) e le certificazioni Iso.

Ricordiamo, peraltro, che recente legge n.51/2022 ha imposto il possesso dell’attestazione Soa anche per i lavori di importo superiore a 516.000 euro rientranti nel Superbonus e negli altri bonus edilizi: dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese che documenteranno l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una Soa; dal 1° luglio 2023 sarà necessario il possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Per maggiori informazioni le imprese interessate possono contattare i nostri Uffici scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonando al numero 3349767911.

 

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La digitalizzazione dell’industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un’indagine svolta per il ministero dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi, parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di farlo.  Fonte

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